TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-01-17, n. 202000032
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2020
N. 00032/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2019, proposto da
M D D, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Salandra 19;
contro
Comune di Salve in persona del Sindaco L.R.Pt, Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale e Lrpt non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- delle nota prot. n. 449 del 17 gennaio 2019, spedita e ricevuta via pec lo stesso giorno con cui il dirigente dell'UTC di Salve dott. Arch. F M ha comunicato al ricorrente l'impossibilità e l'improcedibilità da parte dell'ufficio alla definizione delle pratiche di cui all'oggetto (prat. n. 6/2018
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei comparti n. 6 e 7 del p.p. località “pescoluse” Marina di Salve - prat. n. 15/2018 Realizzazione di un centro sportivo nel comparto n. 6 del p.p. località “pescoluse” Marina di Salve - prat. n. 42/2018 Realizzazione di un piccolo edificio ad uso commerciale nel comparto n. 7 del p.p. località “pescoluse” Marina di Salve)
- delle note prot. (di arrivo del Comune di Salve) n. 783 dell'11.01.2019, n. 812 dell'11.01.2019 e n. 779 dell'11.01.2019, pervenute al Comune di Salve in data 15 gennaio 2019 con protocollo di partenza delle Soprintendenza n. 385, 386 e 387, conosciute dal ricorrente perché allegate alla nota n. prot. 449 del 17.1.2019, con cui la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (d'ora innanzi “la Soprintendenza”) ha ritenuto che il P.P. comparti 6 e 7 sia decaduto e non operante e pertanto si comunica la improcedibilità della pratica – e, dunque, per tutte e tre le pratiche edilizie innanzi indicate – affermando Per quanto sopra non dovranno essere realizzate modifiche del territorio soggetto alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del