TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400467
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/07/2024
N. 00467/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2020, proposto da
O M G C, rappresentata e difesa dall'avvocato G A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benestare, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell'illegittimità e/o nullità del “decreto definitivo di esproprio” n. 6797 del 05.11.2020 e conseguente nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione comunale allo scopo di adottare tutti gli atti di acquisizione necessari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 04.12.2020 e depositato il 14.12.2020 la sig.ra C Olga Maria Giacomina, premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Benestare (RC) avente una consistenza di 18.226 mq e catastalmente distinto al Foglio n.14 particella n. 514, ha rappresentato che:
- con sentenza n. 348 del 19.05.2020 l’adìto Tribunale aveva accolto il ricorso dalla medesima proposto per l’accertamento dell’illegittima occupazione del terreno di proprietà da parte del Comune intimato- rimasto contumace in quel giudizio- in assenza di idoneo titolo espropriativo e conseguente condanna al risarcimento del danno subito;in particolare, la sentenza aveva condannato il Comune “ a restituire l’area di 895 mq. facente parte della particella n. 514, Foglio n. 14 illegittimamente occupata, nonché al risarcimento, in favore della parte ricorrente, dei danni da quest’ultima subiti per l’occupazione senza titolo nonché per la manomissione della vegetazione sulla stessa insistente, da liquidarsi secondo i criteri sopra declinati, ovvero, in via alternativa, all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, nei termini diffusamente indicati in motivazione;la stessa è, invece, respinta in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita economica da mancato raccolto ”;
- entro il termine di 120 giorni dalla notificazione della comunicazione della sentenza, con delibera consiliare n. 5 del 31.07.2020 il Comune di Benestare aveva avviato il procedimento finalizzato all’acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001;
- essa ricorrente in data 28.10.2020 aveva successivamente comunicato al Comune l’importo dovuto a titolo di indennizzo patrimoniale e non patrimoniale all’esito dell’acquisizione dell’immobile, quantificandolo in complessivi € 158.175,12;
- il Comune di Benestare, anziché concludere l’anzidetto procedimento in attuazione a quanto disposto dalla sentenza del TAR, adottava in data 05.11.2020 il “il decreto definitivo di esproprio”, liquidando a favore dell’interessata la somma di € 18.245,54 a titolo di indennità espropriativa ed informandola solo in data 10.11.2020 che la richiesta di indennizzo non poteva essere accolta.