TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-08-05, n. 202415677
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2024
N. 15677/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2020, proposto da -OS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente sia al percepimento delle differenze retributive e delle indennità accessorie e supplementari sia al risarcimento del danno patito per effetto dell’erroneo trasferimento dal ruolo naviganti normale delle armi dell’Arma Aeronautica a quello del ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica con contestuale condanna delle resistenti al pagamento delle spettanze dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Capitano del ruolo naviganti normale delle armi dell’Aeronautica Militare, ha chiesto l’accertamento del diritto sia al percepimento delle differenze retributive e delle indennità accessorie e supplementari sia al risarcimento del danno patito per effetto dell’erroneo trasferimento dal ruolo naviganti normale delle armi dell’Arma Aeronautica a quello del ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica, con contestuale condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spettanze dovute.
Espone in fatto che, in data 20.03.2013, a causa di un episodio di cefalea con associata anisocoria veniva ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, ove veniva dimesso in data 26.03.2013 con la diagnosi di “aneurisma del sifone carotideo intracavernoso destro” e di “cefalea di tipo intensivo”. In data 21.05.2013, il ricorrente veniva sottoposto dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Milano a visita medica straordinaria, in occasione della quale veniva giudicato “idoneo al servizio militare quale ten. Permanentemente non idoneo quale navigatore a mente DM 16/09/03 art. 3(A)”. Pertanto, con Decreto Dirigenziale del 29.01.2014, il ricorrente, allora Tenente, veniva trasferito dal ruolo naviganti normale al ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica in servizio permanente effettivo ai sensi dell’art. 832, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Successivamente, sottopostosi ad accertamenti per monitorare l’aneurisma, richiedeva un nuovo consulto medico specialistico al Prof. dr. -OS-, Direttore della SOD Interventistica Neurovascolare dell’Ospedale Careggi di Firenze, il quale, con parere del 26.11.2018, certificava che, diversamente da quanto diagnosticato in precedenza dall’Amministrazione, il ricorrente non presentava alcun aneurisma del sifone carotideo intracavernoso destro. Il ricorrente, pertanto, presentava domanda di rivalutazione ai fini dell’idoneità quale navigatore militare nonché di reintegrazione nella categoria di navigatori.
A seguito dei pareri positivi formulati degli organi competenti, con i decreti dirigenziali del 09.07.2019 e del 18.07.2019 il Ministero della Difesa provvedeva d’ufficio a: a) annullare il Decreto Dirigenziale del 29.01.2014 con il quale era stato disposto il trasferimento dell’allora Tenente -OS- dal ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica al ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica in servizio permanente effettivo; b) reinserire l’allora Tenente -OS- nel ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica in servizio permanente effettivo, dopo l’allora pari grado T G (ora Capitano), con anzianità di grado assoluta 18 settembre 2008, mantenendo gli obblighi di servizio contratti; c) annullare, nelle sole parti riguardanti l’allora Tenente -OS-, i seguenti provvedimenti amministrativi: - determinazione dirigenziale del 22.05.2014 concernente la formazione dell’aliquota di avanzamento al grado di Capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica; - determinazione dirigenziale del 17.06.2015 concernente la formazione del quadro di avanzamento al grado di Capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica; - determinazione dirigenziale del 25.06.2015 concernente la promozione al grado di Capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica; d) annullare, nelle sole parti riguardanti l’allora Tenente -OS-, la determinazione dirigenziale del 22.05.2014 concernente la formazione dell’aliquota di avanzamento al grado di Capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma Aeronautica; e) iscrivere nel quadro di avanzamento, ad anzianità, al grado di capitano del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, formato per l’anno 2013, l’allora Tenente del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica in servizio permanente effettivo -OS-, collocandosi dopo l’allora pari grado Triani Giovanni (ora Capitano); f) promuovere l’allora Tenente del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica in servizio permanente effettivo -OS- al grado di Capitano con anzianità di grado assoluta 18 settembre 2013, collocandosi dopo l’allora pari grado Triani Giovanni (ora Capitano).
Il ricorrente, a seguito del predetto provvedimento, chiedeva la corresponsione di tutte le indennità operative e supplementari non percepite fino a quel momento ma il Ministero, con nota del 13.11.2019, rigettava tale richiesta.
Avverso il suddetto diniego, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Sul diritto del ricorrente al percepimento delle differenze retributive per la qualifica superiore di Capitano dal 18.09.2013 al 25.05.2015
Il ricorrente assume che, in virtù del rinnovato giudizio di idoneità quale navigatore con efficacia retroattiva che lo ha reintegrato nel ruolo naviganti normale delle armi dell’Aeronautica Militare, avrebbe diritto alle differenze retributive maturate (che quantifica analiticamente nella somma complessiva di € 4.570,42, per la qualifica superiore di Capitano, conseguita con decorrenza dal 18 settembre 2013 al 25 giugno 2015, quando venne promosso al grado di Capitano del ruolo normale delle armi dell’Aeronautica Militare).
2. Sul diritto del Capitano -OS- al percepimento delle indennità operative e supplementari dal mese di novembre 2013 a quello di luglio 2019.
Il ricorrente afferma anche che avrebbe diritto al percepimento delle indennità operative e supplementari di cui non avrebbe goduto a causa dell’erroneo trasferimento dal ruolo naviganti delle armi a quello