TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-07-31, n. 202415495
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Pubblicato il 31/07/2024
N. 15495/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2024, proposto da
S A e C F, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato E C, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma cron. n. 347/2022 nel proc. N. R.G. 52434/2021, emesso l’8 febbraio 2022, depositato l’11 febbraio 2022, avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con cui le ricorrenti lamentano l’inottemperanza della sentenza in epigrafe, di condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in loro favore de “ la somma di euro 1.888,00 (ciascuna) , oltre interessi legali” , nonché alla rifusione delle spese processuali ivi liquidate;
RILEVATO che il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di pura forma;
RILEVATO che, come emerge dalla documentazione versata in atti, ricorrono tutti i presupposti stabiliti all’art. 114 c.p.a., atteso il comprovato passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies della l. n. 89/2001, che, data la sua natura speciale, assorbe, altresì, quello dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
RITENUTO che la peculiarità della materia e la circostanza che la decisione di cui si chiede l’esecuzione abbia già espressamente riconosciuto gli interessi legali di mora - oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica - giustifichino, invece, il rigetto della domanda volta al pagamento dell’invocata penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., facendola apparire eccessivamente afflittiva;
CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento - nei limiti sopra specificati - del gravame proposto, stante il palese inadempimento del Ministero intimato, che ha peraltro mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere in detti limiti accolto, con conseguenziale ordine al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore - al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale indicata in epigrafe, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dall’amministrazione intimata;
RITENUTO di dover accogliere, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, la domanda di nomina di un commissario ad acta , individuato nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della “ Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi ” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su istanza di parte, al pagamento di quanto dovuto, entro il successivo termine di trenta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.