TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202211988
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Pubblicato il 20/09/2022
N. 11988/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03920/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3920 del 2019, proposto da
Comune di Vinchiaturo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Vastogirardi, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Comunicato del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la pubblicazione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 921, della L. 145/2018 e dei relativi allegati;- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso: l'Accordo Stato Città e autonomie locali del 29 novembre 2018; i provvedimenti di approvazione dei fabbisogni standard 2018, del 13 settembre 2017, e 2019, del 12 settembre 2018;il decreto del MEF del 30 ottobre 2018 di definizione delle capacità fiscali 2019 dei comuni delle regioni a statuto ordinario;il D.P.C.M. 7 marzo 2018 e tutti i relativi allegati e tabelle, tutti nella parte in cui confermano, per il comune ricorrente, la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 e mantenendo la medesima percentuale del 45 applicata l'anno precedente, in ordine ai criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali e senza considerare, nella ripartizioni, le risorse derivanti dalla cessazione delle misure di contributo alla finanza di cui al D.L. 66/2014;nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Comune ricorrente all'attribuzione del giusto importo del Fondo di Solidarietà Comunale così come ricostituito a seguito della cessazione del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui al comma 8, art. 47 D.L. 66/2014 e rideterminato in ragione dei reali e corretti fabbisogni standard 2019 e capacità fiscali 2019 e della quota percentuale delle risorse del FSC da distribuire secondo i criteri di riparto perequativi del 60 anziché del 45 nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, alla rideterminazione della quota di FSC 2019 effettivamente dovuta al Comune ricorrente secondo la corretta applicazione dei principi costituzionali e delle normativa vigente e all'erogazione delle predette somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune in epigrafe impugna, chiedendone l’annullamento, il comunicato del Ministero dell’Interno del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la pubblicazione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 921 della L. n. 145/2018, nonché ogni atto a questo connesso.
Parte ricorrente chiede, altresì, l’accertamento del diritto all’attribuzione del giusto importo del Fondo di Solidarietà Comunale (in avanti anche “il Fondo” o “FSC”) – così come ricostituito a seguito della cessazione del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui al comma 8, art. 47 D.L. 66/2014 – e rideterminato in ragione dei reali e corretti fabbisogni standard 2019 e capacità fiscali 2019, nonché della quota percentuale delle risorse del FSC da distribuire secondo i criteri di riparto perequativi del 60% anziché del 45 %, e la condanna delle amministrazioni intimate alla rideterminazione della quota di FSC 2019 effettivamente dovuta.
Premesso un breve excursus delle norme che disciplinano il funzionamento e il riparto delle risorse facenti capo al Fondo di Solidarietà Comunale, il Comune sottolinea che l’attuale struttura del FSC è orizzontale, essendo alimentato esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell’imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla L. 42/2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali.
Aggiunge che tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto è stata annullata dai tagli alle risorse del Fondo, derivanti dalle misure di concorso alla finanza pubblica, in relazione alle misure di contenimento della spesa introdotte dal legislatore a partire dall’anno 2010.
Fatta questa precisazione, il Comune si duole di avere ricevuto meno di quanto gli spetterebbe e in ogni caso in misura inferiore e non sufficiente a finanziare i servizi essenziali e le funzioni fondamentali di cui agli art. 117 e 119 della Costituzione;sostiene altresì di non essere stato posto in condizione di predisporre il bilancio avendo la certezza di quali fossero le risorse disponibili.
Al primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce i vizi di incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 449 e comma 451, L. 232/2016, erroneità dei presupposti, di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, e violazione dell’art.1, c. 921, L. 145/2018. Ciò in quanto la competenza a determinare gli importi spettanti a ciascun comune e a ripartire il fondo non spetterebbe al Ministro dell’Interno bensì sarebbe per legge assegnata al Presidente del Consiglio dei Ministri tenuto, entro il termine del 30 novembre, ad adottare un apposito DPCM. La mancata adozione del DPCM avrebbe compromesso la capacità dei comuni di effettuare la necessaria programmazione per l’elaborazione dei bilanci di previsione nei tempi previsti dalla legge, vedendo così compromessa la loro autonomia finanziaria.
Il comunicato del Ministero dell’Interno sarebbe altresì immotivato nonché illogico, poiché non terrebbe conto della circostanza che, superata la fase della riduzione del FSC operata dal comma 8, art. 47 D.L. 66/2014, la dotazione del FSC a partire dal 2018 doveva ritenersi ricostituita automaticamente in ragione del venir meno della decurtazione disposta dal legislatore per gli anni 2014-2018. Gli importi pubblicati dal Ministero dell’Interno, identici a quelli del 2018, non sarebbero stati concordati in sede di Conferenza Stato – città e autonomie locali e sarebbero in contraddizione con i Fabbisogni Standard 2019, approvati dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni Standard (“CTFS”) nella seduta del 12 settembre 2018, e con le capacità fiscali 2019, approvati con decreto del MEF del 30.10.2018.
Il Comune aggiunge che qualora si dovesse ritenere che l’art. 1, c. 921, L. 145/2018 abbia inteso confermare per il 2019 la stessa dotazione del FSC 2018, al netto della decurtazione di cui al D.L. 66/2014, detta norma sarebbe costituzionalmente illegittima perché contraria ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di leale collaborazione e di certezza delle risorse disponibili (artt. 3, 5, 97, 117 e 119 della Costituzione), e chiede che sia sollevata la relativa questione di costituzionalità.
Con un secondo motivo di impugnazione, il Comune osserva che il Ministero ha mantenuto per il 2019 i medesimi criteri del 2018 e, in particolare, la medesima percentuale del 45% del fondo da ripartire secondo i parametri perequativi del fabbisogno standard e delle capacità fiscali, e i medesimi importi commisurati distribuiti l’anno precedente.
Deduce che la ripartizione della quota perequativa del FSC sarebbe fondata su criteri illegittimi ed errati in quanto riferiti a dati, quali il fabbisogno standard e la capacità fiscale 2018, non coincidenti con quelli reali ed attuali.
La riconferma degli importi dell’anno 2018 violerebbe anche i principi sanciti dagli art. 117 e 119 della Costituzione, non consentendo il perseguimento degli obiettivi perequativi e di garanzia dei livelli essenziali dei servizi e delle funzioni fondamentali da parte dei comuni.
Qualora si ritenessero gli importi pubblicati dal Ministero dell’Interno con il comunicato del 17.1.2019 attuativi di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), parte ricorrente chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 921 L. 145/2018 per violazione di citati art. 3, 5, 97, 117 e 119 della Costituzione e dei principi sanciti dalla L.42/2009 in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.
Il Comune ricorrente sostiene che l’art. 1, c. 921, L. 145/2018 sarebbe incostituzionale per violazione dei principi di cui agli artt. 3, 97, 117 e 119 della Costituzione anche nella parte in cui “congela” la percentuale della quota del FSC da ripartire secondo i criteri perequativi al 45% anziché disporre il graduale aumento della stessa al 60%.
Infine, con un terzo motivo, gli atti impugnati sono censurati nella parte in cui gli importi del FSC sono stati ripartiti sulla base del fabbisogno standard così come stimato dal CTFS. Il Comune ritiene che i parametri su cui è stimato il fabbisogno standard sarebbero non realistici e corretti, in quanto riferiti al fabbisogno storico anziché al parametro demografico, in asserita violazione degli articoli 3, 5, 97, 117 e 119 della Costituzione.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
A seguito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata disposta istruttoria al fine di acquisire dalle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, una relazione sui fatti di causa. Ottenuta la documentazione richiesta, l’esigenza cautelare prospettata dalla parte ricorrente è stata tutelata attraverso la fissazione della data di trattazione del merito della controversia.
All’udienza pubblica del 6 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai fini di una migliore comprensione della controversia, è opportuna una breve disamina delle principali fonti normative di riferimento.
In attuazione della legge-delega n. 42/2009 in materia di “federalismo fiscale” è stato emanato il D.Lgs. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” il quale, all’art. 13, ha previsto l’istituzione di un fondo perequativo a favore dei comuni che, “salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42…è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica”.
Al fine di pervenire ad un graduale cambiamento della finanza locale il D.Lgs. 23/2011 ha anche previsto, all’art. 2, comma 3, l’istituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, stabilendo la durata di detto fondo “in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009”. La norma si limitava a stabilire che è alimentato dal gettito derivante da entrate proprie dei comuni e dalla compartecipazione ad essi riconosciuta alla fiscalità immobiliare statale;secondo quanto previsto dal comma 7 della norma, inoltre, le “modalità di alimentazione” del fondo sarebbero state definite in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Con l’art. 1, comma 380, lett. b) L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), il legislatore ha soppresso il Fondo Sperimentale di equilibrio e, contestualmente, ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, “alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi…”.
La legge n. 208/2015 ha modificato la disciplina di alimentazione e di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, costituito da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni e incrementato di una quota al fine di compensare i comuni delle perdite di gettito derivanti dall’introduzione del sistema di esenzione IMU e TASI.
Successivamente, la disciplina del FSC è stata delineata dai commi 448 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017).
In particolare, a decorrere dall’anno 2018, la dotazione del FSC è stabilita dal comma 448 dell’art. 1 della l. 232/2016 in “euro 6.208.184.364,87…, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni”.
I commi successivi (commi 449-452) hanno fissato i criteri di ripartizione del FSC.
Accanto alla quota del FSC ripartita tra i comuni sulla base del gettito IMU e TASI, è presente una componente distribuita tra i comuni in parte con criteri di tipo compensativo legati alla “spesa storica” e in parte secondo criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.
Era previsto un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello perequativo e le relative percentuali sono state oggetto di modifiche da parte del legislatore.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 884, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), la percentuale di risorse da distribuire sulla base dei criteri perequativi - applicata nella misura del 20 per cento nel 2015, 30 per cento nel 2016, 40 per cento nel 2017 e del 45 per cento per l'anno 2018 – era prevista crescere al 60 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
Infine, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) al comma 921 dell’art. 1 ha stabilito che “Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018», salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
L’esatta comprensione dei termini dell’odierna controversia non può prescindere dalla corretta esegesi della norma da ultimo richiamata. La legge n. 145/2018 ha chiaramente inteso superare, per l’anno 2019, il meccanismo di distribuzione del fondo attraverso l’emanazione di un DPCM, sostituendolo con la previsione dell’assegnazione ai comuni delle somme direttamente in base alla legge, confermando gli importi già assegnati a ciascun ente in relazione al FSC per il 2018.
Dunque, sono infondate le censure di incompetenza, difetto di motivazione, irragionevolezza variamente formulate avverso il comunicato del Ministero dell’Interno del 17 gennaio 2019, che è un atto privo di valore provvedimentale e di contenuto meramente ricognitivo di scelte intraprese dal legislatore.
Neppure può prospettarsi una lesione dell’autonomia finanziaria dell’ente locale in ragione dell’asserita impossibilità di una adeguata programmazione per l’elaborazione dei bilanci di previsione nei tempi previsti dalla legge, giacché la succitata prescrizione della L. n. 145/2018 ha reiterato anche per l’anno finanziario 2019 la stessa modalità di riparto del 2018, in linea con il contenuto dell’Accordo del 29 novembre 2018 sancito in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali.
Residuano, a questo punto, le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso avverso le diposizioni presenti nella legge di bilancio per il 2019, che il Comune contesta nelle parti in cui: ha previsto per l’anno 2019 la stessa dotazione del FSC 2018, ivi comprese le decurtazioni già operate in forza del D.L. 66/2014;ha “congelato” la percentuale della quota del Fondo da ripartire secondo i criteri perequativi al 45% anziché disporre il graduale aumento della stessa al 60%;ha ripartito le somme ai comuni a seguito di una stima del fabbisogno standard ritenuta non corretta.
Le censure sono infondate.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi con la sentenza n. 220/2021 in relazione a talune disposizioni regolanti l’assegnazione delle somme del Fondo per l’anno 2020, ha osservato che le norme incidenti sull’assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo “atomistico” ma solo nel contesto della manovra complessiva. Ha aggiunto che i numerosi tagli lineari che hanno colpito il FSC dal 2015 sono stati oggetto dal 2020 di una progressiva restituzione, destinata a completarsi nel 2024. Ciò in quanto attraverso la legge di bilancio per il 2020 è stata avviata <<una progressiva restituzione della quota “verticale” del fondo, quota che era stata completamente sottratta dall’art. 47 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, a titolo di concorso degli enti locali al risanamento delle finanze pubbliche (Corte dei conti, sezione autonomie, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, Esercizi 2019-2020, deliberazione n. 11 del 2021). Tale decurtazione, circoscritta originariamente al triennio 2015-2017, è stata dapprima estesa dal legislatore al 2018 e successivamente prorogata al 2019>>.
La pronuncia ha, quindi, affermato che la disciplina relativa al FSC per il 2020 “segna una netta soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugura il progressivo ripristino dell’ammontare originario del FSC. (…) In questa prospettiva, nella valutazione complessiva della questione, deve altresì considerarsi che, nell’ambito degli stanziamenti previsti durante l’emergenza da COVID-19, l’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai comuni, finalizzato al finanziamento delle funzioni degli enti locali, pari complessivamente a 3,5 miliardi di euro in relazione alla possibile perdita di entrate locali connessa all’emergenza sanitaria. Successivamente, l’art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di ulteriori 1,67 miliardi di euro detto fondo speciale per il 2020, portandolo a un ammontare complessivo di circa 5,17 miliardi di euro. In aggiunta a quanto stanziato per il 2020, la legge n. 178 del 2020 ha provveduto all’integrazione del fondo per le funzioni degli enti locali anche per il 2021, stanziando complessivamente 500 milioni di euro da ripartire fra comuni (450 milioni di euro), Città metropolitane e Province (50 milioni di euro). A questo proposito, in sede di audizione, il Ragioniere generale dello Stato ha precisato che le risorse destinate a ristorare gli enti locali delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria/epidemiologica da COVID-19 ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi di euro per il 2020 e 4,9 miliardi di euro per il 2021. Peraltro, sempre il Ragioniere generale dello Stato ha chiarito che tali risorse sono state distribuite secondo criteri articolati, che tengono conto delle specificità dei territori, e che sono definiti da tre note metodologiche adottate con altrettanti decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, rispettivamente del 16 luglio, dell’11 novembre e del 14 dicembre 2020. Deve pertanto rilevarsi che la disposizione impugnata si inserisce in un contesto complessivo di ripristino dei trasferimenti erariali agli enti territoriali, sovvenendo in parte anche ai tagli imposti negli anni della crisi finanziaria, dal che il rigetto della questione di legittimità costituzionale promossa”.
Ne consegue che, non essendo consentita una visione “atomistica” delle norme finanziarie, è di fondamentale importanza che sia stata avviata una “graduale ricostituzione della componente verticale di risorse del FSC a disposizione degli enti locali” (così Corte Cost. n. 220/2021) e tale circostanza consente di superare le doglianze sollevate dalla parte ricorrente in relazione all’entità del FSC per il 2019.
Per completezza, avuto riguardo alle criticità rappresentate dal ricorrente in ordine al corretto funzionamento di taluni servizi essenziali forniti dall’ente locale, va segnalato che il legislatore statale con le leggi di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) e per il 2022 (L. n. 234/2021) ha opportunamente disposto un incremento delle risorse di carattere “verticale” della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, destinato specificamente allo svolgimento di alcune funzioni fondamentali, tra cui servizi sociali, asili nido e trasporto studenti disabili.
Per quanto riguarda l’entità della percentuale della quota del FSC da ripartire secondo i criteri perequativi, deve premettersi che è la legge di bilancio per il 2019 ad aver determinato una sospensione dell’incremento della perequazione (che è stata mantenuta al 45%, come nel 2018), in accoglimento di uno dei punti dell'Accordo Stato-Città del 29 novembre 2018, nel quale si sottolineava la necessità di una valutazione degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015. La volontà del legislatore di mantenere tale percentuale per un ulteriore anno non risulta contraria ai precetti costituzionali. Una simile scelta non appare né arbitraria né irragionevole, essendo anzi finalizzata a contenere alcune distorsioni causate dal progressivo rafforzamento della componente perequativa nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà, quali un possibile disequilibrio dei bilanci degli enti interessati a seguito di un repentino cambiamento delle risorse disponibili.
Risulta, inoltre, indimostrata l’affermazione secondo cui il mantenimento di tale percentuale impatterebbe negativamente sulla capacità dell’ente ricorrente di assolvere alle proprie funzioni fondamentali.
Infine, sono manifestamente infondate anche le questioni sollevate in relazione ai parametri su cui è stimato il fabbisogno standard e, in particolare, all’utilizzo del criterio del “servizio storico” per alcune funzioni.
La Corte Costituzionale, pur valutando negativamente “il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale”, ha richiamato la sua precedente sentenza n. 83 del 2019 ribadendo che, con riferimento al rapporto tra funzioni da finanziarie e risorse, la riassegnazione di queste ultime “è priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalità, all’entità e ai tempi, rimesse al legislatore statale”.
Avuto riguardo, poi, ai criteri di riparto del FSC, la sentenza n. 220/2021 ha osservato che erano presenti criticità nella distribuzione delle risorse tra i comuni italiani ma ha rigettato la questione di costituzionalità della norma che prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del FSC, calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard, in quanto tali criticità “rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato, discende da tale mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, dall’altro è amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC”.
Alle considerazioni già svolte dal giudice costituzionale può aggiungersi che i criteri utilizzati per la stima sono compositi e non appaiono irragionevoli, tenuto conto che sono determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il dato storico è solo uno dei fattori oggetto di considerazione per la determinazione del fabbisogno.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e le spese di lite, tenuto conto della novità delle questioni prospettate, possono essere compensate tra le parti.