TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-07-18, n. 202402231
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 02231/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2019, proposto da
Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E B L e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. E B L in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., non costituiti in giudizio;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Utilitalia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione del Direttore della Direzione mercati retail e tutela dei consumatori di energia dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (in prosieguo ARERA) del 10 luglio 2019 n. DMRT/EFC/04/2019, recante “ Definizione, in materia di titoli di efficienza energetica, del contributo tariffario unitario per l’anno d’obbligo 2018 ”;
- della deliberazione dell’ARERA del 27 settembre 2018 n. 487/2018/R/EFR, recante la definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ai sensi del decreto interministeriale 10 maggio 2018, nonché di ogni altro atto connesso, “ancorché non conosciuto”, nei limiti dell’interesse della ricorrente, ivi espressamente inclusi:
- in qualità di atto presupposto, il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (in prosieguo MISE), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (in prosieguo MATTM), in data 10 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 in data 10 luglio 2018, recante modifica ed aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente, inter alia , la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalla imprese di distribuzione dell’energia elettrica ed il gas per gli anni dal 2017 al 2020;
- in qualità di atto conseguente, ove occorrer possa, e in parte qua , la deliberazione dell’ARERA del 9 ottobre 2018 n. 501/2018/R/EFR, recante l’approvazione dell’aggiornamento del regolamento delle transazioni bilaterali e delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, nonché i documenti “ Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica ” e “ Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica ” del Gestore dei Mercati Energetici approvati con tale delibera.
- della deliberazione dell’ARERA del 28 maggio 2019 n. 209/2019/R/EFR, recante “ Approvazione delle modalità proposte dal Gestore dei Servizi Energetici, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 10 maggio 2018 in materia di titoli di efficienza energetica. Modifiche alla deliberazione dell’autorità 487/2018/R/EFR ”;
- dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente – ARERA del 28 maggio 2019 n. 209/2019/R/EFR, recante “ Modalità di attuazione da parte del GSE S.p.A. delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 14-bis del DM 11 gennaio 2017 predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici ”;
- della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente – ARERA del 25 giugno 2019 n. 273/2019/R/EFR, recante “ Approvazione dell’aggiornamento del regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica ”;
- del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) predisposto dal Gestore dei Mercati Energetici e approvato dalla