TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300516
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Pubblicato il 13/06/2023
N. 00516/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2021, proposto da
Acciaieria Arvedi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato G B, con studio in Venezia-Mestre, via Torino, 186;
contro
Comune di Spinadesco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il Nibbio ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati I F, F V e A A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato A A N, con studio in Brescia, via Solferino, 26;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento di Cremona e Mantova, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Spinadesco n. 2 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto « Controdeduzioni alle osservazioni revisione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco. Approvazione definitiv a», pubblicata sul B.U.R. della Regione Lombardia n. 16 del 21 aprile 2021, compresi gli elaborati allegati al Piano e, per quanto occorrer possa, del parere di ARPA Lombardia del 30 dicembre 2020, nonché della deliberazione del Comune di Spinadesco n. 30 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto « Adozione revisione Piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco », nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spinadesco e de “Il Nibbio” ODV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 22 ottobre 2020 il Comune di Spinadesco ha revisionato il proprio piano di classificazione acustica e, il successivo 29 dicembre 2020, la ricorrente, titolare di un impianto siderurgico nel territorio comunale, ha chiesto, in sede di osservazioni, la revisione della classificazione acustica assegnata alle aree limitrofe al proprio stabilimento, segnalando, in particolare, la mancanza di idonee fasce di decadimento, tali da non consentire un graduale abbattimento del rumore, ma, il successivo 26 marzo 2021, il Comune ha respinto le osservazioni della ricorrente e ha approvato definitivamente il paino.
2. Con ricorso, depositato il 16 giugno 2021, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , perché asseritamente illegittimo.
3. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.
4. All’udienza pubblica del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. In via preliminare, il Collegio è tenuto a vagliare la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla “Il Nibbio” ONLUS, asseritamene controinteressata, perché il ricorso le sarebbe stato notificato solo in data 8 giugno 2021: a suo dire, infatti, la notifica effettuata il 25 maggio 2021 sarebbe nulla, perché indirizzata alla precedente sede dell’ente.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, per giurisprudenza costante, anche di questo TAR, « non vi sono cointrointeressati nel ricorso avverso un piano di zonizzazione acustica, trattandosi di un atto di rilievo regolamentare o comunque aventi natura generale e come tale inidoneo a ledere in via diretta interessi di soggetti contrapposti. Un atto di pianificazione acustica che introduce una classificazione per zone, senza riconoscere un'immediata posizione differenziata di vantaggio in capo ad alcuno: non interferisce con detta impostazione il fatto che l'azione di annullamento sia circoscritta ad una ben definita porzione di territorio comunale, coincidente con una frazione, posto che anche in questo caso non sono immediatamente individuabili i soggetti potenzialmente incisi dall'accoglimento del gravame, tenuto conto degli abitanti realmente insediati e dell'esatta collocazione dei fabbricati di loro proprietà (o nella loro disponibilità) rispetto all'insediamento industriale » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 maggio 2012, n. 837).
Inoltre, poiché ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. per gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il dies a quo per impugnare decorre « dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge », anche se la ricorrente rivestisse effettivamente la qualifica di controinteressata, l’impugnazione sarebbe del pari tempestiva, posto che la delibera impugnata è stata pubblicata il 31 marzo 2021 ed è rimasta affissa all’albo pretorio per i quindici giorni successivi e il ricorso è stato notificato in data 8 giugno 2023 e, quindi, entro il termine perentorio del 14 giugno 2021.
6. Ciò posto, prima di esaminare il merito del ricorso, il Collegio ritiene necessario ripercorrere, per sommi capi, le disposizioni vigenti in subiecta materia .
Come noto, l’inquinamento acustico rappresenta una materia a legislazione concorrente tra Stato e Regioni ed è regolato dalla legge quadro (legge n. 447 del 26 ottobre 1995) e dalle disposizioni regionali che le hanno dato attuazione.
Nello specifico, la legge 447/95 (dedicata all’individuazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico) ha previsto, all’art. 4, che le regioni individuino, con legge, i criteri guida a cui i comuni devono attenersi nell’emanazione dei propri provvedimenti di zonizzazione acustica.
Tale disposizione è stata attuata, in Lombardia, con la l.r. 18 agosto 2001 n. 13, la quale ha individuato una serie di criteri generali demandando, poi, la predisposizione delle direttive di dettaglio per la redazione della classificazione acustica ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, che è stato adottato l’anno successivo (d.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776).
Dall’esame congiunto delle disposizioni enunciate emerge che i Comuni devono suddividere acusticamente il proprio territorio in zone acustiche omogenee, secondo i parametri individuati dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.
Nello specifico, l’allegato 1 della tabella de qua individua sei classi omogene:
- Classe I, relativa alle zone particolarmente protette, che comprende « le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. »;
- Classe II, relativa alle zone destinate ad uso prevalentemente residenziale, che comprende « le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali »;
- Classe III, relativa alle zone tipo misto, che comprende « le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici »;
- Classe IV, relativa alle zone di intensa attività umana, che comprende « le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie ».
- Classe V, relativa alle zone prevalentemente industriali, che comprende « le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni ».
- Classe VI, relativa alle zone esclusivamente industriali, che comprende « le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi ».
L’art. 2, comma 3, della legge regionale 13/01, precisa, poi, che la classificazione deve basarsi sulle destinazioni d'uso del territorio e non è possibile:
- prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB, salva la possibilità, in caso di preesistenti destinazioni d’us, di prevedere, nelle aree urbanizzate, il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB, purché venga contestualmente redatto un piano di risanamento acustico, relativo alle aree classificate in deroga.
- comprendere in classe I le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
- comprendere in una classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
- classificare in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali.
Inoltre, per costante giurisprudenza, anche di questo TAR « l'attività demandata all'amministrazione comunale per la classificazione acustica del proprio territorio si connota in termini ampiamente discrezionali, sia quanto alla delimitazione delle singole zone, sia quanto alla loro classificazione, specialmente in relazione all'individuazione delle classi intermedie;la zonizzazione acustica costituisce, infatti, esercizio di un vero e proprio potere pianificatorio discrezionale, avente lo scopo di migliorare, ove possibile, l'esistente, ma tenendo conto della pianificazione urbanistica ( ex multis T.A.R. Brescia, sez. I, 24 febbraio 2020 n. 155).