TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-15, n. 201701324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-15, n. 201701324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701324
Data del deposito : 15 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2017

N. 01324/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00501/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2017, proposto da S A, rappresentato e difeso dall’avv. S R, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Bari in Bari, piazza Massari, 6;

contro

Comune di Mola di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via S. Cognetti, 25;

per l’annullamento

della determinazione n. 1/2017 del commissario ad acta , nominato dal T.A.R. Puglia di Bari, con ordinanza n. 621/2015 del 22.4.2015, determinazione comunicata a mezzo pec in data 13.3.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- S E, S A e B S (proprietari di distinti fabbricati all’epoca del commesso abuso tutti appartenenti ad Alberotanza Leonardo) proponevano ricorso r.g. n. 1106/2014 al fine della declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mola di Bari con riferimento alla richiesta di condono edilizio presentata dallo stesso dante causa, Alberotanza;

- con sentenza di questo Tribunale n. 1516 del 10.12.2014 il ricorso veniva accolto e, per l’effetto, veniva dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Mola di Bari sulla domanda di condono e ordinato alla predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza;

- successivamente con ordinanza n. 621 del 22.4.2015 su istanza del solo S A (depositata in data 25.2.2015) si procedeva alla nomina del commissario ad acta nella persona del responsabile del Servizio edilizia pubblica e territorio della Città Metropolitana di Bari;

- viceversa soltanto la pratica di B S e S E trovava espressa definizione da parte del Comune di Mola di Bari con provvedimento del 12.5.2015 di rigetto della istanza di condono;

- detto provvedimento veniva impugnato da S E e B S con ricorso r.g. n. 521/2015;

- il citato ricorso veniva respinto con sentenza di questo Tribunale n. 527 del 21.4.2016;

- con ordinanza n. 1259 del 4.11.2016 veniva concesso al commissario ad acta (nominato su istanza del solo S A) un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento;

- il commissario ad acta adottava da ultimo la determinazione 1/2017 del 2.3.2017 di conferma del diniego definitivo della istanza di condono, reiterando in sostanza le ragioni ostative di cui al provvedimento espresso del 12.5.2015;

- con il presente ricorso ex art. 117, comma 4 cod. proc. amm. (ricorso da valere, ove occorra, come reclamo alla Sezione Terza ai sensi dell’art. 114, comma 6 cod. proc. amm.) l’odierno ricorrente S A contestava il menzionato provvedimento adottato dal commissario ad acta , sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del ricorso r.g. n. 521/2015 proposto da S E e B S avverso il provvedimento espresso del Comune di Mola di Bari risalente al 12.5.2015;

Ritenuto di condividere le argomentazioni espresse nella citata sentenza n. 527/2016 con cui è stato definito il ricorso r.g. n. 521/2015;

Considerato che la motivazione del presente ricorso può essere adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. attraverso il rinvio al “precedente conforme” della Sezione rappresentato dalla sentenza n. 527/2016;

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite;

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