TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202300170
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Pubblicato il 08/05/2023
N. 00170/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza dell’11 novembre 2022, volta al conseguimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento dell’Autorità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2023 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig.-OMISSIS-, titolare dal 2016 di protezione internazionale, il 16 febbraio 2022 presentava alla Questura di Chieti un’istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Dopo aver riscontrato la richiesta dell’Amministrazione di integrazione documentale, l’interessato l’11 novembre 2022 sollecitava la risposta del Soggetto pubblico.
A fronte dell’inerzia della Questura, l’istante presentava ricorso, ex art.117 c.p.a., volto all’accertamento del silenzio-inadempimento della predetta Amministrazione, deducendo la violazione dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., dell’art.5 del D.Lgs. n.286 del 1998 nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, difetto di ragionevolezza, errore, travisamento.
Il ricorrente richiedeva anche la nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento dell’Autorità.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti si costituivano in giudizio per resistere al gravame, producendo poi documentata relazione e segnalando tra l’altro di aver rilasciato all’istante il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ex art.17 del D.Lgs. n.251 del 2007, con scadenza 11 marzo 2027.
Nella camera di consiglio del 28 aprile 2023, nel corso della quale il legale del ricorrente segnalava la sopravvenuta carenza di interesse, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo comunicato dal legale del ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.