TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-05-04, n. 202100638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-05-04, n. 202100638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100638
Data del deposito : 4 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2021

N. 00638/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01596/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 1596 del 2014, proposto da:
- A V, rappresentata e difesa dall’Avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G P, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;

contro

- il Comune di Francavilla Fontana;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 0010577/2014 del 2 aprile 2014 del Dirigente dell’U.T.C. - Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 4450 del 7 febbraio 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Visto l’art. 25 d.l. n. 137 del 2020.

Relatore all’udienza del 28 aprile 2021 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la ricorrente è titolare, sin dal 1993, di un’azienda agricola che conduce nel Comune di Francavilla Fontana su un immobile e terreni ubicati in un fondo distinto in Catasto al fg. n. 136, p.lle n. 84, 2049, 2050 (oggetto d’intervento) e 2051, ricadente in zona tipizzata come ‘E1 agricola’ dal Programma di Fabbricazione.

- l’immobile esistente veniva realizzato sulla base del permesso di costruire n. 19 del 12 gennaio 2006, che aveva autorizzato la demolizione e ricostruzione di una serra preesistente.

- con concessione n. 256 del 27 agosto 2008, inoltre, era stata accordata anche la realizzazione di una veranda e di alcune modifiche interne e di prospetto, poi parzialmente eseguite.

- la sig.ra Vecchio, con istanza presentata in data 10/16 ottobre 2013, richiedeva quindi un permesso di costruire a titolo oneroso per il completamento dell’edificio, la realizzazione di alcune modifiche interne e la riconversione dello stesso a residenza agricola, destinandone una parte ad abitazione e vani tecnici e la restante parte a deposito e garage.

- con nota prot. n. 4450 del 7 febbraio 2014 il Dirigente dell’UTC - Settore Urbanistica rappresentava quale motivo ostativo all’accoglimento della domanda la mancanza, in capo alla ricorrente, “ dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 dell’art. 9 della L.R. n. 6 del 12 febbraio 1979 ”.

- con osservazioni presentate in data 27 febbraio 2014 la sig.ra Vecchio evidenziava come l’elemento soggettivo relativo alla qualifica del richiedente il permesso di costruire in zona agricola ( imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto o bracciante agricolo ) rilevasse solo ai fini della gratuità della concessione.

- con provvedimento prot. n. 0010577 del 2 aprile 2014 il Dirigente dell’U.T.C. respingeva infine l’istanza.

- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 3, comma 1, e 10- bis l. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di motivazione;
b) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9 l.r. n. 6/1979 e dell’art. 51 l.r. n. 56/1980 in combinato disposto con l’art. 19 l.r. n. 20/2001;
violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001;
violazione e falsa applicazione delle N.T.A. vigenti nel Comune di Francavilla Fontana;
erronea presupposizione in fatto e in diritto;
disparità di trattamento;
illogicità dell’azione amministrativa.

2.- Ritenuto che:

- la vicenda in esame risulta nella sostanza sovrapponibile alla fattispecie oggetto della sentenza n. 994/2013 di questo T.a.r., anch’essa relativa al Comune di Francavilla Fontana e irrevocabile.

- con la decisione in parola il Tribunale accoglieva il ricorso evidenziando quanto segue: « Premesso - in punto di fatto - che l’impugnato diniego comunale di rilascio del permesso di costruire si basa unicamente sul ravvisato contrasto della richiesta presentata dall’odierno ricorrente con il combinato disposto degli artt. 51, primo comma, lett. g), della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56 e 9 della Legge Regionale 12 Febbraio 1979 n. 6 e ss.mm. (consentendo le N.T.A. del vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Francavilla Fontana “in zona agricola E2 [e discorso analogo può essere fatto per le zona E1, ndr] : Costruzioni a servizio dell’agricoltura e cioè case coloniche con specifici annessi e dipendenze”), il Collegio osserva - in diritto - che sono condivisibili le principali censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio. Infatti, questa Sezione ha già chiarito (con la sentenza n. 2413 del 28 ottobre 2010, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi) il significato attuale da attribuire, in tema di rilascio in zona agricola di concessioni edilizie onerose, al quadro normativo delineato dall’art. 51, primo comma, lett. g), della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56 e dall’art. 9 della Legge Regionale 12 febbraio 1979 n. 6 e ss.mm. (statuenti, rispettivamente, che: “Nelle zone omogenee di tipo E ... Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all’intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell’art. 9 della Legge Regionale 12 febbraio 1979 n. 6 e ss.mm. ...” e che: “Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all’art. 3 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali esistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l’edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno. ... La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell’art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Le caratteristiche della residenza in funzione della esigenze dell’imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lett. a) dell’art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, o del coltivatore diretto o del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare…….”) dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale 27 Luglio 2001 n. 20, che all’art. 19, primo comma (“Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione”), stabilisce che: “L’obbligo di formazione del Programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di cui all’articolo 20 della Legge 30 Aprile 1999 n. 136” (il quale, a sua volta, prevede che le Regioni, nel termine di un anno, provvedano ad aggiornare la propria legislazione in materia di Programmi pluriennali di attuazione <secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche […]>). Il Tribunale ribadisce che il venir meno dell’obbligo - peraltro scarsamente osservato - per i Comuni di dotarsi dei Programmi pluriennali di attuazione incide, decisivamente, sull’applicabilità delle prescrizioni normative regionali sopra riportate, le quali, a ben vedere, trovavano la propria giustificazione appunto nella volontà del legislatore regionale di inserire anche l’edificazione nelle zone agricole nell’alveo della pianificazione dettata dai Programmi pluriennali di attuazione, salvo per alcune ipotesi eccezionali tassativamente previste. Ma ciò poteva valere, ovviamente, solo in presenza di un P.P.A., o, comunque, se e fino a quando i Comuni fossero tenuti a dotarsi di questo strumento, e dunque in costanza di un obbligo siffatto: non più, invece, nella situazione attuale, risultando - come detto - l’obbligo medesimo sospeso ‘sine die’ dalle “norme generali di governo e uso del territorio” introdotte con la Legge Regionale Pugliese n. 20 del 2001. Sostanzialmente accantonato, dunque, dal legislatore regionale pugliese, l’impianto posto a base dello strumento del Programma pluriennale di attuazione, si ritiene che la sua - ormai pressocchè definitiva - mancanza determina non solo, ovviamente, l’inapplicabilità delle regole dello stesso (né tanto meno di quelle passate), ma anche l’inapplicabilità di norme generali che comunque abbiano riferimento ad un P.P.A., che, non essendoci, non può determinare alcun nitido riferimento alle norme legislative regionali (in tal senso: T.a.r. Puglia Lecce, III, 28 ottobre 2010, n. 2413). Non si tratta, però, di una liberalizzazione e, quindi, della possibilità di poter edificare a piacimento nelle aree agricole: la mancanza del Programma pluriennale di attuazione non fa altro che determinare l’operatività delle regole dettate in proposito dallo strumento urbanistico generale, per cui nelle aree agricole suddette è possibile l’edificazione se e nella misura in cui per tali aree essa è comunque prevista e con le modalità e i limiti pure indicati nello strumento urbanistico generale. In altre parole, mentre non è possibile, come pretende il Comune resistente, applicare norme regionali che fanno riferimento ad un atto pianificatorio inesistente in concreto (il P.P.A.), è invece necessario applicare quelle vigenti del Programma di Fabbricazione e stabilire le possibilità e i limiti dell’edificazione nelle zone agricole, ai sensi di quanto statuito dall’art. 12 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 secondo cui: “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”. Nel caso in esame … risulta che l’unico ostacolo al rilascio dell’invocato permesso di costruire a titolo oneroso fosse appunto quello (normativo) di cui si è finora scritto, sussistendo per il resto le condizioni prescritte dal P.d.F. del Comune di Francavilla Fontana per il rilascio del richiesto assenso edilizio in zona agricola ‘E2’. Così ricostruito l’attuale sistema normativo in materia, dunque, il diniego comunale impugnato si appalesa illegittimo e va annullato » (T.a.r. Puglia Lecce, III, 30 aprile 2013, n. 994).

- la difesa della parte ricorrente, inoltre, deduce anche, pur se non « oggetto di contestazione (l’unico motivo ostativo rappresentato dall’UTC all’accoglimento della domanda è quello normativo di cui si è detto), … la piena conformità dell’intervento progettato rispetto alle norme dello strumento urbanistico comunale;
ed invero, secondo le NTA del P.d.F. attualmente vigente … “Zone territoriali omogenee ‘E’ sono le parti del territorio comunale destinate essenzialmente all’agricoltura e alle attività connesse. Esse si identificano in E1 - E2 - E3 ed Ep. Nella zona E1 sono consentite solamente le costruzioni di case coloniche con specifici annessi e dipendenze, cioè magazzini, rimesse macchine, forni;
sono, pertanto, assolutamente vietate le costruzioni di stalle porcili, concimaie e in generale, tutto ciò che a giudizio dell’Amm.ne Comunale, non sia compatibile con le zone residenziali limitrofe”. La norma, nell’esplicitare le costruzioni e destinazioni d’uso ammesse nella zona E1, contiene una prescrizione di chiusura, secondo cui è vietato tutto ciò che possa risultare non compatibile con le zone residenziali limitrofe. E’, allora, evidente come l’intervento di che trattasi, cambio di destinazione d’uso con modifiche e completamento dell’immobile da destinare a casa ed in parte a deposito/garage (cfr. relazione tecnico-descrittiva in atti), sia perfettamente compatibile sia rispetto alle costruzioni ammesse nella zona E1, che con le aree residenziali limitrofe (…) Tra l’altro, la contrada “la Morte” in cui ricadono i terreni d’interesse, si presenta già urbanizzata (come indicato nella documentazione presentata all’Ufficio comunale in data 27.02.14 (…)
».

3.- Ritenuto che:

- sulla base dell’indirizzo espresso, proprio con riferimento al Comune di Francavilla Fontana, nella citata sentenza n. 994/2013 di questo T.a.r., oltre che delle deduzioni difensive appena richiamate, in nessun modo contestate dall’Amministrazione comunale intimata, il ricorso deve dunque essere accolto.

- la particolarità delle questioni trattate giustifica l’irripetibilità delle spese di lite - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, posto a carico del Comune di Francavilla Fontana .

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