TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-09-17, n. 201800601

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-09-17, n. 201800601
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800601
Data del deposito : 17 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2018

N. 00601/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2018, proposto da
D. P. C., rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del silenzio – rifiuto serbato dalla Questura di Ancona sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ancona;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- nel corso della discussione alla odierna camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto rilascio, da parte della Questura di Ancona, del permesso di soggiorno richiesto (circostanza peraltro confermata dalla stessa Questura nella nota datata 15 giugno 2018, depositata il 6 luglio 2018, in cui si attesta che è stato autorizzato il rilascio, all’interessato, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro);

- per tale ragione, detto difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso sia da dichiarare improcedibile;

Ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, dal momento che, come chiarito sempre dalla Questura nella nota sopra citata del 15 giugno 2018, il ritardo nel rilascio del titolo è dipeso dalla necessità di accertare, a carico del ricorrente, lo stato dei carichi pendenti e del procedimento penale in corso;

Considerato, inoltre, che il difensore del ricorrente (il quale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione n. 38 del 13 giugno 2018) in data 11 settembre 2018 ha depositato l’istanza di liquidazione del compenso spettante per la difesa del sig. D. P. C.;

Ritenuto, tenuto conto dei criteri di liquidazione ordinariamente seguiti dal Tribunale e del fatto che la presente controversia non presenta profili di particolare complessità, di liquidare in favore dell’avvocato M N la somma di € 500,00 (cinquecento/00), comprensiva di ogni accessorio di legge (contributo forfettario, IVA e CPA);

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