TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2020-05-25, n. 202000953
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2020
N. 00953/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2020, proposto da
Società Cooperativa Sociale Spezzano Pulita Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A M ed O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cosenza, corso Luigi Fera n. 23;
contro
Comune di Celico, rappresentato e difeso dall'avvocato O V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emilio Mucci in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 32;
Cuc del Comune di Celico non costituita in giudizio;
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria
ex lege
in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;
nei confronti
Calabria Maceri e Servizi S.p.A. non costituita in giudizio;
M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa tutela cautelare,
della Determinazione del Comune di Celico n. 75 del 31.03.2020, recante esclusione e revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente;della delibera ANAC n. 123/2020, resa su parere di precontenzioso richiesto da Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.A., nella parte di interesse;di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale. Ove occorra del disciplinare di gara art. 3, lett. e).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Celico e di M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che la ricorrente impugna, previa istanza cautelare l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore della gara per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani assimilati nel Comune di Celico, adottata per ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione in ordine ai codici Cer 20.01.21 e 20.01.35 della categoria 1 classe F nonché del parere precontenzioso Anac n. 123/2020, dolendosi della loro illegittimità per violazione di legge, del bando ed eccesso di potere;
- che, in particolare, ha dedotto di avere ottenuto i codici mancanti richiesti anteriormente al bando ( rectius alla domanda di partecipazione) e sostenuto che i citati codici CER rappresentano, comunque, solo requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara, che le cause di esclusione dalla gara sono di stretta interpretazione e che diversamente opinando il bando sarebbe in contrasto con l’art. 212 c.c.p.;
- che Comune di Celico, l’Anac e la Mia s.r.l. hanno resistito alla domanda, quest’ultima eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di impugnazione della clausola escludente del bando;
- che Cuc del Comune di Celico e la Calabra Maceri e Servizi s.p.a., cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituite;
- che all’udienza del 20 maggio 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la causa è stata trattenuta in decisione e, ricorrendone i presupposti, se ne è disposta la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Considerato :
- che il bando prevedeva al punto (III.2) tra i requisiti di partecipazione la necessaria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rinviando per il dettaglio al disciplinare di gara;
- che questo (pag. 6) specificava, in ordine a tale iscrizione all’albo che essa fosse “ in corso di validità, per le seguenti categorie: categoria 1 classe F o superiore, riportanti almeno i seguenti codice CER afferenti ai servizi oggetto di gara: [tra cui quelli 20.01.21 e 20.01.35]……. Laddove la categoria 1 (sottocategoria Raccolta e trasporto Rifiuti Urbani e Rifiuti Assimilati - RURA) contempli solo in parte i suddetti codici, il concorrente, ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra potrà ricorrere all’iscrizione in altre categorie in cui siano inclusi almeno i codici mancanti nella categoria 1 ”;
- che il Collegio ritiene di dare continuità al proprio precedente di cui alla sentenza n. 1533/2019 (non sospesa dal Giudice di Appello) secondo cui “ l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia un requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727) ” mentre “ l’indicazione, nell’iscrizione all’Albo, dei codici CER si pone, invece, su un piano diverso. Infatti, a mente dell’art. 212, comma 23 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’Albo sono indicate, oltre ai dati del soggetto autorizzato, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione;ed è successivamente annotata ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Dunque, con l’iscrizione all’Albo si ottiene l’autorizzazione all’esercizio di una determinata attività”…. “Nell’albo vengono poi annotati, attraverso l’indicazione dei codici CER, i rifiuti in concreto gestiti, i mezzi adoperati, il personale impiegato (art. 14, comma 2, lett. c) d.m. 3 giugno 2014, n. 120). Ogni variazione per incremento dei mezzi adoperati deve essere comunicata al soggetto gestore dell’Albo e da questo annotata (cfr. art. 18, comma 2 d.m. n. 120 del 2014) ”…ma la “ variazione non [..] comporta[..] una modifica del requisito di qualificazione già posseduto, ma una specificazione dell’attività effettivamente svolta ”;
- che l’esegesi che il codice sia aspetto di dettaglio del requisito posseduto viene confermata dallo stesso disciplinare ove consente all’impresa non avente i codici richiesti categoria 1 classe F di produrre quelli di altre categorie;
- che nella specie la ricorrente possedeva l’iscrizione all’Albo richiesta dal bando, ed in specie con la categoria 1 classe F per taluni codici;
- che i codici carenti 20.01.21 e 20.01.35 li ha richiesti, fornendosi dei necessari mezzi, il 21 giugno 2019, ottenendoli poi il 29.7.2019, e dunque con richiesta precedente sia la domanda di partecipazione (22.6.2019) sia l’aggiudicazione (ottobre 2019);
- che, per le considerazioni espresse, il ricorso sia fondato;
Ritenuto , pertanto:
- che in accoglimento del ricorso vadano annullati i provvedimenti impugnati;
- che le spese di lite, stante la novità dell’orientamento giurisprudenziale e la difformità dal parere precontenzioso, possano essere compensate;
- che, giusta previsione di cui all’art.13 co. 6 bis.1 TUSG, le spese di contributo unificato vanno poste per metà a carico del Comune di Celico e per metà a carico dell’Anac, amministrazioni soccombenti;