TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-08, n. 202214554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-08, n. 202214554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214554
Data del deposito : 8 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2022

N. 14554/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12189 del 2021, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato G M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

O M P M, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del direttore Generale n. 465 del 3 novembre 2021, e della Circolare (personale registro ufficiale U n. 47834 del 4 novembre) cui era allegato nella parte in cui dispongono l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva, riservata ai dipendenti ruoli MIT, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 posti nell'ambito della dotazione organica del già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel profilo professionale di funzionario della comunicazione;
- degli esiti dell'“incontro tra Amministrazione OO.SS. e CUG in ordine agli adempimenti da adottare nei confronti dei candidati che hanno dichiarato il possesso di titoli non in linea con le disposizioni previste dal relativo bando di selezione, sconosciuti al ricorrente ma citati nel decreto di esclusione sopra

menzionato;
- per quanto occorre possa, del Bando (prot. registro decreti div.04 R 376 dell'8 settembre 2020) e della contrattazione collettiva nazionale integrativa, ove interpretata nel senso di ritenere che i titoli accademici e/o post accademici dichiarati dal ricorrente non siano assimilabili, quanto a materie ed indirizzi, a quelli indicati dal DPR 442/2001 e/o testualmente previsti dal Bando di cui sopra o addirittura direttamente esclusi dallo stesso;
- di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e/o prodromico, ancorché non conosciuto con ampia riserva di motivi aggiunti nei termini di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il ricorrente, in possesso di titolo di Laurea Magistrale in Scienze per la pace e la Cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti ed inserito nei ruoli del personale del Ministero resistente, partecipava alla procedura selettiva, riservata ai dipendenti ruoli MIT, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 posti nell’ambito della dotazione organica del già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel profilo professionale di funzionario della comunicazione, di cui al Bando (Prot. registro decreti div. 04 R 376 dell’8 settembre 2020, doc. 3).

1.1. Sulla scorta delle disposizioni del Bando, era richiesto, quale requisito di ammissione, il “Diploma di laurea ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale in scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche e materie assimilate nonché, per i laureati in discipline diverse, titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o altri titoli post universitari in comunicazione, relazioni pubbliche o materie assimilate, rilasciati da università ed istituti universitari italiani e stranieri ovvero dalla Scuola della Pubblica Amministrazione (Legge 150/2000 e successivo Regolamento attuativo);
Diploma di laurea in lettere o titoli universitari equipollenti ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale equiparate;
Diploma di laurea in lingue e letterature straniere o titoli universitari equipollenti ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale equiparate.”

3. Dunque, il ricorrente presentava la domanda di partecipazione tempestivamente, dichiarando (doc. 4) il possesso di titolo di Laurea Magistrale in Scienze per la

Ancor prima della partecipazione alla procedura i ricorrenti rappresentavano all’Amministrazione di appartenenza il possesso delle competenze acquisite con la laurea in Psicologia chiedendo rassicurazioni in merito all’assimilabilità di esse ai fini dell’integrazioem del requisito di partecipazione alla proceduira senza ottenere riscontro.

2. Con la circolare del 4 novembre 2021 veniva fissata la data delle prove e si allegavano gli elenchi degli ammessi oltre al decreto di esclusione dei “candidati che hanno dichiarato il possesso di un titolo di studio non in linea con le disposizioni di cui al presente articolo”, comprendenti anche il nominativo dell’odierno esponente;

3. In data 8 novembre 2021, dunque, per mezzo del difensore, il ricorrenti inviava all’amministrazione una nota di diffida e costituzione in mora all’annullamento di ufficio del decreto ed alla riammissione immediata alla procedura, anche in considerazione della imminente celebrazione della prova di esame e della pubblicazione, per i soli ammessi, dei quiz di preparazione alla prova (doc. 15);
detta nota veniva riscontrata il successivo 9 novembre in serata (prot. 48655 del 9 novembre 2011- doc. 4) con conferma dell’esclusione dei ricorrenti sulla scorta di una motivazione del tutto inconferente ed ancora una volta illegittima che addirittura argomentava rispetto all’assenza della (mai richiesta né dedotta) equiparazione/equipollenza tra i titoli dichiarati e quelli testualmente previsti.

4. Avverso la suddetta esclusione insorgeva l’esponente che si doleva del fatto che la disposta mancata ammissione alla procedura selettiva fosse il risultato dell’illegittima attività interpretativa/integrativa condotta dalla Commissione deputata al vaglio delle domande, stante che il ricorrente possedeva un titolo di studio (la laurea in filosofia) che non risultava testualmente escluso dal bando;

In particolare, il bando per la partecipazione alla selezione richiedeva il possesso del “Diploma di laurea ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale in scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche e materie assimilate nonché, per i laureati in discipline diverse, titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o altri titoli post universitari in comunicazione, relazioni pubbliche o materie assimilate, rilasciati da università ed istituti universitari italiani e stranieri ovvero dalla Scuola della Pubblica Amministrazione (Legge 150/2000 e successivo Regolamento attuativo);
Diploma di laurea in lettere o titoli universitari equipollenti ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale equiparate;
Diploma di laurea in lingue e letterature straniere o titoli universitari equipollenti ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale equiparate.”

4.1. Deduceva l’esponente, con il primo motivo di ricorso, che tale formulazione del bando, in ragione della natura multidisciplinare dell’area inerente all’attività di comunicazione per la quale intendeva concorrere, postulava che il titolo da questi posseduto dovesse ritenersi “assimilabile” a quelli espressamente contemplati nel bando.

In particolare, la platea dei concorrenti non poteva essere predeterminata per legge, né vincolata al possesso di un titolo accademico piuttosto che un altro: tale scelta doveva, invece, essere rimessa alle amministrazioni sulla base di una valutazione in ordine all’assimilabilità dei vari titoli posseduti dai candidati a quelli previsti da bando, non potendo arrestarsi tale vaglio ad un riscontro circa l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli accademici.

Inoltre doveva essere operata una valutazione di equivalenza anche on riguardo ai corsi di specializzazione post laurea frequentati.

Pertanto, l’opera interpretativa della Commissione si sarebbe posta in conflitto con i principi di par condicio e di massima partecipazione poiché, in presenza di requisiti di partecipazione non sufficientemente chiari, si sarebbe dovuta privilegiare una interpretazione estensiva della lex specialis;
ciò anche in ragione del fatto che trattavasi di una selezione interna;

4.1.1. Il ricorrente evidenziava, altresì, come il fatto che l’Amministrazione avesse testualmente individuato ulteriori due titoli di studio abilitanti alla selezione (laurea in lettere e laurea in letterature straniere), lasciasse, comunque, invariata la possibilità di farne valere altri purché “assimilati”.

Sostiene ancora che l’Amministrazione nel lasciare in bianco la declaratoria delle materie e degli indirizzi assimilabili, ha sostanzialmente demandato alla fase di valutazione delle domande di partecipazione pervenute -e dunque alla Commissione di valutazione- di integrare la lex specialis e disporre quali titoli di laurea potessero considerarsi assimilabili (quanto all’indirizzo o alla materia) o meno a quelli testualmente indicati

4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamentava, altresì, il fatto che la disposta esclusione non fosse in alcun modo motivata, che l’istruttoria condotta si fosse rivelata del tutto carente e che il provvedimento di esclusione fosse scaturito all’esito di un irrituale coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

4.2.1. Infine rappresentava come l’illegittimità dell’operato del Ministero emergesse anche dal raffronto con le procedure indette da altre amministrazioni che, invece, avevano espressamente ricompreso il titolo posseduto dal ricorrente tra quelli costituenti requisiti per l’ammissione;

5. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente il quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione atteso che il provvedimento immediatamente e direttamente lesivo della situazione giuridica soggettiva dell’interessato doveva ritenersi essere il Bando che declinava i requisiti di ammissione alla procedura e che dunque avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente, nei termini di decadenza di cui all’art. 120 comma V c.p.a.;

5.1. Nel merito, osservava che il DPR 422 del 2001 non obbligasse in alcun modo le Amministrazioni a predeterminare necessariamente ulteriori titoli assimilabili a quelli specificamente individuati nel DPR 442/2001 per l’accesso alle categorie di personale di cui all’art. 2 comma II. Pertanto, la mancata previsione nel Bando di criteri di assimilabilità da seguire non poteva che essere intesa come volontà del Ministero resistente di inibire l’accesso a titoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli esplicitamente previsti dalla lettera del Bando ovvero espressamente ritenuti equiparati o equipollenti per legge.

In tale contesto, la Commissione di valutazione si era semplicemente limitata ad accertare in capo ai candidati il possesso o meno dei titoli espressamente previsti dal Bando e le equipollenze ed equiparazioni di cui alla tabella MIUR del 9 luglio 2009. Peraltro, la previsione di ulteriori due titoli di studio abilitanti alla partecipazione alla selezione quali la laurea in “Lettere” e in “Lingue e letterature straniere, oltre alle equipollenze ed equiparazioni di legge e regolamento” evidenziavano come fosse, a maggior ragione, precluso alla Commissione operare alcuna ulteriore integrazione o assimilazione.

Ulteriormente, l’amministrazione evidenziava di essere vincolata, nell’individuazione dei titoli abilitanti alla partecipazione alla selezione, alle norme vigenti nel proprio ordinamento professionale disciplinante l'accesso alle varie qualifiche e precisava che la laurea posseduta dall’esponente non solo non figurava tra i titoli previsti dall’Ordinamento Professionale per il profilo di “Funzionario della comunicazione”, ma non risultava nemmeno suscettibile di equipollenza con altre lauree previste dall’Ordinamento Professionale del M.I.M.S..

5.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso la difesa erariale evidenziava come l’Amministrazione resistente non avesse margini di discrezionalità nell’interpretare la lex specialis di gara, che richiedeva il possesso di specifici titoli di studio per l’accesso alla procedura concorsuale e che pertanto non poteva fare altro che escludere il ricorrente a causa della dichiarazione del possesso di un titolo non in linea con le disposizioni del Bando.

Con riguardo al prospettato passaggio sindacale incidente sulle determinazioni assunte dal Ministero, rappresentava come l’Ente si fosse limitato a proporre, ma con esito infruttuoso, alle Organizzazioni Sindacali ed al CUG un’ipotesi di deroga all’Ordinamento Professionale, trattandosi di una procedura riguardante un accesso ai profili dall’interno, per valutare la possibilità di estendere la partecipazione ai candidati in possesso di altri titoli di studio non indicati dall’Ordinamento Professionale.

Infine, sottolineava come non potessero assumere rilievo le determinazioni assunte da altri Ministeri circa i titoli di studio ammissibili in analoghe procedure selettive, in ragione della peculiarità dei settori d’intervento del M.I.M.S. quali la programmazione, realizzazione e vigilanza delle grandi opere infrastrutturali, le politiche abitative, la sicurezza dei trasporti e della circolazione, la gestione delle diverse reti di comunicazione, ecc..

6. In sede cautelare, con l’ordinanza n° 7448 del 15.12.2021, il ricorrente veniva ammesso con riserva a partecipare alla procedura, all’esito della quale si collocava al 41° posto in graduatoria;

7. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente produceva memoria illustrativa.

8. Il ricorso veniva trattenuto in decisione all’udienza del 15 giugno 2022.


'DIRITTO'

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che le doglianze sopra sintetizzate non colgano nel segno e vadano pertanto disattese.

Tale rilevata infondatezza nel merito esonera il Collegio dal soffermarsi sull’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale inerente all’affermata tardività dell’impugnazione proposta.

E’ oramai consolidato, infatti, il principio in base al quale "ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali” (cfr, tra le tante CdS V, 27 maggio 2022, n° 4279);

Ritiene, sul punto, il Collegio di potersi limitare ad osservare come la sostanziale trasposizione del dettato normativo di cui al DPR 442/2001 nel bando in questione, comprensiva del concetto di “assimilabilità” era -comunque- di per sé idonea a precludere una chiara percezione della portata in radice escludente della clausola del bando che enucleava i titoli di studio abilitanti alla partecipazione alla selezione in parola.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2.1. Il ricorrente non era in possesso di un titolo di studio abilitante alla partecipazione alla selezione in parola.

Infatti, il diploma di Laurea Magistrale in Scienze per la pace e la Cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti non era ricompreso tra quelli idonei per l’accesso al concorso.

L’amministrazione ha testualmente individuato i titoli di studio necessari all’ammissione.

In coerenza con l’ordinamento professionale del personale delle aree funzionali di cui al

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