TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312447
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12447/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04973/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4973 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del parere preventivo della Soprintendenza Speciale ai sensi dell'art. 21 del DLGS n. 42/2004 Registro: SS-ABAP-RM Numero di protocollo: -OMISSIS- Data protocollazione: -OMISSIS- Segnatura: MIC|MIC_SS-ABAP-RM|-OMISSIS-|000-OMISSIS--P, ricevuta a mezzo pec del 17.1.2023, con il quale si esprimeva parere negativo al progetto di installazione di un impianto di ascensore ai sensi della Legge n. 13/89 nell'edifico di via -OMISSIS- – Roma- , nonché ogni altro presupposto, connesso e consequenziale al succitato provvedimento, anche non conosciuto dai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, proprietaria di un appartamento sito in uno stabile condominiale gravato da vincolo di tutela monumentale e affetta da disabilità, è insorta avverso il parere reso ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un impianto di ascensore, da installarsi nella parte interna dell’edificio.

Con detta nota la Soprintendenza, rilevato preliminarmente che “ non sussiste il c.d. “silenzio-assenso” sui beni dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/04 ”, riteneva l’intervento progettato “ non compatibile con le esigenze di tutela monumentale dell’edificio in oggetto (…), in quanto comporterebbe un intervento invasivo e irreversibile ai danni della struttura delle scale dell’immobile, in particolare con la demolizione di una porzione delle volte che costituiscono le rampe ”, pur manifestando la propria disponibilità “ a valutare la fattibilità della realizzazione di un servoscala della tipologia più adeguata alle esigenze individuate (es. a pedana, a piattaforma ribaltabile ecc.), come soluzione non pregiudicante la conservazione dell’ edificio in oggetto, in virtù del minor impatto sulle strutture e della reversibilità dello stesso, reputandolo al contempo utile al superamento delle barriere architettoniche (…) ”.

La ricorrente lamenta: i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della legge n. 13/1989, in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso, essendo decorso il termine di legge (120 giorni) previsto dalla normativa speciale in tema di abbattimento delle barriere architettoniche; ii) eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché incompetenza dell’organo relativamente alla sfera giuridica presa in considerazione, risultando il parere sfavorevole affetto da deficit motivazionale (non avendo la Soprintendenza indicato le ragioni della asserita invasività e irreversibilità dell’intervento, che era stato invece progettato in modo tale da comportare una “irrilevante riduzione” delle scale, non risultando praticabili le alternative prospettate dall’amministrazione, che peraltro sarebbero di maggiore impatto sul bene tutelato, né precisato quale fosse il “serio pregiudizio” arrecato all’immobile ovvero le prescrizioni concrete utili ad ottenere un responso positivo).

2. Il Ministero della cultura si è costituito oralmente, in occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, e poi con atto di stile del 14 aprile 2023.

3. Con ord. n. 1993/2023 del 12 aprile 2023 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

4. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

5. Risulta fondata, e assorbente, la doglianza esperita con il primo mezzo, con cui la ricorrente deduce l’intervenuta formazione del silenzio-assenso in base alla normativa speciale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, segnatamente sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 2 e 5 della l. 9 gennaio 1989, n. 13 (recante appunto “ Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ”).

In particolare, ai sensi del citato art. 5, “ Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5 ”: interpretando tale disposizione alla luce del quadro normativo attualmente in vigore, in cui le disposizioni sulla salvaguardia dei beni di interesse storico-culturale sono state recepite all’interno del Codice di cui al d. lgs. n. 42/2004, si desume che, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, fermo restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del medesimo Codice, tale organo ministeriale dovrà pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni.

Le conseguenze derivanti dall’utile decorso di tale lasso temporale sono quelle previste dal comma 2 del precedente art. 4 (a sua volta applicabile agli interventi da effettuarsi su “ immobile soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ”, ossia gravato da vincolo paesaggistico), al quale il citato art. 5 espressamente rinvia e che così espressamente dispone: “ La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso ”.

La normativa di cui trattasi, dunque, prevede chiaramente la formazione di un titolo autorizzatorio per silentium una volta decorso il termine (nel caso di specie, quello di 120 giorni) assegnato all’autorità tutoria del vincolo per pronunciarsi sulla richiesta: trattasi di un particolare regime autorizzatorio riservato agli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico, chiaramente ispirato ad un particolare favor per i soggetti che versano in situazione di disabilità.

In tal senso è illuminante la ricostruzione della disciplina speciale di cui alla l. n. 13/1989 già operata da questa Sezione nella sentenza depositata in data 14 maggio 2007, n. 4347, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d) c.p.a.: “ Per quanto concerne gli immobili vincolati sotto il profilo paesaggistico, l’art. 4 della legge citata attua una tutela “forte” dei soggetti in condizioni di svantaggio, introducendo un regime di favore, costituito dalla previsione del silenzio-assenso nel caso di mancata pronuncia dell’amministrazione sull’istanza di approvazione dei lavori per la rimozione degli ostacoli alla mobilità. (…) Per quanto concerne gli immobili oggetto di vincolo storico-ambientale la legge in esame introduce una previsione simile, disponendo al successivo art. 5 che “Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente Soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5”. Attesa la sopra riportata formulazione letterale della disposizione predetta, il problema dell’individuazione dell’ambito di operatività dell’istituto del silenzio assenso anche nel caso di richiesta di autorizzazione dei lavori su immobili vincolati appare risolvibile in senso positivo, in virtù dell’espresso richiamo alla previsione del comma 2 dell’art. 4, effettuato dall’art.

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