TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312447
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 12447/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04973/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4973 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del parere preventivo della Soprintendenza Speciale ai sensi dell'art. 21 del DLGS n. 42/2004 Registro: SS-ABAP-RM Numero di protocollo: -OMISSIS- Data protocollazione: -OMISSIS- Segnatura: MIC|MIC_SS-ABAP-RM|-OMISSIS-|000-OMISSIS--P, ricevuta a mezzo pec del 17.1.2023, con il quale si esprimeva parere negativo al progetto di installazione di un impianto di ascensore ai sensi della Legge n. 13/89 nell'edifico di via -OMISSIS- – Roma- , nonché ogni altro presupposto, connesso e consequenziale al succitato provvedimento, anche non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, proprietaria di un appartamento sito in uno stabile condominiale gravato da vincolo di tutela monumentale e affetta da disabilità, è insorta avverso il parere reso ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un impianto di ascensore, da installarsi nella parte interna dell’edificio.
Con detta nota la Soprintendenza, rilevato preliminarmente che “ non sussiste il c.d. “silenzio-assenso” sui beni dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/04 ”, riteneva l’intervento progettato “ non compatibile con le esigenze di tutela monumentale dell’edificio in oggetto (…), in quanto comporterebbe un intervento invasivo e irreversibile ai danni della struttura delle scale dell’immobile, in particolare con la demolizione di una porzione delle volte che costituiscono le rampe ”, pur manifestando la propria disponibilità “ a valutare la fattibilità della realizzazione di un servoscala della tipologia più adeguata alle esigenze individuate (es. a pedana, a piattaforma ribaltabile ecc.), come soluzione non pregiudicante la conservazione dell’ edificio in oggetto, in virtù del minor impatto sulle strutture e della reversibilità dello stesso, reputandolo al contempo utile al superamento delle barriere architettoniche (…) ”.
La ricorrente lamenta: i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della legge n. 13/1989, in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso, essendo decorso il termine di legge (120 giorni) previsto dalla normativa speciale in tema di abbattimento delle barriere architettoniche; ii) eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché incompetenza dell’organo relativamente alla sfera giuridica presa in considerazione, risultando il parere sfavorevole affetto da deficit motivazionale (non avendo la Soprintendenza indicato le ragioni della asserita invasività e irreversibilità dell’intervento, che era stato invece progettato in modo tale da comportare una “irrilevante riduzione” delle scale, non risultando praticabili le alternative prospettate dall’amministrazione, che peraltro sarebbero di maggiore impatto sul bene tutelato, né precisato quale fosse il “serio pregiudizio” arrecato all’immobile ovvero le prescrizioni concrete utili ad ottenere un responso positivo).
2. Il Ministero della cultura si è costituito oralmente, in occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, e poi con atto di stile del 14 aprile 2023.
3. Con ord. n. 1993/2023 del 12 aprile 2023 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.
4. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. Risulta fondata, e assorbente, la doglianza esperita con il primo mezzo, con cui la ricorrente