TAR Roma, sez. I, dispositivo di sentenza 2009-06-17, n. 200900197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, dispositivo di sentenza 2009-06-17, n. 200900197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200900197
Data del deposito : 17 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10516/2008 REG.RIC.

N. 00197/2009 REG.DISP.

N. 10516/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10516 del 2008, proposto da:
Soc Telecom Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. P F, A L, con domicilio eletto presso Gianni, Origoni, Grippo &
Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

contro

Autorita' Garante Concorrenza e Mercato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Zero9 Spa, D'Amato Giacomo;

per l'annullamento

del provvedimento n. 18779 del 21 agosto 2008, con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che la diffusione del messaggio pubblicitario relativo all’offerta di servizi a valore aggiunto da parte di Zero9 S.p.a. e veicolato (anche) attraverso le numerazioni di Telecom, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”), ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha comminato alla società in epigrafe una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 315.000.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


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