TAR Roma, sez. V, ordinanza cautelare 2023-01-25, n. 202300490
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Pubblicato il 25/01/2023
N. 00490/2023 REG.PROV.CAU.
N. 12811/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12811 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, rappresentato e difeso dall'avvocato R S d R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- Degli artt. 43, 44 e 54 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense se intesi nel senso di far decorrere il diritto alla pensione di vecchiaia solo dalla data di presentazione della domanda dell'interessato;
- anche previa incostituzionalità degli artt. 3 e 5 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 di riforma del sistema previdenziale forense se intesi nel senso di far decorrere il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che fossero già destinatari della pensione di invalidità, dalla data di presentazione della relativa domanda e non già dalla data del raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge;
- Degli atti conseguenziali su tale regolamento fondati e in particolare la Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – approvato con ministeriale del 21 luglio 2020 – g.u. serie generale n. 200 dell'11 agosto 2020 con la quale viene approvato il Regolamento Unico Della Previdenza Forense se intesa nel senso di cui sopra;
- Della conseguente nota prot. -OMISSIS-con la quale la Cassa Forense faceva decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia spettante al ricorrente dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia e rideterminava l'ammontare debitorio presuntivamente dovuto (all. 1);
- Di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali ancorchè non noti al ricorrente.
PER