TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202200818
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00818/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A Rchi, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Rchi in Firenze, lungarno Amerigo Vespucci n. 18;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, morale e/o da vita di relazione inclusi, derivante dal sinistro occorso in data 27.07.2009 presso l'aeroporto di Mazar i Sharif (Afghanistan) subito dal ricorrente nel corso dell'attività lavorativa, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento integrale di tutti i danni patiti e patendi quantificati in Euro 16.253,51 o comunque nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un Luogotenente dell’Aeronautica Militare, in servizio presso la 46° Brigata Aerea di Pisa; in data 27 luglio 2009, mentre era in servizio presso l’aeroporto di Mazar i Sharif (Afghanistan) nel corso della missione estera operativa denominata ISAF, riportava la “frattura estremità distale falange ungueale I e II dito piede dx con parziale amputazione punta I dito piede dx in presenza di ferita lacerocontusa ed ematoma subungueale alluce dx con asportata dell’unghia”; in particolare, si tratta di una lesione che derivava dall’abbassamento non controllato della rampa di carico di un velivolo durante le operazioni di carico (cui era addetto il ricorrente), che dava luogo ad un breve ricovero presso l’Ospedale Militare del Celio di Roma e ad un’assenza dal servizio protrattasi fino al 19 ottobre 2009 e che era successivamente giudicata dipendente da causa di servizio, ma non ascrivibile ad alcuna categoria (come da verbale 1° giugno 2010 n. 001/VCI/2010 dell’Istituto Medico Legale A.M. “A. Mosso” di Milano: doc. n. 13 del deposito di parte ricorrente).
Non avendo ricevuto soddisfazione le proprie richieste risarcitorie, il ricorrente presentava il presente ricorso, chiedendo la condanna del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Aeronautica al risarcimento del “danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, morale e/o …(alla) vita di relazione” derivante dall’infortunio, quantificato, sulla base di una stima al 6% della percentuale di invalidità permanente residuata dall’infortunio, nella capital somma di € 16.253,51 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino all’effettivo pagamento.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, non contestando sostanzialmente la spettanza del risarcimento, ma solo la sua quantificazione.
Con ordinanza 3 dicembre 2021, n. 609, la Sezione nominava un C.T.U., conferendogli l’incarico di accertare “se il ricorrente in relazione alle vicende narrate nel ricorso abbia subito un danno non patrimoniale, anche a carattere temporaneo, e …. (di quantificarne) l’ammontare”.
Dopo il deposito dell’elaborato peritale, il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 giugno 2022.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere