TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-06, n. 200900480
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N. 00480/2009 REG.SEN.
N. 00882/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 882 del 2007, proposto da:
F A M, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A C e L V, con domicilio eletto presso l’avv. Sandra Sacchi in Ancona, piazza del Plebiscito, 55;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
M P C, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria provinciale ad esaurimento per il personale docente valida per il biennio 2007-2009, pubblicata in data 21.7.2007 e di ogni atto conseguente e presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2008, il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è docente abilitata all’insegnamento della lingua inglese, a seguito della partecipazione al concorso pubblico indetto con D.M. 23 marzo 1990.
Ha impugnato la graduatoria provinciale ad esaurimento (già permanente) per il personale docente valida per il biennio 2007-2009, pubblicata il 21 luglio 2007, nonché ogni atto conseguente e presupposto, previa adozione del provvedimento cautelare dell’inserimento con riserva nella graduatoria di seconda fascia alla posizione n. 8.
A sostegno dell’impugnazione, lamenta che l’Amministrazione non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano la formazione delle fasce delle graduatorie ad esaurimento, omettendo, in particolare, di riconoscere rilevanza ad un periodo di insegnamento svolto presso una scuola privata e così inserendola, nella graduatoria pubblicata nell’anno 2000, nella quarta fascia. Tale situazione è rimasta invariata, nonostante la legislazione successiva abbia parificato l’insegnamento presso la scuola privata a quello prestato presso istituti pubblici (l. 124/1999 e l. 62/2000) assegnando a tali periodi di servizio il medesimo punteggio (D.L. 255/2001, conv. L. 333/2001), cosicché la sua posizione è rimasta in sostanza regolata dai DD.MM. 123 e 146 del 2000, che disconoscevano tale equivalenza, nonostante il loro successivo annullamento giurisdizionale.
Oltre a violare il suddetto principio di equiparazione dei servizi, la graduatoria impugnata, penalizzando il periodo di insegnamento presso la scuola privata, sarebbe comunque fonte di una palese ingiustizia, visto che viene mantenuta una situazione in cui la ricorrente, a 17 anni dall’abilitazione e dopo 12 anni di insegnamento, si trova ancora collocata in terza fascia, mentre sono state assunte in ruolo insegnanti con minore anzianità di servizio.
In via subordinata è dedotta l’illegittimità costituzionale dei primi decreti attuativi della L. 124/99 (D.M. 123 e 146 del 2000) per contrasto con gli artt. 3 e 33 Cost.
Costituitasi in giudizio l’amministrazione ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.