TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-10, n. 202103725
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Pubblicato il 10/12/2021
N. 03725/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02235/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2235 del 2016, proposto da
S P e A G, rappresentati e difesi dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costanzo in Catania, Via N. Sauro 79;
contro
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato G A I, con domicilio eletto presso lo studio Aurelio Cardaci in Catania, Via M. R. Imbriani 183;
per l'annullamento
a) del diniego del Comune di Messina, Dipartimento Edilizia Privata, n. 06/2016 in data 3 maggio 2016 sulla richiesta degli interessati di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per l’esecuzione di lavori inerenti ad un fabbricato ad una elevazione fuori terra adibito ad alloggio del conduttore del fondo agricolo, sito in Contrada Vecchio, censito in catasto al foglio 2022, particelle 1810 e 217;b) della proposta di provvedimento in data 22 giugno 2015;c) dell’ordinanza di demolizione in data 6 ottobre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato: a) il diniego del Comune di Messina, Dipartimento Edilizia Privata, n. 06/2016 in data 3 maggio 2016 sulla loro richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per l’esecuzione di lavori inerenti ad un fabbricato ad una elevazione fuori terra adibito ad alloggio del conduttore del fondo agricolo, sito in Contrada Vecchio, censito in catasto al foglio 2022, particelle 1810 e 217;b) la proposta di provvedimento in data 22 giugno 2015;c) l’ordinanza di demolizione in data 6 ottobre 2016.
Nel ricorso si precisa che l’Amministrazione ha negato il titolo edilizio in quanto: a) la ditta non aveva prodotto un valido titolo di proprietà in relazione al fondo agricolo;b) il fabbricato era stato costruito a confine con una strada vicinale, senza il rispetto della distanza minima di metri 20,00;c) l’area in esame è soggetta a vincolo idrogeologico, sismico ed ambientale e non erano state prodotte le relative autorizzazioni;d) non era stata prevista un area a parcheggio, secondo quanto disposto dalla legge n. 122/1989;e) la ditta non aveva prodotto le autorizzazioni per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui mediante utilizzo di una fossa biologica.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) i ricorrenti, come risulta dalla documentazione versata in atti, sono i legittimi proprietari del fondo di cui si tratta;b) non risulta necessario il rispetto della distanza dal ciglio stradale in quanto la strada in questione è vicinale;c) gli interessati sono in possesso dell’autorizzazione idrogeologica e del nulla-osta ai fini sismici;d) nel progetto è stato indicato un ampio spazio dedicato a parcheggio (esteso metri quadri 21,00);e) è stato previsto un sistema fognario mediante collocazione di una fossa “imhoff” a tenuta stagna.
Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate: a) nella richiesta di sanatoria si fa riferimento, tra l'altro, alla particella 1810, ma non alla particella 217;b) nel provvedimento di diniego del titolo in sanatoria si afferma - correttamente - che gli interessati non avevano prodotto un valido titolo di acquisto in relazione alla particella 217, essendosi limitati a depositare un preliminare di vendita (un valido titolo di acquisto neppure è stato prodotto in giudizio);c) i ricorrenti non hanno inteso svolgere difese in ordine a tale specifico profilo della questione;d) l’Amministrazione ha anche fatto riferimento al vincolo di cui all’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, mentre in sede di ricorso gli interessati si sono limitati ad eccepire che era stato acquisito il nulla-osta ai fini sismici e il nulla-osta ai fini idrogeologici;d) il Comune ha menzionato anche la questione relativa all’approvvigionamento idrico, mentre i ricorrenti hanno svolto le loro difese solo in relazione al profilo concernente lo smaltimento dei reflui.
Venendo in rilievo un atto plurimotivato, risulta, come è ovvio, sufficiente che il diniego sia adeguatamente sostenuto almeno da una delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto della semplicità della questione e anche del fatto che le difese del Comune sono essenzialmente consistite nella produzione di documenti, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.