TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-26, n. 202201029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-26, n. 202201029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201029
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2022

N. 01029/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00886/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Valimberti Fiorangelo e Gianbattista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento:

- dell'intimazione di pagamento 019 2021 90003166 34/000 dell'importo di € 94.210,80 con riferimento all'annata lattiero casearia 2003/2004 notificata in data successiva al 14.10.2021;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 19/2021/1467;

e per l'accertamento:

- dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento all'annata 2003/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. M Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’azienda agricola Valimberti Fiorangelo e Gianbattista ha impugnato l’intimazione di pagamento 019 2021 90003166 34/000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 94.210,80 relativa alla presupposta cartella di pagamento n. 30020180000012428000, notificata il 11 novembre 2018, a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 2003-2004.

I motivo di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:

I. Prescrizione del credito;

II. Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare;

III. Carenza di istruttoria conseguenziale al mancato accertamento del presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale e consistente nella determinazione dell’effettiva produzione nazionale di latte nel periodo di riferimento (v. ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP);

IV. Carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento e della presupposta cartella di pagamento, dovendosi ritenere “nulle le cartelle esattoriali che contengono solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza l'indicazione del procedimento di calcolo degli stessi e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità”;

V. Inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica avendo il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblichi elenchi.

L’intimata AGEA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito e, in via preliminare, l’inammissibilità per essere intercorsa tra le medesime parti la causa N.R.G. 1391/2004 definita con la sentenza n. 4132/2010, con la quale questo Tribunale da atto della perenzione del ricorso.

La causa è stata chiamata all’Udienza pubblica del 19 ottobre 2022 e ivi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va scrutinata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da AGEA in relazione alla circostanza che tra le medesime parti è intervenuta la sentenza n. 4132/2010, con la quale questo Tribunale da atto della perenzione del ricorso.

L’eccezione è infondata.

Invero, sotto il profilo del lamentato contrasto con il diritto unionale le pronunce in rito non assumono rilievo e, pertanto, non hanno l’effetto di consolidare il debito delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare;
solamente un accertamento di merito passata in giudicato è sufficiente a determinare una certezza giuridica di natura giurisdizionale in grado di contrapporsi alle sentenze della Corte di Giustizia (Ad. Plen. n. 18/2021).

Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate in ricorso, nei termini e per le ragioni di seguito precisate.

Giova ricordare che, con l’ordinanza n. 112/2022, è stata richiesto ad Agea, tra l’altro, di evidenziare, in particolare, “se siano stati emessi atti interruttivi della prescrizione”.

L’Amministrazione al riguardo, entro il termine ad essa assegnato, ha prodotto solamente un elenco di procedimenti che si sono tutti conclusi nel 2005.

Agevole osservare che da tale momento a quello di avvenuta notifica dell’atto presupposto a quello impugnato, avvenuta in data 11 novembre 2018, come risulta evidenziato nell’intimazione di pagamento, non sono intervenuti atti interruttivi, motivo per cui l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato deve ritenersi fondata;
non può ritenersi, infatti, che la notifica della cartella di pagamento, essendo intervenuta a prescrizione maturata, possa avere rilievo nel giudizio di accertamento intorno all’intervenuto decorso del termine prescrizionale.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con assorbimento dei restanti, il ricorso va accolto.

Visto l’esito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

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