TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-08-17, n. 201100896
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N. 00896/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2010, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dagli avv. R L e Domenica Porcu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R L in Cagliari, via Grazia Deledda N.49;
contro
Ente Foreste della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. G R e G C, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Ente Foreste S. in Cagliari, viale Merello N.86;
nei confronti di
C M, C S, Nicolo' Lovicu, Nicolo' M, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva stilata dall'Ente Foreste della Sardegna all'esito della selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai con contratto a tempo determinato semestrale dell'Ente Foreste della Sardegna, nella parte relativa all'UGB di Montes (Orgosolo), pubblicata con avviso datato 30.4.2010 su sito web del medesimo Ente, nella parte in cui ha classificato il ricorrente come primo degli idonei non vincitori con il punteggio di 116 (dopo M Nicolò);
- nonchè degli atti presupposti, con particolare riferimento al verbale della Commissione giudicatrice del 20.4.2010, e di quelli consequenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Foreste della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riferisce il ricorrente di aver partecipato, in virtù della domanda presentata in data 5.1.2009, alla selezione indetta dall’Ente Foreste della Sardegna per la stabilizzazione di 850 operai con contratto a tempo indeterminato semestrale;in particolare egli ha partecipato alla selezione relativa a n. 23 posti previsti nel cantiere di Montes (comune di Orgosolo).
Precisa il ricorrente che le operazioni di valutazione sono state espletate nell’arco di alcuni mesi e gli esiti sono stati riesaminati diverse volte, sia all’esito dei ricorsi amministrativi, sia all’esito della sentenza del TAR n. 97 del 29.1.2010.
A conclusione di tutte le operazioni di valutazione e di riesame, l’Ente ha pubblicato in data 30.4.2010 la graduatoria nella quale il ricorrente risulta collocato al n. 24 con punti 116, primo degli idonei e successivo a M Nicolò, vincitore, che a pari merito precede per “ISEE”.
Avverso la graduatoria il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, facendo valere due motivi di impugnativa, che verranno in prosieguo esaminati.
L’Ente Foreste ha eccepito l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’Ente Foreste
Sostiene l’Ente resistente che il ricorso sarebbe improcedibile per non avere il ricorrente impugnato la successiva graduatoria pubblicata il 22.10.2010.
L’eccezione è infondata.
La difesa del ricorrente replica all’eccezione rilevando che la graduatoria pubblicata il 22.10.2010, costituisce mera conferma di quella impugnata in quanto “i punteggi e le posizioni nella graduatoria ri-pubblicata il 22/10/2010 risultano perfettamente identici a quelli risultanti dalla graduatoria impugnata”.
All’udienza di discussione il difensore dell’Ente non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’eccezione, nonostante il Collegio gli abbia chiesto gli estremi dell’atto di approvazione della graduatoria da ultimo pubblicata. Solo dall’atto di approvazione si sarebbe potuto ricavare il presupposto su cui potrebbe reggersi l’eccezione, ossia che con l’ultima graduatoria si sarebbe annullata, esplicitamente o implicitamente, la precedente graduatoria dell’aprile 2010, impugnata dal signor M.
Peraltro la difesa dell’Ente non ha indicato quale sia l’aspetto novativo e lesivo dell’ultima graduatoria rispetto a quella impugnata.
La difesa dell’Ente ha poi eccepito, subordinatamente al mancato accoglimento della prima eccezione, che il ricorso sarebbe tardivo rispetto alle graduatorie pubblicate alla date del 19.10.2009, del 10.11.2009 e del 23.2.2009, nelle quali, tutte, il ricorrente non era utilmente collocato.
L’eccezione è infondata.
La posizione del ricorrente è stata definitivamente vagliata dall’Amministrazione solo con la graduatoria del 30.4.2010, quella impugnata, con la quale è stato deciso il ricorso dallo stesso proposto avverso la precedente graduatoria, nella quale era collocato con 112 punti, mentre in quelle ancora precedenti era graduato con punti 120.
L’effetto lesivo definitivo è derivato, per il ricorrente, dalla graduatoria del 30.4.2010, sicchè correttamente ha impugnato solo detta graduatoria.
Può ora procedersi all’esame del ricorso nel merito.
Con il primo motivo si lamenta la mancata attribuzione del punteggio per il servizio, pari ad un trimestre, svolto nel 1986.
Sostiene il ricorrente di aver diritto all’attribuzione di 3 punti in base al bando di selezione, che prevede 3 punti per trimestre, ed anche in base al criterio stabilito dalla commissione nella seduta del 25.6.2009, secondo cui “ un trimestre è equiparato a gg. 70 CAU”. Detto criterio è stato previsto dalla commissione per poter valutare le domande dei concorrenti che non contenevano l’indicazione del periodo lavorativo, come richiesto dal bando, ma soltanto il numero delle giornate lavorative prestate.
La censura non può essere accolta.
I servizi non possono ricevere una valutazione diversa da quella prevista dal bando di selezione, che prevede l’attribuzione di punti 3 per ogni trimestre lavorativo completo.
Nel bando si precisa infatti che “non saranno computate frazioni di trimestre, quadrimestre o semestre”.
La pretesa avanzata in ricorso, di vedersi riconosciuti i tre punti in base al criterio stabilito dalla Commissione nella seduta del 25.6.2009, non può essere accolta sia perché il periodo lavorativo svolto dal ricorrente, dal 9.7.1986 al 30.9.1986, è stato inferiore al trimestre e sia perché il criterio stabilito dalla Commissione riguarda le ipotesi di mancata indicazione da parte dei concorrenti dell’esatto periodo lavorativo;comunque il criterio stabilito dalla Commissione appare illegittimo per le considerazioni che verranno espresse con l’esame del secondo motivo.
Con questo motivo si propone la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente che altri concorrenti hanno ottenuto il punteggio in base alle giornate CAU effettivamente lavorate, nonostante il numero complessivo fosse inferiore a quello delle giornate lavorative prestate nel 1986 dal ricorrente che erano pari a 69 giornate CAU.
Segnatamente deduce che sono stati attribuiti:
- al signor C F, 3 pt per il periodo dal 3.7.1986 al 30.9.1986 (considerato trimestre) con 42 gg. CAU effettivamente lavorate;
- alla signora S C, 4 pt. per il periodo 1.9.1982-31.12.1982 con appena 72 giornate CAU ed ulteriori 4 pt. per il periodo 1.1.1983-18.3.1983 e 3.10.1983-3.12.1983 (considerato complessivamente quadrimestre) con appena 72 giornate CAU;
- al signor M Nicolò, 3 pt. per il periodo 3.7.1987-30.9.1987 (considerato trimestre) con appena 47 gg. CAU;
- al signor L A F, 4 pt. per il periodo 13.1.1986-21.5.1986 (considerato quadrimestrale) con appena 54 gg. CAU, nonché ulteriori 3 pt per il periodo 1.10.1990-31.12.1990 con appena 40 gg. CAU.
La censura avverso la posizione in graduatoria del signor Corrias è inammissibile, non avendo il ricorrente dimostrato, e neppure asserito, di aver un qualche vantaggio dalla retrocessione del concorrente che, ove la censura venisse accolta, passerebbe da punti 119 a punti 116, al pari del ricorrente. In particolare il signor Corrias, in assenza di indicazioni con riferimento all’indicatore ISEE (considerato dal bando come criterio di preferenza a parità di anzianità), precederebbe il ricorrente essendo più giovane.
La censura è altresì inammissibile per mancata notifica del ricorso al controinteressato. Non potrebbe ammettersi l’integrazione del contraddittorio atteso che con riferimento alla censura, e quindi alla connessa domanda di parziale modifica della graduatoria, non vi sono altri controinteressati. Gli altri graduati otterrebbero infatti non un nocumento dalla retrocessione del signor Corrias, ma un vantaggio.
Con riferimento alla posizione della signora Sorighe la censura è ammissibile, stante la notifica del ricorso alla predetta concorrente, ma non può essere accolta perché infondata.
Per la valutazione dell’anzianità di servizio, il bando di selezione prevede l’attribuzione di punti 6 per semestre, punti 4 per quadrimestre e punti 3 per trimestre, senza alcuna indicazione in ordine alle giornate lavorative di ogni periodo.
Correttamente pertanto alla signora Sorighe sono stati attribuiti i punteggi con riferimento al periodo lavorativo, non potendo essere considerato l’ulteriore criterio aggiuntivo indicato dal ricorrente, quello delle effettive giornate lavorate nei singoli periodi, non richiesto dal bando.
Per le stesse ragioni sono infondate le identiche doglianze proposte con riferimento alla posizione in graduatoria del signor L A F: i periodi valutati, dal 13.1.1986 al 21.5.1986 e dal 1.10.1990 al 31.12.1990, sono pari rispettivamente ad un quadrimestre ed a un trimestre.
Con riferimento alla posizione del signor M Nicolò la censura è ammissibile, stante la notifica del ricorso al controinteressato, ed anche fondata.
Al signor M Nicolò sono stati riconosciuti 3 punti per il periodo lavorativo dal 3.7.1987 al 30.9.1987 in violazione dell’articolo 5 bando di selezione, per il quale non possono essere “computate frazioni di trimestre, quadrimestre o semestre”.
La rigida formulazione del bando non ammette interpretazioni correttive da parte della commissione e quindi la valutabilità di periodi di servizio inferiori, ancorché di poco, a quelli richiesti.
Il punteggio complessivo del controinteressato deve essere conseguentemente diminuito di tre punti.
Il ricorso va pertanto accolto con riferimento alla sola posizione in graduatoria del signor M Nicolò, che passa da punti 116 a punti 113.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Ente Foreste, nella misura indicata in dispositivo, mentre nei confronti del controinteressato M Nicolò sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.