TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-06-13, n. 201301741
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N. 01741/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Legambiente, Centro Studi Davide Contro Golia, Associazione Grilli Aretusei, rappresentati e difesi dagli avv. G S, C V G, P T, con domicilio eletto presso C V G in Catania, via Pasubio, 33;
contro
Comune di Siracusa;
Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Siracusa, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo;
Open Land Srl, Emmea srl, rappresentate e difese dagli avv. M F, A L M Toscano, Giuseppe Calafiore, Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 30/11/2010 avente ad oggetto annullamento dell’atto di rigetto n. 9 del 28/09/2009;
dei pareri favorevoli della Soprintendenza di Siracusa n.19338 e n. 19418 del 30/07/2009;
della nota n. 44553 del 06/07/2010 dell’Assessorato Territorio e Ambiente – servizio VIA-VAS;
nonché per l’accertamento negativo
della formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia della Open Land del 20.04.2009.
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
della concessione edilizia n. 258 del 19/09/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Siracusa - Servizi Beni Archeologici, dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana - Servizio Vas e Via, e di Open Land Srl ed Emmea Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Open Land srl è socia unica della Emmea srl, a sua volta proprietaria del complesso commerciale “Fiera del Sud”, ubicato nel Comune di Siracusa in viale Epipoli n. 250, ricadente in zona G11 del vigente PRG. L’edificio è stato assentito con la concessione n. 18 del 1989, relativa ad “un complesso commerciale e direzionale” di mq. 2.145, e la n. 168 del 1995, concernente il “complesso commerciale” denominato “Fiera del Sud”, di mq. 11.185;inoltre, con concessione edilizia n. 222/2008 è stata autorizzata la ristrutturazione funzionale del complesso edilizio.
La società è titolare, inoltre, di autorizzazione n. 7183/2003 per l’apertura di un centro commerciale (autorizzazione più volte prorogata in attesa del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione del centro commerciale).
Con istanza presentata al Comune il 20.04.2009, la società ha presentato un progetto in variante alla C.E. 222/2008, per la demolizione e ricostruzione dell’edificio già esistente, al fine di realizzare un complesso commerciale.
In data 09.09.2009 la società, sulla base della ritenuta avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia presentata il 20.04.2009, ha comunicato al Comune l’avvio dei lavori, ai sensi dell’art. 2 della L.r. 17/1994.
Il Comune ha rigettato però la richiesta di concessione edilizia, con provvedimento n. 9 del 28.09.2009 che la Open Land ha impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso n. 3329/2009.
Nelle more della definizione di quel giudizio, con provvedimento del 30.11.2010 il Comune ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione, ritenendo il progetto conforme alle norme urbanistiche.
Con sentenza n. 2323 del 26.09.2011, questa Sezione, essendo diventato il ricorso improcedibile, per carenza di interesse, nella parte in cui era stato chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione, si è pertanto pronunciata solo sulla richiesta di risarcimento dei danni, rigettandola.
Avverso tale pronuncia risulta essere pendente appello dinanzi al CGA.
Nel frattempo, in data 23.03.2011, il provvedimento del 30.11.2010, con cui il Comune ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione, è stato impugnato, con il ricorso in esame, dalle associazioni ricorrenti, che chiedono anche l’accertamento negativo che sulla domanda di concessione edilizia non si è mai formato il silenzio assenso.
Questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 657 del 16.05.2011, confermata dal CGA con ordinanza n. 853 del 28.09.2011.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti è stato poi fatto valere un diverso vizio di legittimità avverso i medesimi provvedimenti impugnati col ricorso principale, mentre con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24.11.2011, è stato impugnato il provvedimento n. 258 del 16.09.2011, con cui il Comune, dando atto che nel 2009 si era formato il silenzio assenso sulla richiesta di concessione, ha rilasciato alla Emmea srl una concessione edilizia in variante.
Con ordinanza n. 173 del 14.02.2012 questa Sezione ha nuovamente rigettato l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 30.05.2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario esaminare alcune eccezioni sollevate dalle controinteressate.
1) In primo luogo, è stata rilevata l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione a ricorrere di tutte e tre le associazioni ricorrenti, ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 349/86, per Legambiente perchè tale legittimazione spetterebbe solo all’associazione nazionale, e non anche alle sue articolazioni territoriali, come affermato da alcune pronunce anche del giudice d’appello, citate dalla difesa delle controinteressate;mentre, per quanto riguarda le altre due ricorrenti, per carenza tout court di rappresentatività, sia a livello nazionale che locale.
Tuttavia, per quanto riguarda Legambiente questo Collegio condivide altro orientamento, di recente riaffermato anche da CGA, 27 settembre 2012 n. 811, secondo cui la legittimazione a ricorrere può essere riconosciuta anche a comitati od associazioni locali, o articolazioni territoriali di associazioni nazionali, purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. anche Cons. St., sez. VI, 23 maggio 2011 n. 3107;Id., sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640).
Per quanto riguarda il comitato siciliano dell’associazione Legambiente, è possibile affermare che esso possiede tali requisiti, cioè il perseguimento della tutela ambientale in modo non occasionale e per espressa previsione dello statuto, ed il godimento di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area ricollegabile alla zona in cui si trova il bene ambientale che si presume leso.
Per quanto riguarda il Centro Studi “Davide Contro Golia”, invece, dai documenti depositati in data 19 aprile 2013 risulta che l’associazione è formata da soli due associati, e che il legale rappresentante sarebbe, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, il Direttore dell’Associazione, l’ing. Andrea D’Angelo, nominato in data 19 febbraio 2011 (1 mese prima dalla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e dopo che il precedente Direttore era da tempo cessato dalla carica). Tali elementi inducono il Collegio, in conformità ai criteri appena descritti, ad escludere la sussistenza del requisito dello “stabile collegamento col territorio consolidatosi nel tempo” che è posto a fondamento della legittimazione a ricorrere delle associazioni di tutela degli interessi c.d. diffusi.
Anche per quanto concerne l’associazione Grilli aretusei, d’altronde, al di là della generica previsione, contenuta nell’art. 3 dello statuto, secondo cui l’associazione è costituita, tra l’altro, “con l’intento di stimolare…ogni singolo individuo a dare il suo contributo nello sviluppo sociale, economico e politico della odierna società affinché tale sviluppo passi attraverso un modello di democrazia partecipata ed informata, nei pieno rispetto dei diritti civili di ogni singolo individuo, della natura e dell’ambiente…”, e che tra gli scopi dell’associazione vi è anche “la proposta di un modello di sviluppo sostenibile nel rispetto della natura e dell’ambiente”, non è dato rinvenire alcuna più specifica finalità che consenta di ritenere tale associazione legittimata ad impugnare provvedimenti amministrativi che riguardino l’ambiente.
Ed infatti, la legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale può riconoscersi solo se: a) delle stesse sia accertato il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa;b) lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso;c) la rappresentatività della collettività locale di riferimento, che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione (cfr. Cons. St., sez. V, 17 settembre 2012 n. 4909).
Naturalmente, per entrambe le due ultime associazioni citate vale la considerazione che la rappresentatività, e lo “stabile collegamento col territorio consolidatosi nel tempo”, vanno considerati in astratto, e non in concreto, e quindi prescindendo da ciò che nel tempo, in via di mero fatto, tali associazioni abbiano eventualmente realizzato, con riferimento alle iniziative di vario tipo eventualmente intraprese.
2) In secondo luogo, Open Land ed Emmea hanno eccepito la carenza di legittimazione al processo di tutte e tre le ricorrenti.
Il ricorso principale, come quelli per motivi aggiunti, sono stati proposti dalla associazione Legambiente “in persona del legale rappresentante arch. Mimmo Fontana”, dal Centro Studi Davide