TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-06-08, n. 202300544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-06-08, n. 202300544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300544
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 00544/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00035/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, A A, A F e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gruppo Torinese Trasporti - GTT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - CNS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. prot. 31891 del 13.12.2022 avente ad oggetto: “APP. n. 200/2021 – Servizio di pulizia veicoli, locali e aree, servizio di movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i siti GTT – Lotto 2 e Lotto 3 – Esclusione dell'offerta”, con cui GTT ha disposto l'esclusione della Servizi Ambientali S.r.l. dal Lotto 2 della gara (CIG 9096116063) ;

- della relazione del 1.12.2022 di verifica della congruità dell'offerta presentata da Servizi Ambientali S.r.l., allegata al provvedimento di esclusione;

- delle tabelle di valutazione della congruità allegate al provvedimento di esclusione;

- ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi il bando, il Disciplinare di gara il capitolato, gli allegati al Capitolato ed in particolare l'allegato A “Schede tecniche operazioni”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Ambientali S.r.l. il 30/1/2023:

- della Determina dell'Amministratore Delegato di GTT S.p.A. n. 10 del 13.1.2023, con cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 2 della gara in favore del Consorzio Nazionale Servizi, comunicata con nota prot. n. 2366 del 23.1.2023;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto laddove stipulato e per il risarcimento danni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gruppo Torinese Trasporti - GTT Spa e del Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - CNS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Gruppo Torinese Trasporti - GTT SpA ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 6 lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, avente ad oggetto l’affidamento del servizio triennale di pulizia veicoli, locali ed aree, servizi di movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i propri siti, per la durata di 36 mesi.

La Servizi Ambientali S.p.A. partecipava alla gara indetta per il lotto n. 2 (relativo allo stabilimento Gerbiolo), del valore triennale a base d’asta pari a 3.702.392,75, oneri di sicurezza esclusi, ottenendo 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica (avendo presentato un ribasso del 27,96%), collocandosi così al primo posto quale migliore offerta. Al secondo posto si piazzava l’offerta del Consorzio Nazionale Servizi – CNS (con 70 punti qualità, 19,9008 punti per l’offerta economica ed un ribasso offerto pari al 20,70%).

La stazione appaltante, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, verificava l’anomalia dell’offerta, con regolare contraddittorio scritto mediante richiesta di giustificativi (con nota del 30.05.2022, prot. 14610) ed ulteriori chiarimenti (con nota del 30.09.2022, prot. 25391). A seguito della istruttoria l’offerta veniva giudicata anomala e quindi esclusa, con nota prot. 31891 del 13.12.2022.

2. Avverso tale provvedimento, nonché degli atti presupposti, è insorta la Società con ricorso notificato il 12.01.2023, ritualmente depositato avanti questo Tribunale con cui lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, insta per il rilascio di misure cautelari (cui ha rinunciato nella camera di consiglio del 8.02.2023) e il risarcimento dei danni.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27.01.2023, la Società impugna altresì la determinazione n. 10/2023 con cui la GTT ha aggiudicato l’appalto al CNS, reiterando le medesime domande e doglianze di cui al ricorso originario.

Per resistere al gravame si sono costituite la GTT S.p.A. (il 6.02.2023) ed il CNS (il 1.02.2023), che ha depositato memoria il 6.02.2023. Ha fatto seguito il deposito di memorie della GTT S.p.A. e della ricorrente (il 8.05.2023) nonché di memoria di replica del CNS (il 12.05.2023).

All’udienza pubblica del 24.05.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Occorre preliminarmente evidenziare che in ragione degli esiti nel merito il Collegio ritiene di poter prescindere dalla trattazione dei rilievi in ordine alla inammissibilità del ricorso sollevate dal controinteressato.

5. Con l’unico motivo di ricorso, reiterato a titolo di illegittimità derivata nei motivi aggiunti, si lamenta violazione degli artt. 30, 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, violazione della par condicio competitorum , eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta, sproporzione e difetto di motivazione.

La ricorrente sostiene che la propria offerta non presenterebbe i profili di incongruità rilevati dalla stazione appaltante ed, in particolare: a) non si discosterebbe in modo rilevante dai valori espressi nelle tabelle ministeriali relative ai costi del lavoro del settore di interesse (in particolare quello delle pulizie e del multiservizi) con riferimento a tutte le voci prese in considerazione dal RUP (incidenza del tasso INAIL, della rivalutazione del TFR e dell’iscrizione a fondi previdenziali complementari, monte ore annuo e incidenza del tasso di assenteismo);
b) risulta affidabile e congrua rispetto al costo del lavoro ed alla incidenza sullo stesso delle ore di servizio notturno e festivo.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto la ricorrente sostiene che il capitolato di gara non imporrebbe in modo tassativo ed inderogabile né un monte ore lavorativo complessivo, né una ripartizione tra ore di lavoro diurne, notturne e festive, risultando tutte le indicazioni della lex specialis indicative e rimesse alla autonomia organizzativa dell’impresa offerente. La stazione appaltante avrebbe considerato pertanto incongruo il ribasso offerto in gara per il solo fatto di discostarsi dai valori a base di gara, con ciò manifestando irragionevolezza ed illogicità evidenti.

Le doglianze di parte ricorrente non colgono nel segno.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato, come evidenziato anche dalla ricorrente, motiva l’esclusione su un doppio ordine di ragioni: il primo incentrato sugli scostamenti dai costi orari cui alle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, ed all’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016;
il secondo sulla insufficienza dell’offerta economica a coprire il fabbisogno lavorativo di cui al capitolato speciale e, quindi, per essere l’offerta presentata in perdita (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 allegati al ricorso).

Tali ordini di motivazione si presentano autonomi e ciascuno potenzialmente in grado di sorreggere il provvedimento escludente.

5.1. Per tale ragione il Collegio si sofferma sulla seconda motivazione, assorbente e sostanzialmente più pregnante.

Il provvedimento impugnato si presenta accompagnato da una relazione istruttoria condotta dal RUP con l’ausilio di un consulente del lavoro (cfr. doc. n. 2 e 3 allegati al ricorso). Il procedimento di verifica è stato ritualmente strutturato in due fasi di progressivo approfondimento (cfr. doc. n.

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