TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2022-10-24, n. 202202986

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2022-10-24, n. 202202986
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202986
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 03068/2016 REG.RIC.

N. 02986/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03068/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3068 del 2016, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio degli stessi, sito in Palermo, via Agrigento n. 7;


contro

Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo, via Ariosto n. 22;

per l'annullamento

-del diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria (art. 36, D.P.R. n. 380/2001) del Comune intimato recante -OMISSIS-del 22 luglio 2016 (prot n. -OMISSIS- del 22 luglio 2016), notificato il 29 luglio 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola delle Femmine;

Visto l'art. 79, co. 2, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 ottobre 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che all’udienza in epigrafe il difensore di parte ricorrente ha dichiarato il decesso della medesima;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 79, co. 2, c.p.a., il sopravvenuto decesso di una parte in causa comporta l’obbligo per il giudicante di dichiarare l’interruzione del processo a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione;

Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c..

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