TAR Aosta, sez. I, sentenza 2015-07-13, n. 201500047
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Testo completo
N. 00047/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aeroporto Valle d’Aosta S.p.A. - Aéroport Du Val D'Aoste S.p.A. (AVDA), rappresentata e difesa dagli avv.ti M M, A C e C B e domiciliata presso questo Tribunale in Aosta, Piazza Accademia S. Anselmo, n. 2
contro
Regione Valle d’Aosta, rappresentata e difesa dagli avv.ti G M S, R J e F P, con domicilio eletto presso i propri uffici, Dipartimento legislativo e legale, in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.c.;
Ministero dello Sviluppo Economico, n.c.;
Ente Nazionale Aviazione Civile – ENAC, n.c.
per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014 n. 584, comunicata il 21 maggio 2014, avente ad oggetto “ proposta di sostituzione del soggetto attuatore individuato nell'atto integrativo dell'accordo di programma quadro e finalizzato al miglioramento dell'accessibilità dell'aeroporto regionale 'C. Gex' di Saint-Christophe, per quanto concerne la realizzazione del terminal passeggeri, del parcheggio auto e piazzale aeromobili ”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o connessi, tra cui, in particolare, gli atti regionali di seguito indicati:
- la comunicazione di cambio del soggetto attuatore in data 21 maggio 2014;
- la richiesta di messa in sicurezza del cantiere in data 11 giugno 2014;
- la richiesta di consenso al subentro nel contratto di direzione lavori in data 16 giugno 2014;
- il sollecito di invio di documentazione e la richiesta di informazioni sulla escussione della fideiussione in data 15 giugno 2014;
- la richiesta informazioni in data 8 luglio 2014;
- la convocazione di Aeroporto Valle d’Aosta S.p.A. per il subentro nel ruolo di soggetto attuatore in data 16 luglio 2014;
- la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2014 n. 526/XIV, di presa d’atto della prorogatio del potere della Giunta;
- tutti gli atti assunti dal Tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro ed in particolare la “presa d’atto” della sostituzione del soggetto attuatore in data 28 maggio 2014;
e per la condanna
all’esatto adempimento della convenzione e al risarcimento dei danni ingiustamente sofferti per l’inadempimento della convenzione, la revoca ingiustificata del mandato ex art. 1725 c.c., e la violazione delle regole di buona fede nell’esecuzione del contratto;
e, in subordine, per la condanna
al pagamento dell’indennizzo per la revoca dell’incarico di stazione appaltante e di soggetto attuatore dell’accordo di programma quadro;
- nonché, con motivi aggiunti notificati alle parti e depositati in segreteria il 25 febbraio 2015,
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014 n. 1774, comunicata con nota del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto “ sostituzione del soggetto attuatore AVDA S.p.A. individuato nell'atto integrativo dell'accordo di programma quadro, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità dell'aeroporto regionale 'C. Gex' di Saint-Christophe sottoscritto in data 27 luglio 2007, per quanto concerne la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri ( terminal ), dei parcheggi auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche e degli arredi ”,
e per la condanna
al risarcimento dei danni ingiusti patiti da AVDA per la revoca del mandato oneroso ex art. 1725 c.c., e per il ritardo, ex art. 2- bis della l. n. 241/1990, previo accertamento, ove necessario, dell’onerosità del mandato senza rappresentanza conferito dalla Regione ad AVDA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d’Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Aeroporto Valle d’Aosta S.p.A. (in seguito anche AVDA S.p.A.) è concessionaria per trent’anni (con decorrenza dal 1° gennaio 2005) del servizio di gestione dell’aeroporto regionale di Aosta “Corrado Gex”, in virtù di convenzione stipulata con la Regione in data 29 dicembre 2004, nonché soggetto attuatore dell’Accordo di Programma Quadro del 23.12.2005, sottoscritto dalla Regione, dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico e dall’ENAC per il miglioramento dell’accessibilità aeroportuale.
Essa ha impugnato gli atti in epigrafe tra cui, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014 n. 584 di “ proposta di sostituzione del soggetto attuatore individuato nell’atto integrativo dell’accordo di programma quadro e finalizzato al miglioramento dell’accessibilità dell’aeroporto regionale ‘C. Gex’ di Saint-Christophe, per quanto concerne la realizzazione del terminal passeggeri, del parcheggio auto e piazzale aeromobili ”.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della l. r. n. 21/2007;difetto assoluto di potere;difetto d’istruttoria e di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della l. r. n. 21/2007 anche in relazione agli artt. 16 e 18 della convenzione in data 29.12.2004, come integrata (Appendice) con deliberazione di Giunta regionale 22 agosto 2008, n. 2317, e all’accordo di programma quadro in data 23.12.2005 nonché all’atto integrativo in data 27.7.2007;violazione dell’art. 1375 c.c.;difetto di presupposto;difetto d’istruttoria e di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 dell’accordo di programma quadro del 23.12.2005 e dell’atto integrativo in data 27.7.2007;difetto di presupposto;difetto d’istruttoria e di motivazione;
4) violazione del d.m. 12 novembre 1997 n. 521;difetto di presupposto;difetto d’istruttoria e di motivazione;incompetenza;
5) violazione degli artt. 1723, 1724 e 1725 c.c., anche in relazione all’art. 3 dell’appendice integrativa del 27.7.2007 della convenzione del 29.12.2004;difetto di presupposto;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 21- quinquies e 21- sexies della l. n. 241/1990 anche in relazione ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto;difetto di presupposto;difetto d’istruttoria e di motivazione;sviamento di potere.
La ricorrente ha proposto anche azione di condanna all’adempimento della convenzione e al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
La Giunta regionale, con deliberazione 19 settembre 2014 n. 1296, ha annullato in autotutela la deliberazione n. 584/2014 e, con deliberazione 12 dicembre 2014 n. 1774 (preceduta da comunicazione di avvio del relativo procedimento), ha disposto la sostituzione del soggetto attuatore AVDA S.p.A. con la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche per gli interventi de quibus .
La ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la deliberazione n. 1774/2014 sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 della l. n. 241/1990;difetto assoluto di motivazione;ingiustificata contraddittorietà;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10 della l. n. 241/90 anche in relazione all’art. 824- bis c.c.;difetto di presupposto, difetto d’istruttoria e di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10 della l. n. 241/90 sotto altro profilo;difetto d’istruttoria e di motivazione;
4) stesso motivo di cui al n. 2 del ricorso principale, anche con riferimento alla deliberazione n. 1774/2014;
5) stesso motivo di cui al n. 3 del ricorso principale, anche con riferimento alla deliberazione n. 1774/2014;
6) stesso motivo di cui al n. 4 del ricorso principale, anche con riferimento alla deliberazione n. 1774/2014;
7) stesso motivo di cui al n. 5 del ricorso principale, anche con riferimento alla deliberazione n. 1774/2014;
8) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21- sexies della l. n. 241/1990 anche in relazione ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto;difetto di presupposto;difetto d’istruttoria e di motivazione;sviamento di potere;
9) in subordine: violazione e falsa applicazione dell’art 21- quinquies della l. n. 241/1990;difetto di presupposto;difetto d’istruttoria e di motivazione;sviamento di potere.
Con gli stessi motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre proposto azione di accertamento dell’inadempimento della convenzione e chiesto il risarcimento dei danni, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 241/90, la violazione degli artt. 1719 e 1725 c.c. e la violazione dell’art. 2- bis della l. n. 241/90.
Si è costituita la Regione Valle d’Aosta, chiedendo la reiezione del ricorso;essa, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di valida procura alle liti, il difetto di giurisdizione sul settimo motivo di ricorso, relativo alla revoca del mandato (v. pag. 22 della memoria regionale del 13 aprile 2015), nonché sull’azione di accertamento dell’inadempimento della convenzione, nella parte in cui stabilirebbe, secondo l’interpretazione di parte ricorrente, l’obbligo in capo alla Regione di anticipare ad AVDA S.p.A. le somme della gestione speciale (v. pag. 25 della memoria regionale del 13 aprile 2015).
Alla pubblica udienza del giorno 14 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.