TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2012-12-29, n. 201200578

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2012-12-29, n. 201200578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201200578
Data del deposito : 29 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00401/2012 REG.RIC.

N. 00578/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2012, proposto dal Comune di Pci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Ao D’Angella, come da mandato a margine del ricorso ed in virtù della Del. G.M. n. 240 dell’8.11.2012, con domicilio eletto in Potenza Via Ciccotti n. 10 presso lo studio dell’Avv. P L;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Tribunale di Matera, in persona del Presidente p.t., entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato, siti in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 48;

per l'annullamento

del Decreto n. 73 del 24.10.2012, con il quale il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, ha disposto che “a decorrere dal 12.11.2012 tutti gli affari civili -anche già pendenti-, che per il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientrano nella circoscrizione della Sezione distaccata di Pci, saranno trattati presso la Sede centrale di Matera”;


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle predette Amministrazioni Statali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e gli Avv.ti Ao D'Angella ed Amedeo Speranza.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


A. -Con nota prot. n. 1453 del 13.9.2012 il Presidente del Tribunale di Matera, dopo aver richiamato il D.Lg.vo n. 155/2012 (il quale ha previsto la soppressione della Sezione distaccata di Pci ed il suo accorpamento al Tribunale di Matera con decorrenza dal 13.9.2012), chiedeva, ai sensi dell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera il parere sulla proposta di accentramento presso la Sede centrale del Tribunale di Matera “di tutti gli affari civili pendenti presso la Sezione distaccata di Pci e dei nuovi che dovessero sopravvenire”.

Nella richiesta si evidenziava da un lato “la perdurante carenza di risorse umane” della predetta Sezione distaccata, dove, “a fronte di un organico di 7 unità” … “peraltro del tutto inadeguato alle reali esigenze del ridetto Ufficio”, risultavano presenti in servizio soltanto 1 Cancelliere titolare, affiancato da 1 operatore giudiziario, in applicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Rotondella in via continuativa e per l’intera settimana, 1 ausiliario, in applicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Stigliano per tre giorni alla settimana, e 2 unità (che, non rivestendo la qualifica di pubblici dipendenti, potevano svolgere solo attività manuali), assegnate dal Comune di Pci;
dall’altro lato che il carico di lavoro, gravante su 2 magistrati togati e 2 GOT, consisteva in 2.630 cause civili, pendenti al 31.7.2012, ed in 1.757 affari penali, pendenti al 31.8.2012.

Nella seduta del 6.10.2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera esprimeva parere contrario sui rilievi che la copertura dei posti vacanti poteva essere assicurata mediante gli istituti della mobilità intra ed extracompartimentale e del trasferimento d’ufficio, della contrastante Ordinanza TAR Milano Sez. III n. 116 del 18/20.1.2012, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 618 del 14.2.2012, ed anche degli artt. 8 ed 11 del D.Lg.vo n. 155/2012.

Anche il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, a maggioranza, esprimeva nella seduta del 17.10.2012 parere sfavorevole, in quanto il trasferimento di tutto il contenzioso civile di pertinenza della Sezione distaccata di Pci presso la Sede centrale di Matera risultava contrastante “con l’esegesi testuale dell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, che, nel fare riferimento a gruppi omogenei di procedimenti, non può inerire all’intero genus della materia civilistica”.

A.

1 -Ciononostante, con Decreto n. 73 del 24.10.2012, il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, ha disposto che “a decorrere dal 12.11.2012 tutti gli affari civili -anche già pendenti-, che per il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientrano nella circoscrizione della Sezione distaccata di Pci, saranno trattati presso la Sede centrale di Matera”, attesocchè:

1) la carenza di organico, evidenziata con la citata nota prot. n. 1453 del 13.9.2012, costituiva una condizione di “impossibilità oggettiva di assicurare a Pci un livello minimo di funzionalità”;

2) doveva escludersi qualsiasi ipotesi di copertura delle vacanze e/o potenziamento dell’organico amministrativo della Sezione di Pci, in quanto il 19.10.2012 nell’ambito della Corte di Appello di Potenza era stato indetto un interpello, riservato ai dipendenti in servizio negli Uffici soppressi dal D.Lg.vo n. 155/2012, per cui poteva ragionevolmente presumersi che i due predetti dipendenti, che lavoravano “in applicazione” presso la sede distaccata di Pci sarebbero stati trasferiti in altri Uffici Giudiziari del Distretto, con ulteriore ed irrimediabile compromissione della funzionalità della Sezione distaccata di Pci;

3) della carenza di organico presso la sede di Pci si era già occupato con Delibere del 5.7.2006 e del 22.10.2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ed, in attuazione di tali Delibere, il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, aveva già disposto il trasferimento dalla Sezione distaccata di Pci alla Sede centrale di Matera di tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo e tutti i giudizi di esecuzione mobiliare ed eventuali relative opposizioni dal 2.1.2007, di tutti gli affari civili e penali da trattare durante il periodo feriale dall’anno 2008, dei procedimenti penali per direttissima con udienza necessariamente a fissarsi nel giorno prefestivo e festivo e dei procedimenti cautelari civili dall’anno 2010;

4) pur potendo destare qualche preoccupazione per i cittadini, la soluzione disposta rappresentava un sicuro miglioramento per la funzionalità complessiva dell’organizzazione del Circondario, in quanto la scarsezza delle risorse umane rendeva “il servizio giustizia erogato presso la Sezione di Pci decisamente insufficiente, avuto riguardo ai tempi della risposta giudiziaria, che molto spesso è fonte di risarcimento per irragionevole durata”;

5) il Dirigente amministrativo aveva riferito che il maggior carico di lavoro presso la sede centrale non avrebbe comportato “disfunzioni nei servizi di cancelleria e nell’attività di supporto al lavori quotidiano dei magistrati addetti, tenuto anche conto del più che probabile e prossimo arrivo in servizio di personale degli Uffici Giudiziari soppressi del Circondario, dopo la definizione del richiamato interpello distrettuale”;

6) la giurisprudenza, richiamata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, non era pertinente, in quanto anteriore al D.Lg.vo n. 155/2012, il cui art. 11 era “funzionale alla migliore organizzazione delle materiali operazioni di trasferimento dalle sedi soppresse a quelle accorpanti”, mentre presso la sede di Pci permanevano “gravi ed indifferibili esigenze di servizio”, che non consentivano “attualmente il minimo funzionamento del settore civile di Pci”;

7) le parole “gruppi omogenei di procedimenti”, contenute nell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, presupponevano “lo spostamento di affari dalla sede distaccata alla centrale quando vi siano reciproche esigenze di miglior funzionamento del servizio e non, come nella fattispecie, il caso in cui la Sezione distaccata non è in grado di funzionare, per quanto attiene agli affari civili non ancora centralizzati”.

A.

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