TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-09-09, n. 202200362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-09-09, n. 202200362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200362
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2022

N. 00362/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Aldi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C e C D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, V F, S D B, A D G e M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell’atto assunto dal Comune di Trieste - Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio, prot. 13/54/2021 del 15.2.2022, avente ad oggetto: “ Autorizzazione con validità di tre anni dalla data del presente provvedimento, per la pubblicità sulle strade ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle Strada). Via Fabio Severo 54 .”, limitatamente alla parte in cui impone le seguenti condizioni e modalità esecutive :

…“la prevista insegna in corrispondenza dell'ingresso sia a illuminazione indiretta e a bassa luminosità, di modo da non risultare impattante nelle ore notturne, in considerazione della collocazione dell'esercizio nel contesto tutelato”;

…“al fine di non generare caos visivo nel contesto paesaggistico tutelato, le vetrofanie siano a tinta unita di colore neutro;
inoltre per la medesima ragione, non vengano collocate le n. 3 (tre) insegne non luminose (rif. Codice D7) in corrispondenza dei setti in c.a. esterni del fabbricato
”;

b) del parere del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. n. 18479 del 23.9.2021, limitatamente alla parte in cui impone le prescrizioni fatte proprie dal Comune di Trieste nell'atto di cui al precedente punto a) e sopra riportate;

c) della nota del Comune di Trieste, Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio dd. 16.11.2021, Prot. 13/54/2021, inviato con PEC di pari data, protocollo in uscita aooc1424/2021/0224199, avente ad oggetto: “ richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) per la collocazione di insegne d'esercizio a servizio dell'attività sita in Via Fabio Severo, 54. Richiesta integrazioni .”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data

8 agosto 2022:

d) del “ Verbale di Violazione al Codice della Strada (art. 201 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e art. 385 del Reg. di esec.) Verbale n° V/56219/2022 (Prot. 29122/2022), violazione del 14/06/2022 ”, del 17.6.2022, della Polizia Locale del Comune di Trieste, nella parte in cui il Comune di Trieste ha intimato la rimozione dell'insegna d'esercizio collocata in corrispondenza all'ingresso e delle insegne non luminose in corrispondenza dei setti in cemento armato;

e) di tutti i precedenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 30 marzo 2022 e depositato il successivo giorno 5 aprile la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe relativi al procedimento, da essa avviato, per l’autorizzazione alla collocazione di insegne d’esercizio a servizio dell’attività sita alla via Fabio Severo, 54 a Trieste, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del d.lgs 285/92.

La ricorrente, nel contestare le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, così come fatte proprie dal Comune di Trieste nell’autorizzare quanto richiesto, ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 153, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione all’art. 4 del regolamento comunale sulla pubblicità del Comune di Trieste, eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del provvedimento autorizzativo;

2) violazione dell’art. 3, l. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per motivazione carente e illogica, anche in relazione ai contenuti dell’allegato “DEE” alla relazione metodologica del piano paesaggistico regionale (decreto del 24.4.2018 n. 0111/Pres);

3) violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità ex art. 97 della costituzione e dell’art. 1 7.8.1990 n. 241, violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 costituzione, violazione dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, eccesso di potere per disparità di trattamento.

2. Le amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Con atto di motivi aggiunti notificato l’8 agosto 2022 e depositato in pari data la società ricorrente ha esteso l’impugnativa al verbale in epigrafe nella sola parte in cui il Comune di Trieste, sulla base della costatazione della violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, le ha intimato la rimozione dell’insegna d’esercizio collocata in corrispondenza all’ingresso e delle insegne non luminose in corrispondenza dei setti in cemento armato.

La ricorrente ha, da un lato, riprodotto le censure già dedotte col ricorso introduttivo, dall’altro lato, ha proposto ulteriori tre motivi di censura propri del verbale impugnato. In particolare ha dedotto:

4) la violazione dell’art. 23, comma 13 bis , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche in relazione all’art. 168 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

5) l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà tra prescrizioni impartite e ordine di rimozione, eccesso di potere per violazione del principio del “minimo mezzo” e per illogicità manifesta;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 13 bis , d.lgs. n. 285/1992, anche in relazione all’art. 168 d.lgs. n. 42/2004 e 107 d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Le amministrazioni hanno resistito anche a queste ultime censure.

5. Alla camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

6.1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per tardività e carenza d’interesse del ricorso formulata dalla difesa comunale atteso che il parere reso dalla Soprintendenza ha contenuto complessivamente positivo, sebbene siano state previste prescrizioni.

Da questo rilievo di fondo discende allora che l’atto statale non era idoneo a determinare un arresto procedimentale (come nella diversa ipotesi di parere tout court negativo cui si riferisce la giurisprudenza citata dalla difesa comunale) tale da imporre l’immediata impugnazione. Infatti solo con l’emissione del provvedimento finale comunale la ricorrente ha potuto apprezzare a pieno e in via definitiva gli aspetti effettivamente lesivi del suo interesse pretensivo attivato con l’istanza del 3 maggio 2021.

6.2. Quanto al merito, occorre partire dall’esame degli ultimi due motivi del ricorso introduttivo, perché aventi carattere assorbente: essi, tra loro connessi, sono fondati.

Infatti – pur volendo ammettere che, come correttamente ricordato dalla difesa erariale, la discrezionalità tecnica può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per difetto di motivazione o in presenza di profili di incongruità ed illogicità tali da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’Amministrazione ( ex multis , Cons. di Stato, n. 3894/2011) – nel caso in esame non può farsi a meno di evidenziare che l’Amministrazione non ha affatto indicato in motivazione le specifiche e puntuali ragioni di tutela che inducano a ritenere adeguate le prescrizione previste, limitandosi ad affermare del tutto apoditticamente un’aspecifica e generica esigenza di “ ottimizzare l’inserimento dell’intervento nello specifico contesto paesaggistico ”, sganciata dal riferimento a puntuali valori da tutelare.

Una ben più puntuale e analitica motivazione si rendeva invece tanto più necessaria se si considera che l’immobile in questione pacificamente non risulta sottoposto a tutela e che dall’esame della documentazione fotografica relativa a tale immobile non emergono ictu oculi aspetti di interesse storico-architettonico.

6.3. D’altra parte le prescrizioni imposte non risultano nemmeno coerenti con l’oggettivo esiguo impatto visivo delle insegne che si dovrebbero collocare all’interno di un contesto visuale ricco di numerosissime insegne già presenti che per tipologia ed effetto impattante sono del tutto paragonabili a quello delle insegne della ricorrente.

Sul punto la ricorrente ha fornito una serie di fotografie riproducenti, lungo la sopra menzionata arteria stradale, un’ampia casistica di insegne, con l’uso di colori di vario genere, ben più visibili e percepibili di quelle proposte dalla società ricorrente.

D’altra parte, come ben messo in luce dalla difesa della ricorrente, l’area in questione è classificata come “ Paesaggio Urbano ad alta densità edilizia ” e, in particolare, la via F. Severo, viene descritta quale strada “… con cortine di edifici di grandi dimensioni, quasi tutti condomini di recente costruzione privi di valore architettonico e spesso caratterizzati da superfetazioni, pertinenze varie, verande, bussole, elementi di finitura delle facciate disomogenei” (cfr. pag. 31 dell’allegato “Dee”, PPR FVG).

In argomento, occorre puntualizzare che nemmeno è stata puntualmente contestata dalle amministrazioni convenute la deduzione di parte secondo cui la via F. Severo, complessivamente considerata, non presenta alcuno specifico pregio paesaggistico, eccezion fatta che per due fabbricati posti lungo la stessa via (la “Casa Ressel” e l’“Ospedale Militare”) che però non vengono in rilievo nel presente contesto.

6.4. Pare opportuno altresì precisare, con specifico riferimento alle insegne non luminose (rif. Codice D7) da installarsi in corrispondenza dei setti in cemento armato esterni del fabbricato, che la motivazione del parere appare ancor più inadeguata sol che si consideri l’assoluta esigua dimensione delle insegne che perciò non appaiono ictu oculi affatto idonee ad alterare il contesto in cui si inseriscono.

6.5. In conclusione il parere della soprintendenza e il conseguente provvedimento autorizzativo comunale devono essere annullati in parte, nei limiti d’interesse della parte ricorrente, limitatamente alla parte in cui hanno imposto alla ricorrente le seguenti condizioni e modalità esecutive :

…“la prevista insegna in corrispondenza dell'ingresso sia a illuminazione indiretta e a bassa luminosità, di modo da non risultare impattante nelle ore notturne, in considerazione della collocazione dell'esercizio nel contesto tutelato”;

…“al fine di non generare caos visivo nel contesto paesaggistico tutelato, le vetrofanie siano a tinta unita di colore neutro;
inoltre per la medesima ragione, non vengano collocate le n. 3 (tre) insegne non luminose (rif. Codice D7) in corrispondenza dei setti in c.a. esterni del fabbricato
”.

7. Quanto al conseguente verbale di violazione elevato nei confronti della ricorrente (e impugnato con l’atto di motivi aggiunti) occorre in prima battuta puntualizzare che la giurisdizione di questo T.A.R. è limitata agli aspetti ripristinatori che esso reca, mentre gli aspetti più tipicamente sanzionatori – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – esulano dalla giurisdizione amministrativa, essendo devoluti a quella ordinaria.

Così delimitato il thema decidendum devoluto a questo T.A.R. (per come emerso dall’esame degli stessi scritti difensivi delle parti) allora al Collegio non resta che dichiarare l’illegittimità derivata in parte qua anche del citato verbale, perché nell’ordinare “ alla parte la rimozione dei predetti mezzi pubblicitari entro e non oltre i 10 giorni dalla notifica del predetto atto ” assume quale presupposto unico l’apposizione illegittima delle insegne in violazione delle prescrizioni contenuto nel titolo autorizzatorio. Queste ultime, però, per l’effetto della presente pronuncia, devono reputarsi come rimosse ex tunc , con la conseguenza che l’apposizione delle insegne non risulta più difforme da quanto autorizzato.

Per le suesposte ragioni anche i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, anche il verbale impugnato deve essere annullato in parte qua , limitatamente all’intimazione di rimozione dei mezzi pubblicitari.

8. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e i provvedimenti impugnati vanno annullati nei sensi sopra menzionati.

Le spese di lite per la novità di alcune questioni esaminate possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi