TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2011-10-12, n. 201101801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2011-10-12, n. 201101801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201101801
Data del deposito : 12 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00725/2010 REG.RIC.

N. 01801/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00725/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2010, proposto da:


G T, rappresentato e difeso dall'avv. I S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi, n. 1;


contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dalla sentenza della Sezione n.115 del 26/01/2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza 14167 del 26/11/2011 resa da questa sezione in accoglimento del ricorso in epigrafe indicato;

Visto l’art.20 cod. proc. amm. sulla obbligatorietà dell’ufficio di verificazione conferito in sede giudiziaria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Roberto Valenti e udito per la parte ricorrente l'Avv. I. Scardina;

Premesso che con la sentenza n.14167/2010, in accoglimento del ricorso per ottemperanza della sentenza resta tra le parti n.115/2009, il Comune di Capaci è stato condannato a “ determinare il quantum del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D.Lgs.vo n. 80 del 31.3.1998, sottoponendo alla parte ricorrente una proposta di accordo sulla determinazione dell'indennizzo ” da formulare secondo i seguenti criteri: formulata seguendo i criteri seguenti:

“ 1) Non si terrà conto delle voci di cui alle lettere sub a), b) e d) in quanto il danno indicatovi non costituisce, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. conseguenza immediata e diretta dell’atto illegittimo, né del comportamento dell’Amministrazione. In particolare, riguardo al contributo POR, quand’anche si configurasse, non come danno emergente certo – come erroneamente ritiene il ricorrente – bensì quale perdita di chance, ugualmente dovrebbe sussistere il nesso di c.d. causalità giuridica, cioè l’essere anche in questo caso il danno, conseguenza diretta ed immediata dell’agire dell’Amministrazione ( fra le tante, Cassazione civile , sez. lav., 10 gennaio 2007 , n. 238 ). Questa limitazione - normativamente prevista nell'art. 1223 c.c. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata. “

“2) La voce c) può computarsi in via equitativa ex art.1226 cod. civ., subordinatamente alla reale fattibilità dell’opificio ( di cui sembra dubitare il ricorrente ) e comunque con riferimento alle differenze di costi riscontrabili nel periodo dalla formazione del silenzio-assenso – alla data di presumibile avvio dei lavori”

Ritenuto che con la predetta sentenza n.14167/2010 è stato altresì, su richiesta di parte, nominato un Commissario ad Acta, individuandolo nel Direttore Generale dell’Assessorato regionale alle attività produttive, affinché lo stesso provveda in via sostitutiva in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato in sentenza all’Amministrazione;

Considerato che il Commissario ad Acta, accertata l’infruttuoso decorso del termine, si è insediato nell’ officium conferito ai fini dell’esecuzione della predetta sentenza;


Vista l’istanza pervenuta l’01/08/2011 prot.566 con cui il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale alle attività produttive, n.q. di Commissario ad Acta, ha rappresentato alcune criticità in ordine agli adempimenti istruttori da eseguire per portare a termine l’esecuzione del decisum e dell’ officium ricevuto con la sentenza cit., atteso che la materia di che trattasi, investendo competenze in ordine alla valutazione di costi e analisi di computi metrici, meglio si attaglia alla competenza di altro ramo dell’Amministrazione regionale;

Ritenute condivisibili le osservazioni del già nominato Commissario ad acta , e di dover quindi procedere alla sostituzione dello stesso;

Ritenuto quindi, previa revoca della precedente nomina, di poter nominare quale nuovo Commissario ad acta –in ragione della specifiche competenze necessarie per l’esecuzione della sentenza in parola – il Direttore Generale dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ai necessari adempimenti entro il successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notifica –se anteriore- della predetta ordinanza;

Vista la documentazione versata alla presente adunanza camerale dal procuratore del ricorrente e ritenute condivisibili le osservazioni in ordine alla individuazione del riferimento temporale per la determinazione dei costi (sia di costruzione che di impiantistica) da prendere a riferimento per la formulazione della proposta indennitaria, di cui il nuovo Commissario ad acta , ai sensi dell’art.114 c.p.a., dovrà tenere contro nell’espletamento dell’ufficio;

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