TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-24, n. 202300042
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00042/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Cuccu in Cagliari, via Cugia n. 43;
contro
Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati F R, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del diniego di rinnovo del contratto di concessione in uso del chiosco e degli impianti sportivi ubicati nella frazione di Bindua, comunicato con nota prot.0048114 del 14 dicembre 2017, adottato dal dirigente del III Settore Ufficio Patrimonio del Comune di Iglesias;
- della delibera della Giunta Municipale n.175 del 7 giugno 2018;
- della nota prot. 0038102/18 del 4 settembre 2018 adottata dal dirigente III Settore Ufficio Patrimonio del Comune Iglesias;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Iglesias n.2783 del 24 ottobre 2019 avente ad oggetto: “ avvio procedura di evidenza pubblica concessione in gestione strutture ed aree pubbliche per finalità commerciali ”;
- del Bando di gara per “ l’affidamento della concessione in gestione di alcuni chioschi ed aree ubicate in città e frazioni – suddivisi per lotti economici ”, per la sola parte inerente il “ Lotto n.4 - immobili denominati impianti sportivi frazione Bindua, con annesso chiosco ”;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Iglesias n.2883 del 6 novembre 2019 di rettifica della determinazione n. 2783/19;
- del Bando di gara rettificato, Selezione pubblica per “ l’affidamento della concessione in gestione di alcuni chioschi ed aree ubicate in città e frazioni – suddivisi per lotti economici ”, per la sola parte inerente “ immobili denominati impianti sportivi frazione Bindua, con annesso chiosco ”;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Iglesias n.3197 del 2 dicembre 2019, procedura di selezione - nomina Commissione;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Iglesias n. 3525 del 17 dicembre 2019, approvazione verbali di gara, graduatoria e aggiudicazione definitiva;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias e di M P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. L C, con il presente ricorso, notificato il 21 gennaio 2020 e depositato il 6 febbraio 2020, ha impugnato il diniego di rinnovo, da parte del Comune di Iglesias e in suo favore, della concessione in gestione del chiosco e degli impianti sportivi situati all’interno della Pineta di Bindua. Ha anche impugnato gli atti, indicati in epigrafe, relativi alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione in gestione, da parte del Comune di Iglesias, fra gli altri lotti, di quello costituito, appunto, dal chiosco e dagli impianti sportivi ricadenti nella Pineta di Bindua;procedura conclusasi con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2019, anch’essa oggetto d’impugnazione, di affidamento al sig. M P della concessione del suddetto lotto.
A tal fine il ricorrente ha esposto di aver partecipato ad un’analoga selezione, indetta nel 2007 dal Comune di Iglesias per la concessione in uso dei suddetti beni immobili, aggiudicandosela.
Ha altresì esposto che il contratto di concessione era stato sottoscritto il 4 febbraio 2008, ma che solo il 12 luglio 2012 gli erano state consegnate le strutture, successivamente da lui rese funzionali con lavori di adeguamento e previo allaccio alla rete elettrica.
La durata del contratto era stata convenuta in dieci anni e quindi il rapporto contrattuale sarebbe dovuto scadere nel 2018 oppure nel 2022 (facendolo decorrere dal momento dell’asserita effettiva consegna dei beni).
In data 27 ottobre 2017, il ricorrente, onde evitare la scadenza del contratto, ai sensi degli artt. 9 del contratto e 3 del capitolato, aveva presentato istanza di rinnovo contrattuale.
Trascorsi trenta giorni dalla predetta istanza, il Comune di Iglesias non aveva “ricusato” tale espressa richiesta, con la conseguenza che ai sensi dei sopra citati articoli, la domanda di rinnovo doveva considerarsi accolta.
Successivamente ai detti trenta giorni, però, il Comune, con nota dirigenziale del 14 dicembre 2017, aveva negato il rinnovo del contratto con la motivazione che l’art. 3 del capitolato lasciava al Comune una facoltà e non un obbligo di rinnovo contrattuale, senza tuttavia prendere posizione sul fatto che tale facoltà potesse esercitarsi solo entro i termini previsti dal contratto per accettare o meno la richiesta di rinnovo.
Il ricorrente aveva riscontrato a sua volta la predetta comunicazione con lettera a/r del 18 gennaio 2018, evidenziando che l’art. 9 del contratto e l’art. 3 del capitolato prescrivevano che “ il contratto deve essere sempre formalmente riproposto dalla parte interessata almeno 30 giorni prima della scadenza ” e che la richiesta “ si intende accolta se non ricusata per qualsiasi motivo dal Comune di Iglesias entro 30 giorni dal suo ricevimento ”.
In aggiunta, il ricorrente ha esposto che il Comune di Iglesias, con Delibera della Giunta n. 175 del 7 giugno 2018, conosciuta per il tramite della nota dirigenziale del 4 settembre 2018, facendo applicazione della L. 27 febbraio 2017, n. 19, aveva sospeso l’applicazione del d.lgs. n. 59 del 2010, di recepimento della direttiva Bolkestein , a tutte le concessioni demaniali comunali in essere in scadenza nel corso del 2018, le quali quindi erano state prorogate fino al 31 dicembre 2018. Dunque, con nota dirigenziale del 4 settembre 2018, il Comune aveva comunicato al ricorrente che per effetto della delibera della Giunta sopra citata n. 175 del 2018, il contratto in questione sarebbe scaduto automaticamente il 31 dicembre 2018.
Tuttavia, secondo il ricorrente, tale delibera di Giunta non potrebbe essergli opposta, in quanto essa andrebbe riferita ai contratti o alle concessioni in scadenza nel corso del 2018, mentre, nel caso specie, il contratto si sarebbe già da prima automaticamente rinnovato fino al 2018, oppure fino al 2022 (prendendo in considerazione il momento della effettiva consegna degli immobili).
Ne seguirebbe l’illegittimità della determinazione n. 2783 del 24 ottobre 2019, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2883 del 6 novembre 2019, con la quale era stata indetta la procedura di selezione pubblica per la concessione in gestione di tutta una serie di immobili e chioschi ad uso commerciale, tra cui anche quelli a lui concessi in uso, ricompresi nel lotto indicato come “Lotto n.4” ubicato in Frazione Bindua.
All’esito di tale procedura, con determina n. 3525 del 17 dicembre 2019, il dirigente del III Settore patrimonio, aveva assegnato dunque a M P, odierno controinteressato, il chiosco e gli immobili condotti dal ricorrente.
In data 27 dicembre 2019 il ricorrente aveva intimato e diffidato il Comune di Iglesias, nonché il dirigente del Settore programmazione e territorio, di sospendere con effetto immediato la procedura attinente la concessione relativa al chiosco e agli altri immobili siti in Frazione Bindua (“Lotto n.4” del bando), diffidandoli ad annullare in autotutela la detta procedura per la sola parte inerente il “Lotto 4”, senza che tuttavia il Comune provvedesse in tal senso.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che i predetti provvedimenti siano del tutto illegittimi, e formula i seguenti motivi di diritto: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del contratto di concessione del 04.02.2008 e dell’art. 3 del capitolato speciale;violazione di legge art. 1342 c.c.;violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28 e 42 l. 392/78;violazione e falsa applicazione di legge ex art.