TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201900683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201900683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900683
Data del deposito : 29 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2019

N. 00683/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2006, proposto da
D M A, C D M, M D M, L D M, A D M, rappresentati e difesi dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso Segreteria Tar;



contro

E.R.S.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;



nei confronti

D M M non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
D M M, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso Segreteria Tar;



per l'annullamento

della delibera n. 8674/05 – di revoca della delibera n.7412/98 assegnazione terreno agricolo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della E.R.S.A.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 marzo 2019 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con atto notificato in data 17/1/2006, il ricorrente – assegnatario di un appezzamento di terreno dell'estensione di H. 0.34.74 in virtù della delibera n. 7412 del 16/12/1998 dell'ERSAC, già da lui detenuto e coltivato — ha impugnato la delibera n. 8674 del 14/6/2005 con cui l'Ente ha disposto la revoca della precedente delibera di assegnazione essendo venuto meno il vincolo di complementarietà tra detto fondo e l’altro appezzamento di terreno, già trasferito in precedenza al Di Maio, attesa l’alienazione di quest’ultimo a terzi in sede di espropriazione forzata immobiliare.

Adduce a fondamento del proposto gravame, l'avvenuto perfezionamento del trasferimento del cespite come tale preclusivo della successiva verifica in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, nonché la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, l'incongruenza dell'istruttoria che avrebbe omesso di accertare la persistenza del vincolo di complementarietà tra il fondo di cui alla delibera revocata e quello in precedenza a lui trasferito con atto pubblico del 19/2/1965 ed, infine, la contraddittorietà della motivazione poiché i presupposti posti a base della censurata delibera di revoca, pur preesistendo alla delibera di assegnazione del fondo (ora revocata), non erano stati ritenuti ostativi all'assegnazione medesima .

Si è costituita l’amministrazione resistente insistendo per l’infondatezza delle censure proposte e, quindi, chiedendo il rigetto del gravame.

È intervenuto in giudizio anche D M M, acquirente del primo cespite assegnato al ricorrente, onde evidenziare il carattere pregiudizievole del provvedimento impugnato per la continuazione dell’attività agricola svolta su entrambe le unità immobiliari.

All’udienza del 27.3.2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

L'assegnazione dei terreni ex art. 21 della legge di riforma fondiaria n. 841 del 21-10-50 si configura quale "concessione-contratto" trovando il suo fondamento in un provvedimento amministrativo e la disciplina di diritti e doveri tra le parti in un contratto avente natura accessoria (TAR Puglia - Lecce sent. n. 357/86).

Va da sé, pertanto, che l'Amministrazione possa agire a tutela del rapporto de quo sia utilizzando i propri poteri pubblicistici, sia ricorrendo alle normali regole del diritto privato.

Occorre tuttavia rilevare come l'art. 10 della L. 30-04-76 n. 386 abbia previsto la

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