TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-01-22, n. 201400792
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Testo completo
N. 00792/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07444/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7444 del 1996, proposto da:
N A, Giovanni D'Innocenzo, G E, L T, rappresentati e difesi dall'avv. M D, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, via Conca D'Oro, n.184/190 - Pal. D;
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
Capo della Polizia di Stato;
per l'annullamento
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-E/R1 del 1° settembre 1995 che ha disposto l’inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di perito tecnico capo del nuovo ruolo ad esaurimento dei periti tecnici della Polizia di Stato a partire dal 1° settembre 1995;
- del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, attuativo dell’art. 3 della l. 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, limitatamente alle disposizioni relative al personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 novembre 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso originariamente proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, poi riassunto innanzi a questo Tribunale per effetto della decisione del Consiglio di Stato 20 maggio 1996, n. 628, resa su regolamento di competenza, i ricorrenti interpongono azione impugnatoria avverso il decreto del Capo della Polizia n. 333-E/R1 del 1° settembre 1995, che ha disposto l’inquadramento dei medesimi nella qualifica di perito tecnico capo del nuovo ruolo ad esaurimento dei periti tecnici della Polizia di Stato, a partire dal 1° settembre 1995.
Tanto ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, attuativo dell’art. 3 della l. 6 marzo 1992, n. 216, che ha riordinato le carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
Al riguardo, i ricorrenti, illustrate le modifiche che il d.lgs. n. 197 del 1995 ha apportato alla precedente normativa regolatrice della loro posizione economica e giuridica e sottoposte le stesse a confronto con quelle che hanno caratterizzato il riordino dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, sostengono che le novelle si pongono in contrasto con la legge delega n. 216 del 1992, e, in particolare, con il principio da essa recato relativo alla necessaria perequazione tra i ruoli omologhi del personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
Pertanto i ricorrenti deducono avverso gli atti gravati le censure di violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., dei principi generali in materia di pubblico impiego e della l. 6 marzo 1992, n. 216.
Le doglianze dei ricorrenti si dirigono in particolare avverso le limitazioni introdotte dall’art. 15 del d.lgs. 197/1995 all’avanzamento di carriera del personale della Polizia di Stato fatto transitare dallo stesso decreto nel ruolo a esaurimento della qualifica di perito tecnico capo, che i ricorrenti medesimi non riscontrano nella corrispondente qualifica dell’Arma dei Carabinieri.
Secondo i ricorrenti tali limitazioni, tenuto conto dell’analogia delle mansioni svolte, della legittima aspirazione degli interessati a realizzare lo sviluppo di carriera, della circostanza che per i marescialli dei Carabinieri non è previsto un ruolo a esaurimento, integrerebbero una lesione dei principi costituzionali, tra cui in primis il principio di parità di trattamento, oltre che dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. 198/1995.
A sostegno della tesi i ricorrenti rammentano che il principio dell’equiparazione della posizione giuridica e economica del personale della Polizia di Stato a quello delle corrispondenti qualifiche dell’Arma dei Carabinieri è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 12 giugno 1991, n. 277 e dalla giurisprudenza amministrativa sulla scorta della stretta attinenza delle rispettive funzioni.
Analoghe doglianze vengono avanzate dai ricorrenti in relazione alle previste modalità per il passaggio dei vice revisori e revisori nella qualifica di vice perito tecnico, che non è automatico bensì subordinato all’obbligo di frequenza di un corso straordinario della durata di tre mesi, non previsto per alcun altro ruolo.
Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, i ricorrenti in via principale domandano l’annullamento del decreto legislativo n. 197 del 1995 e dei relativi atti attuativi, in via subordinata domandano la sospensione dell’odierno procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la pronunzia di illegittimità costituzionale delle disposizioni per cui è causa.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’interno.
Con decreto presidenziale 23 aprile 2012, n. 7564 il ricorso è stato dichiarato perento.
Con decreto presidenziale 20 giugno 2013, n. 14421 il decreto di perenzione è stato revocato, disponendosi la reiscrizione del ricorso nel ruolo del merito.
La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 novembre 2013.
2. Il ricorso è infondato.
3. Ai fini