TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-03, n. 201700010
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Pubblicato il 03/01/2017
N. 00010/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2015, proposto da:
H L, rappresentata e difesa dall'avvocato C F C.F. FRCCSL69R46E783R, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ancona, in data 15.05.2015 e conosciuto in data 26.05.2015, a seguito di notifica effettuata dalla Questura di Ancona, Ufficio Immigrazione e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la ricorrente, cittadina cinese, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Ancona ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il provvedimento è stato adottato sul rilievo che la ricorrente "ha a suo carico i seguenti elementi di rilievo penale: Sentenza del 29.1.2015 emessa dal Tribunale di Ancona, per la violazione dell'art. 3 della legge 75 del 78 (reato commesso il 15.2.2013 ad Ancona), che la ha condannata ad anni due di reclusione ed euro 258,00 di multa. Tenuto conto che il reato di sfruttamento della prostituzione rientra nelle ipotesi ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto, in base al combinato disposto di cui agli arti. 4, comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. 286/1998, l'ingresso ed il soggiorno in balia non sono consentiti allo straniero che risulti condannato per reati inerenti alla libertà sessuale, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione. Valutata la situazione familiare e lavorativa: l'interessata non ha legami familiari in Italia, non svolge attività lavorativa e non è più reperibile in questa provincia”
Attraverso tre motivi di ricorso, il ricorrente ha lamentato, in particolare il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, adottato senza valutare il radicamento della ricorrente sul territorio nazionale e utilizzando una motivazione di stile. Inoltre, il provvedimento sarebbe stato adottato in notevole ritardo rispetto ai termini di legge, provocando false aspettative nella ricorrente. Sarebbe altresì inesatta l’affermazione della sua non reperibilità. Lamenta altresì la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ( Testo unico sull’immigrazione ), non essendo stato considerato che la sentenza di condanna è di primo grado e regolarmente appellata, e la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stata adeguatamente valutata la memoria presentata dalla ricorrente ex art. 10 bis legge 241 del 1990.
Il Ministero dell'Interno si è costituto in giudizio, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 300/2015 è stata accolta l’istanza cautelare, alla luce della lunghezza del soggiorno della ricorrente sul territorio nazionale, dell’unicità della condanna, della documentata pendenza di appello relativamente alla stessa e della mancanza di ulteriori elementi relativi alla pericolosità sociale della ricorrente medesima.
Alla pubblica udienza del 20.5.2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato e va respinto.