TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-09-03, n. 202400581
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2024
N. 00581/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2023, proposto da
Angelo Virtu', rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, F G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G C in Bologna, piazza Maggiore, 6;
Ministero dell'Interno-Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
A) dell'Ordinanza sindacale del 23.10.2023 P.G.N. 693345/2023 ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 emanato nei confronti del pubblico esercizio “Osteria la Brace” di Angelo Virtù, del laboratorio artigianale e dell’esercizio di vicinato, posti in via G. Petroni 38/B a firma del Sindaco di Bologna;
B) del Decreto del Questore della Provincia di Bologna, del 16.10.2023 Reg. Dec. 42/2023;
C) del Verbale di accertamento della Polizia Locale di Bologna n. 00113271 del 14.10.2023 per la violazione degli artt. 14 e 29 del regolamento di P.U. PG 1865712011 in relazione alla delibera P.G. 2212212011;
di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, munito di istanza cautelare, Virtù Angelo, titolare delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande del 31.05.2017, del laboratorio artigianale con relativa vendita di alimenti e bevande al minuto, di attività di commercio al dettaglio di tabaccheria e tabella speciale per la rivendita di generi di monopoli del 14.04.2011, nonché di licenza di esercizio di vicinato del 28.6.1997, tutte esercitate nei locali all’insegna “Osteria la Brace” ubicati in Bologna, via Petroni 38/b, ha impugnato l’Ordinanza Sindacale del Comune di Bologna del 23.10.2023 di chiusura dalle 20.00 alla 07.00 del giorno successivo fino al 15.4.2024, il Decreto del Questore della Provincia di Bologna del 16.10.2023 di sospensione di tutte le autorizzazioni per sette giorni dalla notifica del provvedimento, nonché i verbali di accertamento della Polizia Locale di Bologna meglio indicati in epigrafe.
Il decreto questorile di sospensione trova fondamento sulle seguenti circostanze e considerazioni: -dagli atti redatti dal personale della Divisione P.A.S. e della Polizia locale di Bologna è emerso: (i) nella serata del 14.10.2023, alle ore 22.35, gli agenti individuavano avventori che entravano all’interno dei locali in questione prelevando dal frigo da esposizione lattine e bottiglie di birra per poi pagare e uscire dall’esercizio; gli agenti intervenivano ed elevavano sanzione amministrativa ex art. 14 del regolamento di Polizia Urbana; (ii) nella serata del 7.10.2023, alle ore 22.30, gli operatori individuavano avventori che entravano all’interno dei locali acquistando, con le medesime modalità sopra evidenziate, lattine e bottiglie di birra che consumavano in strada; -il gestore, con il proprio comportamento, ha posto in essere una condotta recidiva all’inosservanza delle regole, creando potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, tenuto conto del grande afflusso di persone sulle strade tra via Petroni, Piazza Verdi, Piazza Aldrovandi e via San Vitale, con il rischio che il consumo smodato di sostanze alcoliche per di più con bottiglie di vetro, determini grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; -gli eventi segnalati giustificano la sospensione, ex art. 100 Tulps, dell’attività in questione, al fine di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini in una zona della città particolarmente sofferente a causa del degrado determinato alla presenza di persone dedite all’assunzione smodata di bevande alcoliche facilmente reperibili anche da minorenni che affollano la zona universitaria.
La successiva ordinanza comunale di riduzione dell’orario di apertura, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, risulta fondata sulle seguenti considerazioni: -i controlli effettuati dalla Polizia Locale hanno confermato, nel tempo, l’esistenza di problematiche di sicurezza urbana, attribuibili ad alcune azioni e omissioni poste in essere dal gestore dell’attività di pubblico esercizio in questione, che non svolge alcuna attività di sensibilizzazione della clientela per evitare la diffusione di bevande alcoliche; -il gestore ha violato diverse volte alcune delle principali norme emanate dall’Amministrazione a garanzia della civile convivenza e della sicurezza urbana, in particolare il divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto dopo le 22.00, stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana e gli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza sindacale PG 228958/2012; -la diffusione di bevande alcoliche in bottiglia vendute ai frequentatori delle piazze anche dopo le 22.00 incrementa i problemi legati all’alcol e i problemi di degrado, sicurezza e pericolo legati alla circolazione di bottiglie di vetro; -l’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana prevede l’obbligo dei gestori di pubblico esercizio di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e disturbo alla quiete anche sensibilizzando gli avventori affinché evitino comportamenti da cui possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; - l’inosservanza delle disposizioni comunali richiamate comprova l’oggettivo scarso rispetto, da parte del titolare dell’attività, delle disposizioni con conseguente rischio per gli interessi pubblici tutelati; -è quindi necessario, pur garantendo la