TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309474
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 09474/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05454/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5454 del 2015, proposto da Fratelli Ruggeri Diffusioni Editoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 7;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S F, A G, M A F e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati S F e A G in Roma, via G. Antonelli, 4;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della comunicazione del 25 febbraio 2015 inerente all’esito finale del procedimento amministrativo di cui alla richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del dm 6 agosto 2010 relativa all’impianto fotovoltaico denominato “RUGGERI50KW”, di potenza pari a 49,94Kw, ubicato in località Monterotondo Scalo, identificato con il numero GSE 536185, con la quale è stata respinta la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti in base a una motivazione basata sulla presunta applicabilità dell’art. 43 del D.lgs. 28/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società esponente rappresentava di aver realizzato, nel corso dell’anno 2010, un impianto fotovoltaico, denominato “Ruggeri 50 Kw” e ubicato in località Monterotondo Scalo.
1.1. Tale società, con lettera del 22 dicembre 2010, inviava al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) la formale comunicazione di fine lavori.
1.1.1. La società esponente, in data 16 giugno 2011, chiedeva al GSE l’ammissione ai benefici di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 e al d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia), dichiarando, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver concluso entro il 31 dicembre 2010 l’installazione del predetto impianto e che lo stesso sarebbe entrato in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1.2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio va evidenziato che l’art. 1- septies , del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in legge 13 agosto 2010, n. 129, prevede che “ Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 […] sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 […] Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione ”.
1.3. Il GSE, nella “ Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici ” adottata al fine di applicare le disposizioni del citato art. 1- septies , del d.l. n. 105/2010 e pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 12 novembre 2010, precisava, quanto alla definizione di fine lavori, che “ l’interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell’utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, etc. In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione ”.
1.4. La società esponente, dunque, rappresentava che il GSE, nell’esercizio dei suoi poteri di verifica e controllo, in data 23 giugno 2011 aveva effettuato, congiuntamente all’ENEA, un sopralluogo presso l’impianto “Ruggeri 50 Kw”. Nel corso di tale sopralluogo era stato riscontrato quanto segue “ non è stato installato il previsto trasformatore di separazione galvanica a frequenza industriale, come invece risulta sullo Schema Elettrico Unifilare pervenuto al GSE ”.
1.4.1. Successivamente, la società esponente comunicava al GSE di aver installato tale trasformatore in data 7 luglio 2011.
1.5. Il GSE concedeva alla società esponente un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni in ordine a tale contestazione.
1.5.1. La società esponente, con comunicazione del 14 febbraio 2012, si limitava a evidenziare quanto già rappresentato in precedenza in ordine al fatto che l’installazione del suddetto trasformatore era avvenuta solo in data 7 luglio 2011.
1.6. Il GSE, con nota del 10 aprile 2012, dopo aver considerato che “ durante l’attività di sopralluogo è stata riscontrata l’assenza del trasformatore di isolamento galvanico previsto nel progetto caricato sul portale del GSE in fase di richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/2010; il Soggetto Responsabile ha confermato che solo in data 7 luglio 2011 è stato installato il suddetto trasformatore di isolamento; sulla base di quanto sopra, i lavori di installazione dell’impianto non sono stati conclusi entro il termine ultimo stabilito dall’art. 1 septies della Legge 129/2010, in difformità da quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile e asseverato dal tecnico abilitato ”, comunicava alla società esponente la non ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007.
1.7. La società esponente, dunque, insorgeva avverso la nota del 10 aprile 2012 mediante la proposizione di un primo ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale, lamentandone la illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento.
1.7.1. Il GSE, in seguito all’instaurazione di tale giudizio e precisamente in data 20 giugno 2012, adottava un provvedimento con il quale comunicava alla società esponente “ l’esclusione dalla concessione degli incentivi di competenza del GSE, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data del provvedimento decadenziale del 10 aprile 2012 (prot. GSE/P20120065981), della Società Fratelli Ruggeri Diffusioni Editoriali S.r.l., del Sig. […] , in qualità di Legale Rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla Legge 129/2010, nonché degli altri soggetti previsti dall’art. 43 che, a tal fine, riceveranno successiva specifica comunicazione ”.
1.7.2. La società esponente, quindi, proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione decennale dai benefici previsti dalla legge n. 129/2010.
1.7.3. La Sezione Terza di questo Tribunale, con sentenza n. 8236 dell’11 settembre 2013, rigettava l’intero gravame proposto dalla società esponente affermando, inter alia , che “ la non veridicità della dichiarazione di fine dei lavori trasmessa dalla ricorrente, pertanto, giustifica l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 43 d. lgs. n. 28/2011 ”. Per effetto di tale pronuncia, con la quale veniva confermata la legittimità dei gravati provvedimenti che il GSE aveva adottato nei confronti della società esponente, quest’ultima perdeva la possibilità di accedere ai benefici di cui al c.d. secondo conto energia.
1.8. La società esponente, dopo aver ricevuto, in data 20 giugno 2012, la comunicazione del provvedimento interdittivo adottato dal GSE, con comunicazione del 22 giugno 2012 richiedeva l’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 6 agosto 2010 (c.d. terzo conto energia).
1.8.1. La società esponente non presentava osservazioni e il GSE, in data 25 febbraio 2015, comunicava il rigetto dell’istanza di ammissione ai benefici del c.d. terzo conto energia.
1.8.2. Il GSE, in particolare, con il gravato provvedimento dava conto del fatto che:
- in data 17 dicembre 2014 era stato comunicato alla società esponente, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione ai