TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309474

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309474
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309474
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 09474/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05454/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5454 del 2015, proposto da Fratelli Ruggeri Diffusioni Editoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 7;

contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S F, A G, M A F e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati S F e A G in Roma, via G. Antonelli, 4;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della comunicazione del 25 febbraio 2015 inerente all’esito finale del procedimento amministrativo di cui alla richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del dm 6 agosto 2010 relativa all’impianto fotovoltaico denominato “RUGGERI50KW”, di potenza pari a 49,94Kw, ubicato in località Monterotondo Scalo, identificato con il numero

GSE

536185, con la quale è stata respinta la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti in base a una motivazione basata sulla presunta applicabilità dell’art. 43 del D.lgs. 28/2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società esponente rappresentava di aver realizzato, nel corso dell’anno 2010, un impianto fotovoltaico, denominato “Ruggeri 50 Kw” e ubicato in località Monterotondo Scalo.

1.1. Tale società, con lettera del 22 dicembre 2010, inviava al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) la formale comunicazione di fine lavori.

1.1.1. La società esponente, in data 16 giugno 2011, chiedeva al GSE l’ammissione ai benefici di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 e al d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia), dichiarando, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver concluso entro il 31 dicembre 2010 l’installazione del predetto impianto e che lo stesso sarebbe entrato in esercizio entro il 30 giugno 2011.

1.2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio va evidenziato che l’art. 1- septies , del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in legge 13 agosto 2010, n. 129, prevede che “ Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 […] sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 […] Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione ”.

1.3. Il GSE, nella “ Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici ” adottata al fine di applicare le disposizioni del citato art. 1- septies , del d.l. n. 105/2010 e pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 12 novembre 2010, precisava, quanto alla definizione di fine lavori, che “ l’interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell’utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, etc. In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione ”.

1.4. La società esponente, dunque, rappresentava che il GSE, nell’esercizio dei suoi poteri di verifica e controllo, in data 23 giugno 2011 aveva effettuato, congiuntamente all’ENEA, un sopralluogo presso l’impianto “Ruggeri 50 Kw”. Nel corso di tale sopralluogo era stato riscontrato quanto segue “ non è stato installato il previsto trasformatore di separazione galvanica a frequenza industriale, come invece risulta sullo Schema Elettrico Unifilare pervenuto al GSE ”.

1.4.1. Successivamente, la società esponente comunicava al GSE di aver installato tale trasformatore in data 7 luglio 2011.

1.5. Il GSE concedeva alla società esponente un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni in ordine a tale contestazione.

1.5.1. La società esponente, con comunicazione del 14 febbraio 2012, si limitava a evidenziare quanto già rappresentato in precedenza in ordine al fatto che l’installazione del suddetto trasformatore era avvenuta solo in data 7 luglio 2011.

1.6. Il GSE, con nota del 10 aprile 2012, dopo aver considerato che “ durante l’attività di sopralluogo è stata riscontrata l’assenza del trasformatore di isolamento galvanico previsto nel progetto caricato sul portale del GSE in fase di richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/2010;
il Soggetto Responsabile ha confermato che solo in data 7 luglio 2011 è stato installato il suddetto trasformatore di isolamento;
sulla base di quanto sopra, i lavori di installazione dell’impianto non sono stati conclusi entro il termine ultimo stabilito dall’art. 1 septies della Legge 129/2010, in difformità da quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile e asseverato dal tecnico abilitato
”, comunicava alla società esponente la non ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007.

1.7. La società esponente, dunque, insorgeva avverso la nota del 10 aprile 2012 mediante la proposizione di un primo ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale, lamentandone la illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento.

1.7.1. Il GSE, in seguito all’instaurazione di tale giudizio e precisamente in data 20 giugno 2012, adottava un provvedimento con il quale comunicava alla società esponente “ l’esclusione dalla concessione degli incentivi di competenza del GSE, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data del provvedimento decadenziale del 10 aprile 2012 (prot. GSE/P20120065981), della Società Fratelli Ruggeri Diffusioni Editoriali S.r.l., del Sig. […] , in qualità di Legale Rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla Legge 129/2010, nonché degli altri soggetti previsti dall’art. 43 che, a tal fine, riceveranno successiva specifica comunicazione ”.

1.7.2. La società esponente, quindi, proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione decennale dai benefici previsti dalla legge n. 129/2010.

1.7.3. La Sezione Terza di questo Tribunale, con sentenza n. 8236 dell’11 settembre 2013, rigettava l’intero gravame proposto dalla società esponente affermando, inter alia , che “ la non veridicità della dichiarazione di fine dei lavori trasmessa dalla ricorrente, pertanto, giustifica l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 43 d. lgs. n. 28/2011 ”. Per effetto di tale pronuncia, con la quale veniva confermata la legittimità dei gravati provvedimenti che il GSE aveva adottato nei confronti della società esponente, quest’ultima perdeva la possibilità di accedere ai benefici di cui al c.d. secondo conto energia.

1.8. La società esponente, dopo aver ricevuto, in data 20 giugno 2012, la comunicazione del provvedimento interdittivo adottato dal GSE, con comunicazione del 22 giugno 2012 richiedeva l’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 6 agosto 2010 (c.d. terzo conto energia).

1.8.1. La società esponente non presentava osservazioni e il GSE, in data 25 febbraio 2015, comunicava il rigetto dell’istanza di ammissione ai benefici del c.d. terzo conto energia.

1.8.2. Il GSE, in particolare, con il gravato provvedimento dava conto del fatto che:

- in data 17 dicembre 2014 era stato comunicato alla società esponente, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione ai benefici del c.d. terzo conto energia;

- per effetto del provvedimento interdittivo del 10 giugno 2012, nonché della citata sentenza n. 8236/2013 passata in giudicato, non poteva essere riconosciuta, per un periodo di dieci anni decorrente dal 10 aprile 2012, alcuna forma di incentivazione di competenza del GSE;

- l’impianto di proprietà della società esponente era entrato in esercizio successivamente al 31 maggio 2011, data ultima per l’accesso alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 6 agosto 2010.

2. La società esponente, con la proposizione del presente ricorso, affidato a tre distinti motivi, insorgeva avverso il provvedimento negativo adottato dal GSE in data 25 febbraio 2015, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne chiedeva l’annullamento, in uno con l’accertamento dell’invocato diritto ad accedere agli incentivi del c.d. terzo conto energia.

2.1. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione di legge. Errata applicazione dell’art. 43, comma 2, del D.lgs. 28/2011. Inapplicabilità ratione temporis ed illegittimità costituzionale. Eccesso di potere ”.

In particolare, con tale mezzo di gravame veniva contestata la falsa applicazione, ad opera del GSE, dell’art. 43 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in ragione della sua applicazione retroattiva.

Va brevemente ricordato che tale norma, nella versione vigente al momento dei fatti di causa, prevedeva che laddove fosse accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico non fossero stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, il GSE era tenuto a rigettare l’istanza di ammissione ai benefici e a disporre l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento.

La società ricorrente si lamentava del fatto di essere stata raggiunta dalla sanzione prevista dalla suddetta previsione normativa – ossia, l’esclusione decennale dagli incentivi energetici di competenza del GSE – per la formale dichiarazione di fine lavori del 22 dicembre 2010, resa quando ancora l’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011 non era entrato in vigore.

La società ricorrente, quindi, contestava la violazione del principio di irretroattività della legge, nonché del principio del favor rei , sulla scorta dell’invocato carattere sostanzialmente afflittivo della misura interdittiva in questione.

2.1.1. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “ Illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.lgs. 28/2011 ”.

In particolare, con tale mezzo di gravame veniva prospettata l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione del fatto che lo stesso faceva applicazione di una norma, quale l’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011, asseritamente in contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, 76 e 117, comma 1, della Costituzione.

2.1.2. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Violazione di legge ”.

In particolare, con tale mezzo di gravame veniva contestata la lesione delle garanzie partecipative della società ricorrente, prospettando che il GSE non avesse provveduto a comunicare, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il c.d. preavviso di rigetto prima dell’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso in esame.

2.2. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico si costituivano in giudizio per resistere al presente ricorso.

2.3. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, con memoria depositata in data 3 luglio 2015, eccepivano innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessi dal presente giudizio.

I predetti Ministeri, inoltre, eccepivano anche l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in ragione della tardività delle censure in esso articolate alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. 8236/2013.

I Ministeri resistenti eccepivano, altresì, l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011 per carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Più in dettaglio, una eventuale declaratoria di incostituzionalità della suddetta norma non avrebbe spiegato alcun effetto sulla fattispecie in esame, posto che con il gravame proposto non si contestava la legittimità del provvedimento interdittivo decennale previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011 (che opera quale atto presupposto), bensì unicamente quella del provvedimento con il quale il GSE ha rigettato l’istanza di ammissione ai benefici di cui al terzo conto energia.

Del pari, i Ministeri resistenti eccepivano anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso in quanto, indipendentemente dalla intervenuta comunicazione alla società ricorrente, da parte del GSE, del c.d. preavviso di rigetto, nel caso di specie troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990, stante la natura vincolata del gravato provvedimento, correlata anche alla adozione di un precedente provvedimento interdittivo, la cui legittimità è stata accertata con sentenza passata in giudicato.

2.4. La società ricorrente, con memoria depositata in data 13 marzo 2023, controdeduceva alle eccezioni sollevate dai Ministeri resistenti e insisteva per l’accoglimento del presente gravame.

Oltretutto, evidenziava che nelle more del giudizio l’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011 era stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 51/2017 della Corte costituzionale. Con tale decisione, in particolare, era stata accertata la contrarietà di tale disposizione normativa con l’art. 76 della Costituzione in relazione all’art. 2, lett. c) , della legge delega n. 96/2010.

Quanto al terzo motivo di ricorso e alla invocata violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, la società ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto alcun preavviso di rigetto da parte del GSE. In ordine a tale profilo di doglianza, la società ricorrente contestava la valenza probatoria del documento n. 2 della produzione del GSE del 3 marzo 2023, contenente:

- uno screenshot tratto dalla pagina web del sito Internet di Poste Italiane S.p.A. che consente la ricerca delle spedizioni mediante l’inserimento del numero di raccomandata;

- la cronologia della corrispondenza e-mail intercorsa internamente al GSE con riguardo alla verifica dell’avvenuta ricezione della comunicazione del c.d. preavviso di rigetto da parte della società Fratelli Ruggeri Diffusioni Editoriali a r.l., come si evince dall’oggetto delle e-mail del 22 e 23 gennaio 2015.

In proposito, la società ricorrente evidenziava che nessuna ricevuta di invio, né cartolina di ricezione, risulta prodotta in giudizio dal GSE, con la conseguenza che non risulterebbe dimostrato che il tracciamento della spedizione indicato nella schermata tratta dalla pagina web del sopra citato sito postale sia riconducibile a una comunicazione inviata alla società ricorrente.

2.5. Il GSE, con memoria depositata in data 14 marzo 2023, eccepiva l’infondatezza del proposto gravame.

In particolare, con riferimento al terzo motivo di ricorso, il GSE evidenziava di aver comunicato alla società ricorrente il c.d. preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione agli incentivi del c.d. terzo conto energia, verificando attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. che la comunicazione fosse stata correttamente recapitata all’indirizzo comunicato dal soggetto responsabile sul portale del GSE. Veniva, altresì, dichiarato che “ attraverso tale monitoraggio, è emerso che la comunicazione del 17 dicembre 2014 (numero di raccomandata n. 14837952196) di preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione alle tariffe del Terzo Conto Energia è stata consegnata alla società Fratelli Ruggeri in data 3 febbraio 2015 ”.

In proposito, il GSE eccepiva anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso stante l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990 in ragione della natura vincolata del provvedimento impugnato.

2.6. La società ricorrente, con memoria depositata in data 22 marzo 2023, replicava alle avverse eccezioni e insisteva per l’accoglimento del ricorso.

2.7. Il GSE, con memoria depositata in data 24 marzo 2023, replicava a sua volta alle controdeduzioni della società ricorrente e insisteva per l’accoglimento delle formulate eccezioni, instando per la reiezione del ricorso. In particolare, con riferimento alla eccezione di infondatezza del terzo motivo di ricorso, veniva precisato che con sentenza n. 4485 del 3 febbraio 2020 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, è stata riconosciuta la rilevanza probatoria della tracciatura della raccomandata sul sito di Poste Italiane , trattandosi di un “ documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ”.

2.8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione, vista anche l’istanza di passaggio in decisione sulla base degli scritti in atti depositata dal GSE.

3. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione all’uopo sollevata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di tali Ministeri, disponendone l’estromissione dal giudizio in quanto in esso impropriamente evocati. Infatti, la società ricorrente ha impugnato esclusivamente un provvedimento adottato dal GSE e non anche atti e provvedimenti riferibili alle predette amministrazioni ministeriali.

4. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.

5. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente contesta la falsa applicazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011, non risulti meritevole di accoglimento.

In proposito, giova rammentare che la società ricorrente si duole, essenzialmente, del fatto di non aver potuto accedere agli incentivi del c.d. terzo conto energia per essere stata illegittimamente destinataria della sanzione prevista dall’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011– ossia, l’esclusione decennale dagli incentivi energetici di competenza del GSE – a causa della dichiarazione di fine lavori del 22 dicembre 2010 resa al GSE – e non risultata corretta – quando ancora l’art. 43 del d.lgs. n. 28/2011 non era entrato in vigore.

Da ciò, la società ricorrente farebbe discendere l’illegittimità del gravato provvedimento per violazione del principio di irretroattività della legge e del principio del favor rei .

5.1. Tale motivo di ricorso risulta infondato in quanto i profili di illegittimità che con esso vengono contestati in relazione al gravato provvedimento di esclusione dagli incentivi del c.d. terzo conto energia, non afferiscono al proprium di tale ultimo provvedimento, ma appuntano, in sostanza, sulla asserita illegittimità di un precedente provvedimento – ossia quello adottato dal GSE in data 20 giugno 2012, con il quale è stata disposta, a carico della società ricorrente, “ l’esclusione dalla concessione degli incentivi di competenza del GSE, per un periodo di 10 anni ” – già impugnato in un distinto e pregresso giudizio mediante la proposizione di uno specifico atto di motivi aggiunti. Tale gravame è stato, poi, ritenuto infondato da questo Tribunale, con susseguente reiezione del ricorso come statuito con la sentenza n. 8236/2013, successivamente passata in giudicato.

5.2. Nel caso di specie, in particolare, si è formato un giudicato sfavorevole (c.d. giudicato di reiezione) per la società ricorrente in ordine alla legittimità del provvedimento adottato dal GSE in data 20 giugno 2012. Di conseguenza gli effetti di tale provvedimento sono divenuti definitivi e irretrattabili inter partes per intervenuta formazione del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., stante la natura di sentenza di merito della richiamata decisione n. 8236/2013.

5.3. Vale ancora osservare che se è vero che, in linea di principio e con riferimento alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, nel giudizio di impugnazione il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai motivi di doglianza proposti dalla parte ricorrente, quale conseguenza del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. e 2907, comma 1, cod. civ. – operante anche nel processo amministrativo sulla scorta del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a. – le conseguenze processuali e sostanziali divergono a seconda del caso in cui la res iudicata acceda a una decisione di accoglimento del ricorso (che comporta l’annullamento del provvedimento gravato) ovvero a una decisione di rigetto (che determina la conferma della legittimità del provvedimento impugnato).

5.4. Invero, con riferimento alle decisioni di rigetto del ricorso, il giudicato di reiezione copre sia il dedotto sia il deducibile, con la conseguenza che resta preclusa alla parte sostanziale la possibilità di proporre nuovi motivi per contestare, magari sotto diversi profili, la legittimità del provvedimento coperto da tale tipologia di res iudicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 475 del 12 ottobre 1967). Peraltro, nel caso di specie, la possibilità di contestare la legittimità del provvedimento adottato dal GSE in data 20 giugno 2012 risulta anche preclusa alla luce del fatto che il relativo termine decadenziale di impugnazione è ampiamente decorso. Se fosse possibile rimettere in discussione la legittimità del provvedimento interdittivo in questione, si darebbe luogo a un illegittimo aggiramento dei termini processuali, con lesione dei principi di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici amministrativi.

5.5. A ciò deve, inoltre, aggiungersi che laddove venga successivamente rimessa in discussione la legittimità di un provvedimento coperto da un giudicato di reiezione attraverso la concreta proposizione di un ricorso giurisdizionale, resterebbe comunque preclusa al giudice, in forza del divieto di bis in idem , la possibilità di pronunciarsi nuovamente su tale questione. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha, a più riprese, affermato che “ Anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 comma 1, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 6281 del 7 novembre 2018).

5.6. Nella presente controversia, sebbene la società ricorrente abbia formalmente impugnato un provvedimento diverso da quello coperto dal richiamato giudicato di rigetto, i motivi di doglianza articolati con il primo mezzo di gravame del ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in una rinnovata critica della legittimità di un provvedimento, quale quello di interdizione decennale dagli incentivi energetici di competenza del GSE, che funge da vincolo amministrativo per il successivo operato del GSE in relazione al rapporto amministrativo con la società ricorrente.

5.6.1. A deporre in tal senso vi è, innanzitutto, la circostanza per cui nel gravato provvedimento il GSE ha testualmente premesso che “ con comunicazione del 17/12/2014 (prot. GSE/P20140184919) il GSE disponeva il diniego dell’istanza di incentivazione ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, avendo rilevato, in particolare, che per effetto del provvedimento interdittivo del 20/06/2012, nonché della Sentenza N. 08236/2013 con la quale il

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