TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-04-10, n. 201901003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-04-10, n. 201901003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201901003
Data del deposito : 10 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2019

N. 01003/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01304/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D’Aleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L Salvatore Infantino, sito in Palermo nella Via Marchese di Villabianca n.54;



contro

il MINISTERO DELL'INTERNO e la QUESTURA DI CALTANISSETTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;



per l'annullamento

- del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico presentato al Questore di Caltanissetta per il tramite del Dirigente del Commissariato di Gela e protocollato in data 12-02-2013, con il quale veniva impugnato il provvedimento del richiamo scritto irrogato dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Gela dott.G. Cravana in data 24-01-2013 prot. Catg bl/a Gab.

nonché

- per il risarcimento del danno causato alla carriera, alla professionalità e alla reputazione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caltanissetta e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, -OMISSIS-ha esposto che con nota cat.B.1/a Gab. del 15/12/2012 veniva contestato al ricorrente il seguente addebito:

a) in data 12-12-2012 alle ore 12.00 si era reso responsabile di avere parcheggiato nella via -OMISSIS-"di traverso sul lato sinistro della carreggiata", in un tratto di strada provvisoriamente chiuso al transito per rifacimento del manto stradale "e quindi in mezzo agli operai e ai mezzi carichi di bitume" con conseguente pessimo messaggio di sfrontatezza e illegalità che l'autovettura della Polizia di Stato, così parcheggiata, diffondeva nella cittadinanza;

b) dalla relazione di servizio del Sovr.te -OMISSIS- appositamente richiesta con riguardo ai compiti affìdati al ricorrente per la giornata del 12/12/2012 emergeva che il ricorrente, recatosi presso il locale Tribunale per ritirare dei reperti alle ore 9,45, aveva fatto ritorno in Commissariato alle ore 12.45 e si era, dunque, assentato dall’ufficio, “per un tempo estremamente sproporzionato rispetto ai tempi richiesti dai compiti svolti perché si era recato nel bar di via Palazzi, luogo questo, assolutamente distante dal percorso che doveva fare per rientrare in commissariato, proveniente dal Tribunale”;

c) tali comportamenti implicavano la trasgressione prevista dall’art.3 n.2 del D.p.r. n. 737/1981 e, pertanto, invitava il ricorrente a dare le proprie giustificazioni;

- di avere trasmesso le proprie controdeduzioni;

- che in data 24-0l-2013 veniva notificato il provvedimento del 21/01/2013 con il quale, valutate le giustificazioni del ricorrente, il Dirigente del Commissariato di P.S. di Gela gli irrogava la sanzione del richiamo scritto;

- di avere proposto ricorso gerarchico al Questore di Caltanissetta il 12/02/2013 rimasto senza riscontro.

1.2. Il gravame è affidato a otto motivi di ricorso con i quali il ricorrente, in sintesi, deduce i vizi di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dello sviamento della causa tipica nonché di violazione e falsa applicazioni di varie disposizioni di legge tra cui l’art. 1 del D.p.r. n.737/1981; l'art.3 n.2 del d.p.r. n.737/1981; il combinato disposto dell’art.13 del D.p.r. n.737/1981 con gli artt. 23 e 103; del D.p.r. n.3/1957; l'art.l5 del d.p.r. n.3/1957 e l'art.361 c.p.

1.3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate con atto di mera forma. Successivamente la difesa erariale ha depositato documentazione.

1.4. In data 21/11/2013 il ricorrente ha depositato un atto di ricusazione dell’intero collegio deputato a decidere sull’istanza cautelare in quanto i magistrati componenti avevano già adottato un’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare (n.670/2013) in margine ad altro ricorso iscritto al n.176912013 r.g. della Prima Sezione vertente tra le medesime parti ed avente per oggetto il rapporto di impiego del ricorrente.

1.5. Con ordinanza n.762 del 26/11/2013 è stata respinta la

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