TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-24, n. 202408212
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 08212/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12651/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12651 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
IN VIA PRINCIPALE
Per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sent. n. -OMISSIS- del 31.03.2023 (all. 1), notificata a mezzo p.e.c. in data 26.04.2023 (all. 2), non appellata e passata in giudicato (all. 3) e per la dichiarazione di nullità del provvedimento elusivo del giudicato adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale militare, prot. M_D AB05933 REG2023 -OMISSIS-del 10.07.2023, notificato a mezzo p.e.c. in data 10.07.2023 (all. 4).
IN VIA SUBORDINATA
Per l'impugnativa e l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale militare, prot. M_D AB05933 REG2023 -OMISSIS-del 10.07.2023, notificato a mezzo p.e.c. in data 10.07.2023 (all. 4);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, che aveva annullato il provvedimento dell’8 aprile 2019 con cui l’Amministrazione aveva rigettato la sua istanza per il transito, ai sensi dell’art. 955, comma 2, ultima parte, d.lgs. 15.03.2010, n. 66, nel servizio permanente quale militare permanentemente non idoneo in modo parziale. La medesima pronuncia aveva annullato, altresì, il verbale n. -OMISSIS-del 04.07.2019 che ascriveva l’infermità riportata dal ricorrente alla “TABELLA A 8^ CATEGORIA”.
Espone in fatto:
- di essere stato militare in servizio dal 2015 al 2019 nell’Esercito Italiano, come volontario in ferma prefissata per quattro anni, con l’incarico di “fuciliere” e col grado di Caporal maggiore;
- che in data 04.10.2016, durante il servizio svolto in una esercitazione militare, aveva riportato la lussazione della spalla sinistra, che il Dipartimento Militare di Medicina legale di Milano aveva riconosciuto essere dipendente da causa di servizio;
- che in data 24.10.2018, tenuto conto che la lesione riportata alla spalla era sussumibile nella categoria 4ª, n. 8, della tabella A del D.P.R. n. 834/1981 (“lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali che ledono notevolmente le funzioni di un arto”) ha proposto istanza ai sensi dell’art. 955, c. 2, ultima parte, d.lgs. 66/2010;
- di aver proposto, avverso il rigetto della suddetta istanza, ricorso giurisdizionale, accolto dalla sentenza ottemperanda, che ha ritenuto “ soddisfatte entrambe le condizioni richieste dall’art. 955, c.o.m ”;
- che l’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, con provvedimento del 10.07.2023, aveva disatteso il precetto conformativo della citata pronuncia, respingendo nuovamente l’istanza del ricorrente, ritenendo che l’ordine giudiziale da ottemperare consistesse nell’ammissione del ricorrente a partecipare alla procedura annuale di immissione dei VFP4 nei ruoli dei volontari in servizio permanente in esito alla procedura concorsuale annuale prevista dall’art. 2 del D.M. 23.04.2015.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la dichiarazione di nullità del predetto provvedimento di rigetto, in quando emanato in violazione/elusione del giudicato; ha chiesto, altresì, in subordine, la conversione del rito e la fissazione di udienza di discussione in sede di giurisdizione generale di legittimità per l’annullamento degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 955, comma 2, ultima parte, d.lgs. 66/2010 e del decreto del Ministro della Difesa del 23.04.2015.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 23.10.2023, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di transito in spe, il quale, essendo basato su una motivazione del tutto differente da quella precedentemente impugnata con il ricorso della cui pronuncia si chiede l’ottemperanza, avrebbe petitum e causa petendi del tutto autonomi. Nel merito, ha chiesto il rigetto