TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-10, n. 201001652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-10, n. 201001652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201001652
Data del deposito : 10 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00165/2010 REG.RIC.

N. 01652/2010 REG.SEN.

N. 00165/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 165 del 2010, proposto da:
S S, T M, rappresentati e difesi dagli avv. Lio Proietti, Rossano Romagnoli, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Macerata, Provincia di Macerata, non costituite in giudizio.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di ricusazione della lista per le elezioni comunali di Macerata del "Movimento Politico La Destra", assunto dalla Commissione Elettorale Circondariale di Macerata in data 27/2/2010 con verbale n.14, confermato con provvedimento assunto l’1/3/2010, verbale n.19;

- di ogni atto presupposto e/o consequenziale..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.3.2010 i ricorrenti Seri Sandro, in qualità di delegato della lista per le elezioni comunali di Macerata del movimento politico “La Destra” e Milione Teresa, candidata esclusa, hanno impugnato il provvedimento di ricusazione della lista per le elezioni comunali di Macerata del "Movimento Politico La Destra", assunto dalla Commissione Elettorale Circondariale di Macerata in data 27/2/2010 con verbale n. 14, confermato con provvedimento assunto l’1.3.2010, verbale n. 19.

Con i provvedimenti impugnati, la candidata della lista “La Destra” Milione Teresa è stata esclusa per non avere apposto la firma sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista del movimento politico “La Destra” per le elezioni Comunali di Macerata previste per il 30 e 31 marzo 2010.

Non è stata ritenuta rilevante dalla Commissione elettorale la successiva dichiarazione “in sanatoria” fatta dalla Sig.ra Milione, né la circostanza che la dichiarazione, pur priva di firma, fosse regolarmente autenticata dal Segretario Generale del Comune di Macerata.

L’esclusione della ricorrente Milione ha portato all’esclusione dell’intera lista La Destra, portando il numero dei candidati in lista al di sotto del minimo previsto dalla legge (27 candidati, due terzi dei componenti del consiglio).

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, affermando l’iniziale validità della dichiarazione e lamentando la decisione della Commissione di non ritenere valido l’atto integrativo successivamente presentato dalla ricorrente.

Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Con ordinanza n. 197 del 24.3.2010 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 9.6.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Occorre infatti considerare che l'atto di proclamazione degli eletti riveste una valenza autonoma nel procedimento elettorale con la conseguenza che qualunque esito del gravame proposto avverso l'esclusione di una lista non determina la sua automatica caducazione (Cds Sez. V, 22.2.2002 n. 1080).

In assenza di documentazione al riguardo, deve presumersi che per il Comune di Macerata la proclamazione degli eletti sia avvenuta dopo lo svolgimento delle elezioni, alla quale la lista del “Movimento Politico La Destra” non è stata ammessa, né risulta che avverso la stessa sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte dei ricorrenti, sicché gli effetti propri dell'atto (attribuzione dello status di consigliere comunale ai candidati eletti) devono giudicarsi definitivamente consolidati e, ormai, intangibili.

Di qui, l'improcedibilità del presente ricorso, atteso che qualsiasi esito dello stesso non sarebbe in grado di influire sul procedimento elettorale controverso, il cui risultato si appalesa, in ragione della mancata impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti, irrimediabilmente consolidato.

3.- Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

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