TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-11-04, n. 201401818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-11-04, n. 201401818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201401818
Data del deposito : 4 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01870/2010 REG.RIC.

N. 01818/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01870/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2010, proposto da:
"Api" Anonima Petroli Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. F C T, G Z e F C, con domicilio eletto in Salerno, via R.Giordano n. 8, presso l’avv. Cadeddu;

contro

Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dall'avv. G L, legalmente domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

G S, rappresentato e difeso dagli avv. G Amonte e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 56524 del 26.7.2010, con il quale il Comune di Battipaglia ha autorizzato il sig. S G “alla gestione di un impianto di distributore di carburanti per autotrazione ad uso del pubblico, sito in via Brodolini Zona Industriale”, nonché per la condanna al risarcimento dei danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e di G S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente società API (Anonima Petroli Italiana s.p.a.) di aver ottenuto dalla Regione Campania, con D.G.R. n. 3834 del 2.6.1997, l’autorizzazione al trasferimento con conseguente concentrazione, ex artt. 18 e 25 l.r. n. 27/1994, degli impianti stradali di distribuzione di carburanti siti nei Comuni di Salerno e Portico di Caserta in quello di Battipaglia, alla via Brodolini.

Allega altresì che in data 12.6.1998 stipulava con il sig. S G un contratto di comodato avente ad oggetto l’uso degli apparecchi ed attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi relativi all’impianto predetto, recante marchi, insegne e colori della società ricorrente.

Espone ancora che essa, con nota del 17.3.2010, rappresentava al sig. S che aveva intenzione di rinunciare ai “titoli autorizzativi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione dei prodotti carbolubrificanti all’uopo richiesti” e che avrebbe provveduto a darne comunicazione agli enti competenti, adempimento di cui avrebbe dato informazione al suddetto al fine di consentire la riconsegna dell’impianto.

Allega quindi che il Comune di Battipaglia, con nota n. 53365 del 13.7.2010, le comunicava che “in data 20.4.2010 è pervenuta richiesta di autorizzazione per l’attività di distribuzione carburanti in via Brodolini da parte del sig. S G (…) con la stessa nota è stata inoltrata la comunicazione del 17.3.2010 con la quale la società API dichiara la volontà di chiudere il punto vendita di cui in oggetto con conseguente rinuncia al titolo autorizzativo per lo svolgimento dell’attività di che trattasi”, invitando la società ricorrente a “far pervenire all’ufficio la comunicazione di rinuncia al titolo autorizzativo per gli ulteriori adempimenti”.

La società ricorrente, con nota del 15.7.2010, riscontrava la nota suindicata facendo presente, da un lato, che non aveva alcuna intenzione di rinunciare al titolo autorizzativo relativo all’impianto predetto, dall’altro, che comunque l’unico soggetto deputato a ricevere una eventuale rinuncia al titolo sarebbe stato lo stesso Comune di Battipaglia.

Sopravveniva tuttavia il provvedimento in questa sede impugnato, con il quale il Comune intimato, preso atto della nota della società API del 17.3.2010, autorizzava il sig. S G alla gestione dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in via Brodolini.

Mediante le censure formulate in ricorso, la parte ricorrente evidenzia che: 1) il provvedimento autorizzativo impugnato è stato adottato sull’erroneo presupposto che la società API avesse rinunciato al proprio titolo autorizzativo, laddove la nota del 17.3.2010, asseritamente contenente la suddetta volontà di rinuncia, è stata resa inter partes ed è quindi inidonea a caducare il precedente titolo autorizzativo: l’intenzione di rinunciare al titolo, infatti, è stata preannunciata con la nota predetta ma mai attuata dalla società ricorrente, mediante le comunicazioni da inviare agli enti competenti;
del resto, di ciò aveva contezza lo stesso Comune di Battipaglia, che con nota del 13.7.2010 ha invitato la società ricorrente a “far pervenire all’ufficio la comunicazione di rinuncia al titolo autorizzativo per gli ulteriori adempimenti”;
inoltre, anche a voler ritenere che la nota del 17.3.2010 avesse i caratteri di una vera e propria rinuncia, essa era improduttiva di effetti, non essendo stata espressa al Comune, unico soggetto legittimato a riceverla, e non provenendo dal soggetto legittimato a presentarla;
infine, ad ulteriore riprova dell’illegittimità del provvedimento impugnato, il Comune di Battipaglia non ha atteso, prima di rilasciare l’autorizzazione impugnata, lo smantellamento dell’impianto da parte dell’ipotetica rinunziante, ai sensi dell’art. 14 l.r. n. 6/2006;
2) il responsabile del procedimento ha omesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) l. n. 241/1990, di verificare che il sig. S avesse la legittimazione a presentare un’istanza di autorizzazione per un impianto per il quale era già pendente un altro titolo autorizzativo;
3) il provvedimento impugnato è altresì carente sul piano motivazionale, nulla in esso affermandosi in ordine all’esito della nota prot. n. 53363 del 13.7.2010, con la quale il Comune richiedeva alla società API di “far pervenire rinuncia al titolo autorizzativo”;
4) è stata omessa la comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990, essendo essa intervenuta solo in data prossima alla decisione finale;
inoltre, l’amministrazione ha omesso di valutare le osservazioni prodotte dalla società ricorrente né l’ha informata dell’adozione del provvedimento autorizzativo emesso in favore del sig. S G;
infine, sono stati violati i principi di buon andamento e di imparzialità.

I difensori del controinteressato si oppongono all’accoglimento del ricorso così come quello del Comune di Battipaglia, il quale eccepisce anche la carenza di interesse al ricorso in capo alla società ricorrente, perseguendo essa lo scopo di rinunziare alla concessione e liberarsi dell’impianto, come dimostrato dall’adozione di iniziative giudiziarie a tanto finalizzate, aggiungendo che essa va comunque considerata decaduta dalla concessione, avendo dichiarato di aver interrotto la fornitura di carburante in violazione del disposto degli artt. 10, lett. e, e 18 d.P.R. n. 1269/1971.

Con memoria del 5.4.2012, la società ricorrente, nel sollecitare la fissazione dell’udienza di discussione, ha evidenziato che è intervenuta la sentenza n. 634/2011, con la quale il Tribunale di Salerno, Sezione staccata di Eboli, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 447 c.p.c. da essa presentato, ha accolto la domanda e per l’effetto dichiarato la risoluzione del contratto sottoscritto con il sig. S G in data 12.6.1998 nonché condannato il medesimo sig. S all’immediato rilascio dell’impianto di distribuzione di carburanti sito alla via Brodolini in favore della società API.

Rappresenta altresì la società ricorrente che, pur essendo rientrata, per effetto della sentenza citata, nella disponibilità dell’impianto, non può esercitare la sua attività, essendo stata privata dal Comune di Battipaglia, mediante il provvedimento impugnato, del proprio titolo autorizzativo.

Risulta altresì, dalla documentazione versata in giudizio dalle parti, che in data 2.11.2012 è stato sottoscritto tra la società ricorrente ed il privato controinteressato un contratto di transazione con il quale gli stessi sono addivenuti ad una bonaria definizione delle controversie civile instaurate: con il medesimo contratto i sottoscrittori rinunciano alle rispettive domande e si danno reciprocamente atto della intervenuta risoluzione del rapporto di locazione tra le stesse intercorso, mentre la società ricorrente provvede alla consegna al proprietario del terreno de quo .

Sulla scorta di tali evenienze, infine, la parte ricorrente ha formalizzato atto di rinuncia al ricorso, depositandolo in data 15.10.2014.

Al Tribunale non resta quindi che dare atto della intervenuta estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm..

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della derivazione dell’atto di rinuncia da una complessiva sistemazione negoziale dei contrapposti interessi di cui le parti private sono portatrici.

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