TAR Palermo, sez. I, sentenza 2013-12-19, n. 201302511

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2013-12-19, n. 201302511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201302511
Data del deposito : 19 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01750/2001 REG.RIC.

N. 02511/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01750/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2001, proposto da:
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti D C e R C, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del decreto n. 96/N del 17 gennaio 2001 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,

IV

Reparto – 13^ divisione, notificato il 4 febbraio 2001;

- del parere n. 28233/97, del 28 novembre 1997, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, notificato il 4 febbraio 2001;

- del parere n. 671/98 del 22 dicembre 1998 del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, notificato il 4 febbraio 2001;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati;

e per il riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio della infermità “fibroepitelioma vescicale, e consecutivo intervento chirurgico e gli esiti”, e del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo in favore del M.llo -OISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, con le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore il primo referendario dott. Maria Cappellano;

Uditi alla pubblica udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – Maresciallo di 1^ classe, -OISSIS-, -OISSIS-- ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui è stata respinta la domanda presentata dal predetto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ fibroepitelioma vescicale, e consecutivo intervento chirurgico e gli esiti ”, che sarebbe stata contratta a seguito del servizio prestato presso il predetto Comando in qualità di -OISSIS-, per il contatto con sostanze presenti ed utilizzate per la pulizia e la manutenzione delle caldaie e delle canne fumarie.

Ha censurato detti atti per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, del travisamento dei fatti, della errata valutazione dei presupposti e della contraddittorietà con precedenti provvedimenti .

Ha, quindi, chiesto l’accoglimento del ricorso, previa ammissione di apposita consulenza tecnica d’ufficio;
con il favore delle spese.

B. – L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, per l’intimata amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

C. – Alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso con cui l’odierno istante – Maresciallo di 1^ classe, -OISSIS-, -OISSIS-- ha censurato gli atti in epigrafe indicati, con cui è stata respinta la domanda presentata dal predetto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ fibroepitelioma vescicale, e consecutivo intervento chirurgico e gli esiti ”.

Si deduce, in sintesi, che sia il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), sia il parere medico legale espresso dal Collegio Medico Legale (C.M.L.) il 22.12.1998, presenterebbero una motivazione carente;
e che, inoltre, gli stessi sarebbero affetti da eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, attesa la valutazione positiva precedentemente espressa in data 04.02.1997 dalla commissione medica presso l’Istituto Medico Legale A.M. di Napoli.

B. – Il ricorso non è fondato.

La controversia riguarda una serie di atti adottati prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001 - che ha assegnato ad un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale - sicché viene in rilievo sia il dedotto contrasto fra le valutazioni della Commissione medica e quelle del C.P.P.O. in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità;
sia, la carenza di motivazione del provvedimento finale, nonché, dei presupposti pareri espressi dal C.P.P.O. e dal C.M.L.

Trova, quindi, applicazione l’art. 5 bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 472/1987, il quale stabilisce che, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, l’Amministrazione deve acquisire il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), il quale deve esprimersi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio e sulla ascrivibilità della menomazione dell’integrità fisica ad una delle categorie previste dalla legge;
nonché, se ritenuto necessario, il parere del Collegio Medico Legale (C.M.L.).

Per quanto concerne il lamentato difetto di motivazione del provvedimento finale, la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso della configurabilità di un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione procedente, solo per l'ipotesi in cui essa ritenga di non poter aderire al parere del C.P.P.O. (Consiglio di Stato, III, 31 luglio 2013, n. 4033;
VI, 11 maggio 2007, n. 2292;
IV, 14 dicembre 2004, n. 8061).

E’ stato, in particolare, rilevato che “ il parere del predetto Comitato, in ragione della natura delle diverse professionalità che lo compongono, costituisce momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi, eventualmente anche di segno opposto, espressi da altri organi precedentemente intervenuti… ” (C.G.A. in sede giurisd., 2 luglio 2013, n. 636).

Nel caso di specie, il parere reso dal C.P.P.O. è stato legittimamente recepito e riportato nel provvedimento finale, essendo il Comitato l’unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sulla sussistenza (o meno) del nesso di causalità tra il servizio svolto e l’infermità contratta;
circostanza che rende priva di consistenza l’adombrata censura di eccesso di potere per contraddittorietà (tra il parere della Commissione medica e il parere del C.P.P.O.).

Va, altresì, evidenziato che la p.a. procedente, di fronte al contrasto tra la valutazione resa dalla Commissione medica in data 04.02.1997 e il parere reso dal C.P.P.O., ha chiesto un ulteriore parere al C.M.L., il quale, con parere n. 671/98 del 22.12.1998, ha confermato la risposta negativa resa dal Comitato, peraltro con l’aggiunta di ulteriori particolari sul piano della valutazione medico-legale, i quali rendono la motivazione del provvedimento finale particolarmente rafforzata (v. parere n. 671/98 prodotto dallo stesso ricorrente).

In tale parere, adeguatamente motivato, è chiarito ulteriormente che “ …Nelle mansioni dell’interessato (elettricista) non via sono rischi di esposizione a sostanze con attività ancogena vescicale. Anche per quanto riguarda l’attività di manutenzione delle caldaie effettuata dal -OISSIS- non risulta, dalla letteratura medica, che gli addetti a tali mansioni vadano incontro a rischio di tumore vescicale più di quanto non accada nel resto della popolazione…Oltre a fattori professionali, il cancro della vescica incide con maggior frequenza…negli individui affetti da calcolosi renale. Nel caso in questione, appare che il -OISSIS- era appunto affetto da nefrolitiasi…, infermità questa dovuta a fattori costituzionali e non ricollegabile al servizio svolto… ”.

Del tutto legittimamente, quindi, l’amministrazione si è adeguata ai pareri tecnici del C.P.P.O. e del C.M.L., essendo tenuta ad apportare ulteriore corredo motivazionale solo nel caso in cui avesse ritenuto di discostarsi dai (qualificati) pareri tecnici acquisiti.

Per quanto attiene, invece, all’asserito difetto di motivazione dei contestati pareri del C.P.P.O. e del C.M.L., va premesso che gli stessi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, e sono censurabili, sotto il profilo dell’eccesso di potere, solo quando sia stata del tutto omessa la motivazione, ovvero se la stessa sia manifestamente illogica per omessa considerazione di circostanze di fatto di assoluta rilevanza sul piano medico legale;
circostanze non rilevabili nel caso di specie.

Il parere del C.M.L. è già stato esaminato e se ne è rilevata la esaustiva motivazione.

Quanto al parere reso dal C.P.P.O., lo stesso risulta, nel caso in esame, sufficientemente motivato, atteso che si afferma che:

…nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a poter dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico… ”.

Né, del resto, dalla documentazione di parte risultano elementi, che valgano a scalfire le conclusioni, cui sono giunti i suddetti organi.

Per quanto appena chiarito, si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per disporre la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, tenuto, altresì, conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, connotano l’utilizzo di questo mezzo istruttorio nel processo amministrativo, specialmente in relazione a valutazioni - quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio - che l’ordinamento riserva a determinati organi (cfr. C.G.A. in sede giurisd., 4 novembre 2008, n. 873;
Consiglio di Stato, IV, 7 luglio 2008, n. 3380;
T.A.R. Lazio, Roma, n. 1494/2012 cit.;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 dicembre 2005, n. 1028).

C. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

D. – Il lungo lasso di tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio inducono il Collegio a compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

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