TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-01-14, n. 201000251
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N. 00251/2010 REG.SEN.
N. 12553/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12553 del 2004, proposto da
COSENTINO ANNA elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n. 38 presso lo studio dell’avv. L S che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. C M
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 2061 dell’08/10/04 con cui il Comune di Roma ha ingiunto a Cosentino Anna di demolire le opere ivi indicate;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 10 dicembre 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 10/12/04 e depositato il 20/10/04 Cosentino Anna ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2061 dell’08/10/04 con cui il Comune di Roma le ha ingiunto di demolire le opere ivi indicate.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 03/01/05, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 29 del 10 gennaio 2005 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Cosentino Anna impugna la determinazione dirigenziale n. 2061 dell’08/10/04 con cui il Comune di Roma le ha ingiunto di demolire le opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un vano antistante un bar delle dimensioni di mt. 7,40 x 5,00.
Con la censura rubricata sub 1) e 2) la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato che sarebbe stato emesso dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio e, quindi, in violazione della normativa che prevede la sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso e, comunque, senza che l’amministrazione si sia previamente pronunciata in ordine alla richiesta di sanatoria.
I motivi sono fondati.
Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85 (norma da ritenersi applicabile nella fattispecie – in luogo dell’art. 44 l. n. 47/85 - in ragione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria espressamente posta a fondamento delle prime due censure), applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione entro il termine previsto dalla legge (nella fattispecie il 10 dicembre 2004 secondo quanto stabilito dal citato art. 32 d. l. n. 269/03 come modificato dai decreti legge n. 82/04 e 168/04) della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione, “sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 1472/08;TAR Puglia – Lecce n. 621/07;TAR Lazio – Roma n. 8021/06).
Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 14/06/04 la ricorrente ha presentato al Comune di Roma un’istanza di condono edilizio (supportata dal pagamento della prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione) per le medesime opere oggetto dell’ordinanza di demolizione in questo giudizio impugnata ed emessa il successivo 8 ottobre 2004.
Ne consegue che l’ordinanza di demolizione risulta adottata in violazione del citato art. 38 l. n. 47/85 in quanto emessa dal Comune di Roma prima della definizione del procedimento scaturito dall’istanza di condono edilizio precedentemente presentata dalla ricorrente.
La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento del ricorso (il che rende superflua l’acquisizione del documento menzionato dalla ricorrente nel corso dell’udienza pubblica di discussione e concernente l’accertamento dell’epoca di realizzazione delle opere compiuto nel procedimento penale), previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – delle ulteriori doglianze proposte, e l’annullamento dell’atto impugnato.
La peculiarità giuridico-fattuale della vicenda giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;