TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202201940
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 01940/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2015, proposto da
Unione dei Comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S e M S, con domicilio eletto presso A S, in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, B P e G Q, domiciliataria in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti
Unione dei Comuni Verona Est, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 231 del 24 dicembre 2014, comunicato via p.e.c. in data 27 febbraio 2015, avente ad oggetto " Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2014. Impegno e liquidazione ";
nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le DGRV n. 1417 del 6.8.2013, DGRV n. 1420 del 6.8.2013 e DGRV 1751 del 29.09.2014 nella denegata ipotesi in cui alle stesse fosse attribuito un contenuto escludente dal beneficio a sfavore delle Unioni endocomunitarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 8 novembre 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27.4.2015 e depositato in Segreteria il 22.5.2015, l’Unione dei Comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto di essere una Unione di Comuni costituita nel 2000 ed avente un numero di abitanti pari a 3.461.
La ricorrente Unione di Comuni costituiva una delle otto “ Unioni endocomunitarie ” presenti sul territorio della Regione Veneto, le quali erano (e sono) caratterizzate dall’essere costituite da Comuni montani ricompresi nel territorio di una Comunità Montana.
La ricorrente era (ed è) ricompresa nel territorio della Comunità montana della Lessinia.
L’Unione di Comuni interessata affermava di svolgere le seguenti funzioni/servizi pubblici in forma associata: trasporto scolastico, polizia locale, assistenza sociale, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione stradale, pianificazione urbanistica e attività di protezione civile; tali funzioni/servizi pubblici venivano esercitate dall’Unione anche negli anni 2013 e 2014.
In particolare evidenziava che in materia di associazionismo comunale si erano andate stratificando nel corso del tempo molteplici contributi normativi, che avevano causato l’insorgere di questioni di diritto intertemporale e di diritto transitorio.
Con l’art. 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore nazionale aveva imposto ai Comuni con minor densità demografica l’obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali; per mezzo della stessa norma, inoltre, aveva demandato alle Regioni l’individuazione della “ dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica ” per lo svolgimento di tali funzioni, con riferimento alle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4 Cost.
Con l’art. 56, comma 31, L. 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore aveva inoltre disposto che “ Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione. Il limite non si applica alle unioni già costituite ”.
La Regione Veneto, alla luce di tali disposizioni, emanava la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, per mezzo della quale si prefiggeva, tra l’altro, di procedere al riordino territoriale delle strutture di associazionismo intercomunale e, dunque, all’individuazione, previa concertazione con i Comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica.
La normativa in parola disponeva che le strutture per l’espletamento obbligatorio delle funzioni in forma associata avrebbero dovuto avere una consistenza demografica minima pari a 5.000 abitanti.
Tale limite era derogabile per i Comuni montani, purché gli stessi avessero esercitato le funzioni individuate dalla legge mediante strutture composte da almeno cinque Comuni.
Il legislatore regionale interveniva nuovamente in materia per mezzo della Legge Regionale 28 agosto 2012, n. 40, con la quale apprestava una disciplina speciale per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali con riferimento ai Comuni montani.
La legge de qua aveva previsto che le Comunità montane sarebbero dovute andare incontro a trasformazione in nuovi enti denominati “ Unioni montane ”.
Per quanto attiene alla Comunità montana della Lessinia, al tempo dell’emanazione del provvedimento gravato, la trasformazione in parola non era ancora stata portata a compimento; per tali circostanze, l’art. 7, co. 5, L.R. n. 40/2012 disponeva che le Unioni di Comuni già costituite in seno alle Comunità montane continuassero ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione delle Unioni montane.
Le disposizioni operative attinenti alla L.R. n. 40/2012 venivano dettate con DGRV