TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202201940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202201940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201940
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 01940/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2015, proposto da
Unione dei Comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S e M S, con domicilio eletto presso A S, in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, B P e G Q, domiciliataria in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti

Unione dei Comuni Verona Est, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 231 del 24 dicembre 2014, comunicato via p.e.c. in data 27 febbraio 2015, avente ad oggetto " Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2014. Impegno e liquidazione ";

nonché

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le DGRV n. 1417 del 6.8.2013, DGRV n. 1420 del 6.8.2013 e

DGRV

1751 del 29.09.2014 nella denegata ipotesi in cui alle stesse fosse attribuito un contenuto escludente dal beneficio a sfavore delle Unioni endocomunitarie.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 8 novembre 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27.4.2015 e depositato in Segreteria il 22.5.2015, l’Unione dei Comuni di Roverè, Velo Veronese e San Mauro di Saline adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto di essere una Unione di Comuni costituita nel 2000 ed avente un numero di abitanti pari a 3.461.

La ricorrente Unione di Comuni costituiva una delle otto “ Unioni endocomunitarie ” presenti sul territorio della Regione Veneto, le quali erano (e sono) caratterizzate dall’essere costituite da Comuni montani ricompresi nel territorio di una Comunità Montana.

La ricorrente era (ed è) ricompresa nel territorio della Comunità montana della Lessinia.

L’Unione di Comuni interessata affermava di svolgere le seguenti funzioni/servizi pubblici in forma associata: trasporto scolastico, polizia locale, assistenza sociale, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione stradale, pianificazione urbanistica e attività di protezione civile;
tali funzioni/servizi pubblici venivano esercitate dall’Unione anche negli anni 2013 e 2014.

In particolare evidenziava che in materia di associazionismo comunale si erano andate stratificando nel corso del tempo molteplici contributi normativi, che avevano causato l’insorgere di questioni di diritto intertemporale e di diritto transitorio.

Con l’art. 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore nazionale aveva imposto ai Comuni con minor densità demografica l’obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;
per mezzo della stessa norma, inoltre, aveva demandato alle Regioni l’individuazione della “ dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica ” per lo svolgimento di tali funzioni, con riferimento alle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4 Cost.

Con l’art. 56, comma 31, L. 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore aveva inoltre disposto che “ Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione. Il limite non si applica alle unioni già costituite ”.

La Regione Veneto, alla luce di tali disposizioni, emanava la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, per mezzo della quale si prefiggeva, tra l’altro, di procedere al riordino territoriale delle strutture di associazionismo intercomunale e, dunque, all’individuazione, previa concertazione con i Comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica.

La normativa in parola disponeva che le strutture per l’espletamento obbligatorio delle funzioni in forma associata avrebbero dovuto avere una consistenza demografica minima pari a 5.000 abitanti.

Tale limite era derogabile per i Comuni montani, purché gli stessi avessero esercitato le funzioni individuate dalla legge mediante strutture composte da almeno cinque Comuni.

Il legislatore regionale interveniva nuovamente in materia per mezzo della Legge Regionale 28 agosto 2012, n. 40, con la quale apprestava una disciplina speciale per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali con riferimento ai Comuni montani.

La legge de qua aveva previsto che le Comunità montane sarebbero dovute andare incontro a trasformazione in nuovi enti denominati “ Unioni montane ”.

Per quanto attiene alla Comunità montana della Lessinia, al tempo dell’emanazione del provvedimento gravato, la trasformazione in parola non era ancora stata portata a compimento;
per tali circostanze, l’art. 7, co. 5, L.R. n. 40/2012 disponeva che le Unioni di Comuni già costituite in seno alle Comunità montane continuassero ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione delle Unioni montane.

Le disposizioni operative attinenti alla L.R. n. 40/2012 venivano dettate con

DGRV

18 ottobre 2012, n. 2651, con la quale si era, innanzitutto, ribadito il regime di specialità della L.R. n. 40/2012 rispetto al regime di riordino disciplinato dalla L.R. n. 18/2012.

L’allegato A della menzionata deliberazione dettava una specifica previsione (punto 4) per le unioni endocomunitarie, statuendo che: “ L’articolo 7, comma 5, prevede che “le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni abbiano avviato un procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni” Attualmente, risultano presenti, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, 8 Unioni endocomunitarie (totale 20 comuni interessati). Con riferimento alle stesse, in considerazione di quanto espressamente previsto sia dall’art. 4, c. 2, della L.R. 18/2012 ( “ciascun comune può far parte di una sola unione”), che dall’art.7, c. 5 della LR 40/2012 (“le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali delle unioni montane, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione dei casi in cui siano stati avviati procedimenti di fusione”), le stesse potranno esercitare la loro attività fino alla costituzione dell’Unione montana territorialmente competente - anche a seguito di eventuale rideterminazione territoriale ai sensi dell’art. 3 comma 5 - nell’ambito della quale dovranno essere esercitate, per i Comuni obbligati, le funzioni fondamentali in forma associata ”.

Le indicazioni operative dettate dalla Giunta regionale, pertanto, confermavano la volontà del legislatore regionale di mantenere in essere le Unioni endocomunitarie per tutto il periodo transitorio e fino all’instaurazione del nuovo regime.

Al tempo del ricorso la Comunità montana della Lessinia non aveva ancora subito il processo di trasformazione che l’avrebbe portata a divenire un’Unione montana;
le unioni endocomunitarie costituite al suo interno, pertanto, continuavano a rimanere in vita in virtù del regime transitorio dettato dalla legge regionale.

Con

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