TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318635
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2022, proposto da
Adele Di Costanzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Livia Aulino, Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
per l'annullamento
- del bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021/24 della Regione Veneto nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Veneto;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonche' per la questione di costituzionalita'
- in quanto occorra, dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
nonche' per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente, medico abilitato all’esercizio della professione ed ammesso con borsa di studio, al primo anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale bandito dalla Regione Veneto per il triennio 2021/2024, chiede l’annullamento dell'avviso per l’ammissione al ridetto corso di formazione, nonché dei presupposti Decreti ministeriali, meglio indicati in epigrafe, nella parte in cui gli precludono l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. Comma e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 93/16/CEE e ss.mm.ii. Violazione e/o falsa