TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-03-17, n. 202000208
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 17/03/2020
N. 00208/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, e la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, n. -OMISSIS-/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa A G Cllo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 12 aprile 2019, l’odierno ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Palmi, sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento dell’importo di € 17.174,02, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo al soddisfo, a titolo di rivalutazione annua al tasso di inflazione programmato sull’indennizzo ex L. 210/1992 riconosciutogli a decorrere dal 1 dicembre 2015 (“indennità integrativa speciale”).
Il titolo è divenuto definitivo ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede dell’ente.
2. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 22 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza in epigrafe è stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell’ente il 5 dicembre 2018 ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Palmi dell’1 ottobre 2019.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma;con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.