TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-02, n. 202307341
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07341/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S e dall'avvocato A D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018” oltre a tutti a tutti gli atti conseguenti e successivi.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.4.2019:
per l'annullamento
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 14.03.2019, notificata in data 15.03.2019, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2019”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, già impugnato con ricorso principale;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.6.2020:
per l'annullamento
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-DEL 1.4.2020, notificata in pari data al ricorrente ed avente come oggetto “Aliquote di ruolo degli Ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2020”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 14.03.2019, notificata in data 15.03.2019, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2019”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, già impugnato con ricorso principale.
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17/5/2021:
per l'annullamento
- della determinazione di D.P.G.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. n. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 6.4.2021, e della determinazione dirigenziale M_D GMIL REG2021 0156375 del 2.4.2021, entrambe notificate al ricorrente in data 7.4.2021 aventi ad oggetto “Aliquote di ruolo degli Uffici dell' Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2021”, con cui il Cap. -OMISSIS- «è stato escluso dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, per il 2021, formata alla data del 31.10.2020, a causa di un impedimento ai sensi dell'articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66», unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della determinazione di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M D GMIL REG2020 -OMISSIS-del 1.4.2020, notificata in pari data al ricorrente ed avente come oggetto “Aliquote di ruolo degli Uffici dell' Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnelo a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2020”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, già impugnata con precedente ricorso per motivi aggiunti;
- della determinazione di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M D GMIL REG2019 -OMISSIS- del 14.03.2019, notificata in data 15.03.2019, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2019”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, già impugnata con precedente ricorso per motivi aggiunti;
- della determinazione di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M D GMIL REG2018 -OMISSIS- del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, già impugnata con ricorso principale;
E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2022:
per l’annullamento
della determinazione di D.P.G.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. n. M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-del 22 marzo 2022, e della determinazione dirigenziale prot. M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-del 02.05.2022, entrambe notificate al ricorrente in data 3.5.2022, aventi ad oggetto “Aliquote di ruolo degli Uffici dell' Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2022”, con cui il Cap. -OMISSIS- «è stato escluso dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, per il 2022, formata alla data del 15 ottobre 2021, a causa di un impedimento ai sensi dell'articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66», unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 9.1.2019, il ricorrente in epigrafe, Capitano dell’Esercito Italiano in servizio permanente, impugnava la determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, rubricata “Aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, che disponeva l’esclusione dell’Ufficiale dalle aliquote di avanzamento per la promozione al grado di Maggiore, a causa di