TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2013-06-26, n. 201300092
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00092/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00144/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2013, proposto da:
T S, rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Bolzano, via Carducci N. 13;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti D A, R v G, S B e C B, domiciliata presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento nr. 129267 del 05.03.2013 di archiviazione della domanda di regolarizzazione della cittadina extracomunitaria Maria Fayyaz, comunicato l'11.03.2013
Visti il ricorso e l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 il dott. Peter Michaeler e uditi per le parti i difensori, l’avv. L. Nicolussi per il ricorrente e l’avv. L. Plancker, in sostituzione dell’avv. R. v. Guggenberg, per la Provincia Autonoma di Bolzano.
Ad un primo sommario esame sembrano non sussistere né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il ricorrente, senza addurre un giustificato motivo, non si era presentato alla stipula del contratto, nonostante la sua regolare convocazione con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nella domanda di regolarizzazione. La lettera è giunta a destinazione e pertanto si reputa conosciuta ai sensi dell’art. 1335 CC (imponendo all’ufficio postale di conservare la lettera per 30 gg, l’art. 40, III co.