TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-10-04, n. 201008339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-10-04, n. 201008339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201008339
Data del deposito : 4 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00215/2007 REG.RIC.

N. 08339/2010 REG.SEN.

N. 00215/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2007, proposto da:
A G, F P, rappresentati e difesi dagli avv.ti M B, A M, con domicilio eletto presso l’avv. A M in Genova, via Corsica, 19/11;

contro

A.s.l. n.

2 - Savonese, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Casu in Genova, via XX Settembre 21/11;

per l'annullamento

del diritto alla corresponsione di retribuzioni per lo svolgimento di mansioni superiori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl N.

2 - Savonese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, già impiegati presso (in allora) l’USL Ligure Bormida, estinta a cui è succeduta in universum ius l’ASL n. 2 Savonese, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione delle maggiori somme dovute in conseguenza dell’espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente possedute.

Nel giudizio svolto innanzi al giudice del lavoro, poi riassunto innanzi a questo Tar, dotato di giurisdizione e competente ratione temporis a conoscere della causa, i ricorrenti hanno riproposto le medesime argomentazioni giuridiche, supportate a loro dire, dalle conclusioni rassegante dal CTU in quella sede in ordine al quantum debeatur per le mansioni effettivamente disimpegnate.

L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame, negando la sussistenza dei presupposti di fatto per l’accertamento del diritto preteso.

Disposta verificazione in contraddittorio sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente di competenza, alla pubblica udienza del 27.05.010, la causa su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti, già impiegati presso (in allora) l’USL Ligure Bormida, estinta a cui è succeduta in universum ius l’ASL n. 2 Savonese, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione delle maggiori somme dovute in conseguenza dell’espletamento di mansioni superiori a quella formalmente possedute.

Il ricorso è infondato.

L’espletata verificazione ha smentito in fatto quanto affermato, e mai provato, dai ricorrenti: ossia l’effettivo svolgimento di mansioni superiori.

Lo sporadico esercizio di funzioni, oltretutto circoscritto a specifici e ben individuati episodi in cui s’è articolato il rapporto d’impiego con l’amministrazione sanitaria, non dimostra affatto lo svolgimento continuativo, ossia per un lasso di tempo giuridicamente rilevante, di mansioni superiori, come viceversa richiesto dalla legge per conseguire il corrispondente corrispettivo pecuniario.

Anzi semmai depone in senso opposto: mai i ricorrenti hanno svolto senza soluzione di continuità per determinati periodi di tempo funzioni superiori a quelle formalmente loro attribuite.

A riguardo del resto i ricorrenti non hanno assolto ad alcun onere d’allegazione e prova.

Non hanno indicato gli elementi di fatto, primari e secondari, necessari per fondare la pretesa qui fatta valere, né hanno adempiuto all’onere della prova in ordine ad essi.

Non si sa in quali periodi di tempo né in base a quali atti siano stati formalmente incaricati di eseguire funzioni superiori.

Viceversa, come già sottolineato, la verificazione, che non supplisce affatto agli omessi oneri probatori, ha apportato elementi concludenti del tutto antitetici all’accertamento del diritto alla corresponsione delle somme pretese.

Conclusivamente il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, individuabili nella vetusta situazione di fatto dedotta in causa.


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