TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-05-13, n. 202105706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-05-13, n. 202105706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105706
Data del deposito : 13 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2021

N. 05706/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02674/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2674 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Bf Sud S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D U, con domicilio eletto in Roma, via Pontedera, 6, presso lo studio dell’avv. Luciana D'Andrea;

contro

- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E C, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
- Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Prologis Italy Management S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Valeri e Valerio Valeri, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, 11;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della D.G.R. n. 841 del 13/11/2009, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Monterotondo, già adottata con deliberazioni consiliari n. 47 del 14-15/04/1999 e n. 126 del 21/12/2000, nella parte in cui prevede l’apposizione di una condizione sospensiva dell'efficacia edificatoria delle aree ricadenti all'interno del perimetro del P.S.l, di cui al D.P.C.M. 03/09/1998, limitatamente al lotto ricadente nel P.I.I. proposto dalla B.F. Sud S.P.A. comunque limitatamente all’ area di proprietà della B.F. Sud S.p.A.;

- del voto del Comitato Regionale per il Territorio n. 160/1 del 69/04/2009;

- delle norme tecniche di attuazione relativamente alla disciplina di zona delle aree F8;

- nonché di ogni altro atto precedente o successivo, connesso o consequenziale;

nonché per la condanna della Regione Lazio e del Comune di Monterotondo, in solido fra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo che l'approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Monterotondo ha comportato rispetto all'approvazione del P.I.I. proposto dalla B.F. sud. S.p.a., in istruttoria.

quanto ai motivi aggiunti:

- della Determinazione conclusiva 805 del 20/11/2018 del Comune di Monterotondo, emessa dal Dipartimento Governo del Territorio del Comune di Monterotondo pubblicata sull’albo pretorio del comune per 15 gg consecutivi, non notificata alla società ricorrente, nonché dei seguenti pareri presupposti:

- del Parere prot. 5235 del 11/09/2018, emesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Centrale - Ufficio Piani e Programmi,

- del Parere prot. 1938 del 10/10/2018 rilasciato dalla Regione Lazio, Dipartimento Direzione Regionale Lavori Pubblici, stazione appaltante, risorse idriche e difesa del suolo,

- del Parere prot. 6255 del 24/10/2018, emesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Centrale – Ufficio Piani e Programmi, a mezzo dei quali si dispone che il rilascio dell’agibilità dei fabbricati autorizzati nel primo atto, determina n. 805 del Comune di Monterotondo del 20/11/2018, sia subordinato alla realizzazione ed al collaudo delle opere di difesa attiva e passiva della media valle del Tevere;

- di ogni altro atto precedente o consecutivo, comunque connesso o presupposto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Monterotondo e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notificazione in data 26.02.2010 e depositato in data 26 marzo 2010, la società ricorrente ha premesso di essere proprietaria nel Comune di Monterotondo, Loc. Monterotondo Scalo, di un appezzamento di terreno censito al N.C.T. del Comune di Monterotondo, Fg. 9 part. 1, 29, 33,115, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 440, rientrante:

- in zona F3 del P.R.G. (approvato con D.G.R.L. n. 66 del 20/01/1976 e D.G.R. 1141 del 14/04/1976), contraddistinta da un indice fondiario di 3 mc/mq. nonché da un’edificabilità condizionata alla preventiva approvazione di piani attuativi. Ed infatti, in relazione a tale compendio immobiliare, venivano approvati e convenzionati due diversi strumenti di pianificazione attuativa, aventi ad oggetto, rispettivamente, la realizzazione di 300 alloggi su pilotis destinati a personale militare dello Stato e la realizzazione di servizi privati;

- in zona B del Piano di Bacino – 1° Stralcio Funzionale - P.S.1 "Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo" approvato nel 1998 dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

Per effetto della Variante al P.R.G. di cui alle deliberazioni consiliari n. 47 del 14-15.04.1999 e n. 126 del 21.12.2000, adottata dal Comune di Monterotondo, il comparto di proprietà della B.F. Sud S.p.A. acquisiva la destinazione urbanistica F8, con decremento del precedente indice fondiario (1,5 mc/mq in luogo di 3 mc/mq).

A questo punto, in sostituzione della precedente pianificazione convenzionata, attuativa del P.R.G. 1976, avente ad oggetto l’esecuzione del suddetto insediamento residenziale (alloggi su pilotis), la ricorrente, ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 36/87 e dell’art. 4 L.R. 26.06.1997, n. 22, proponeva al Comune di Monterotondo l’approvazione - in variante allo strumento urbanistico in quel momento vigente (P.R.G. del 1976) giacché era ancora in itinere il procedimento di definitiva approvazione, da parte della Regione Lazio, della Variante Generale di piano meramente adottata dal Comune - di un Programma Integrato di Intervento (cd. P.I.I.), avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica ed ambientale della zona, con l’insediamento di due grandi strutture miste industriali/commerciali, così di fatto adeguandosi alle previsioni della Variante in corso in via di approvazione (zona F8 con indice fondiario 1,5 mc/mq.).

La proposta in parola veniva accolta dal Comune il quale, dopo averlo adottato con D.C.C. n. 36 del 21/04/2005, su impulso della ricorrente, per un verso, si adoperava al fine di ottenere, da parte delle competenti autorità tutti i pareri all’uopo necessari (l’ARDIS esprimeva parere di ammissibilità idraulica n. 358 del 18.12.2008) e, per altro verso, sempre su impulso della ricorrente (nota del 30.10.2008), giusta nota prot. n. 52348 del 18.11.2008, provvedeva a convocare una conferenza di servizi funzionale all’approvazione del P.I.I. in variante al P.R.G., anche ai sensi dell’art. 34 D.lgs. n. 267/2000 (Accordo di Programma), all’uopo convocando anche la Regione Lazio, la quale, giusta il parere del Dipartimento del Territorio n. 23121/2009, esprimeva il proprio assenso sotto il profilo paesaggistico che urbanistico, “ ferma restando il parere, di eventuale competenza, dell’Autorità di Bacino ”.

Quanto al parallelo procedimento di approvazione della Variante Generale al P.R.G. di adeguamento alle disposizioni del PS1, l’Autorità di Bacino, all’uopo compulsata dal Comune di Monterotondo, esprimeva il parere n. 397/C del 10/02/2009 nel corpo del quale precisava, ad avviso dell’istante in modo illegittimo, che «per dare corso alle trasformazioni previste dalla "Variante" urbanistica, è necessario propedeuticamente definire il quadro di riferimento e sviluppo progettuale ed esecutivo delle opere per la messa in sicurezza dello Scalo, così come inquadrate dallo studio di assetto della media valle del Tevere redatto dalla Regione Lazio».

L’amministrazione comunale di Monterotondo, all’uopo interpellata dal Comitato Regionale per il Territorio, ex art. 3 L. n. 765/67, recepiva interamente le modifiche apportate con il citato parere.

Da ultimo, la Regione Lazio, con delibera di Giunta n. 841 del 13.11.2009, approvava la Variante Generale al P.R.G. adottata dal Comune di Monterotondo, facendo proprie le considerazione già espresse dal Comitato Regionale per il Territorio e, per quanto qui di interesse, disponendo quanto appresso:

«Per quanto attiene l'assetto idrogeologico del territorio, la pianificazione, come i successivi interventi attuativi devono essere adeguati alle norme tecniche del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Tevere. Si rileva che allo stato della pianificazione territoriale del bacino, di cui al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI ambito di bacino del Tevere) P.S.1 approvato con D.P.C.M. 03/09/1998, si evidenziano aree di rischio idraulico nel territorio comunale in prossimità del Tevere in località Monterotondo Scalo.

Le nuove previsioni urbanistiche proposte in variante potrebbero trovare conferma solo se supportate dal parere idraulico definitivo e favorevole rilasciato dagli Enti preposti.

Il parere della Autorità di Bacino del Fiume Tevere, che ad oggi ha rilasciato un parere sospensivo espresso con nota n.327/c del 10/02/2009.

Pertanto, attualmente il Comune non può dar corso, a nuove previsioni proposte in variante presso Monterotondo Scalo, a meno di quelle che risultino mera conferma delle vigenti come meglio di seguito descritto.

Le previsioni vigenti risultano essere le uniche realizzabili secondo le prescrizioni indicate dalla Autorità di Bacino del fiume Tevere nel parere del Comitato Tecnico nella seduta del 04/02/2008 relativamente, ed in analogia, alla approvazione del piano di recupero "contratto di quartiere II — la porta tra fiume e città" che attiene le aree di Monterotondo Scalo così come la Variante generale al P.R.G. in esame.

La Regione Lazio ha richiesto alla Università di Roma La Sapienza uno studio idraulico preliminare relativo alle aree inondabili e delle opere di difesa delle aree comprese tra Orte (diga di Corbara) e Castel Giubileo nell'ambito della media valle del Tevere. Tale studio è stato condiviso in linea tecnica dal comitato della Autorità di Bacino del Tevere nella seduta del 19/03/2008 con la previsione di procedere all'aggiornamento della perimetrazione delle aree a elevato rischio idraulico nel P.S1 ed alla individuazione degli interventi di protezione passiva con la localizzazione dei relativi invasi di espansione.

La approvazione delle modifiche degli strumenti urbanistici vigenti sono condizionati alla definizione ed alla attivazione degli interventi per la messa in sicurezza, che dovranno essere coerenti con lo studio idraulico preliminare effettuato, con i necessari approfondimenti, e della successiva deperimetrazione nel P.S1 delle aree sicure da parte della Autorità di Bacino.

Allo stato attuale il suddetto comitato conferma il parere che l'ente preposto (Ardis) possa rilasciare il Nulla Osta Idraulico per una realizzazione che rispetti le "previsioni insediative" del Piano approvato (P.S1). Qualora non siano rispettate le previsioni, l'utilizzo dei volumi deve essere condizionato alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza.

La Variante in esame prevede la riorganizzazione urbanistica delle aree di Monterotondo Scalo, con conseguente variazione, nell'insieme, delle suddette previsioni insediative.

Si ritiene, pertanto, impossibile esprimersi definitivamente sulla variante urbanistica che riguarda tutta la parte di Monterotondo posta a valle (a nord ovest) della Ferrovia e generalmente individuata come località Monterotondo Scalo all'interno del perimetro del menzionato Piano Stralcio (P.S1).

Si possono solo confermare, per tale porzione del territorio le attuali previsioni del vigente P.R.G. e delle sue parziali varianti già approvate, se sostenute da apposito parziale parere idraulico, nonché dei piani particolareggiati in corso di attuazione, e fatti salvi secondo le norme del P.S1 , con il conforto di precedenti pareri e nulla osta idraulici o per interventi che per loro natura risultano già in sicurezza (asciutti per orografia) ovvero che non comportano incrementi rispetto a quanto già assentito».

Ad avviso della società ricorrente, siffatte determinazioni produrrebbero l’effetto di assoggettare tutta l’area ricadente nel P.S.1 ad una gravosa condizione sospensiva che impedirebbe l'edificabilità concreta di zone già dichiarate edificabili.

Ciò fino a quando non sarebbero state realizzate interamente le opere di difesa attive e passive del fiume Tevere, senza alcuna tutela per le aree già oggetto di lottizzazione convenzionata e successivamente interessate dall'adozione di P.I.I. in itinere.

Dopo aver premesso i fatti di causa, per come sopra sintetizzati, la società ricorrente ha, dunque, censurato, in parte qua, la legittimità della delibera D.G.R. n. 841 del 13/11/2009 di approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Monterotondo, in uno a tutti gli atti alla stessa presupposti, in epigrafe indicati, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ a) Illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 5 del PS1 di cui al D.P.C.M. del 03/09/1998, in coordinato con gli artt. 7 e 10 L.U., nonché per violazione della L183/1989, e del D.Lgs 152/06 in riferimento agli arti. 42 e 97 Cost. Conseguente carenza di potere per incompetenza funzionale in capo all'Ente che ha apposto il vincolo (Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in luogo dell'Ufficio speciale per il Tevere e l'Agro Romano, oggi denominato A.R.D.I.S.) ”.

La delibera di approvazione della Variante al P.R.G. sarebbe illegittima in quanto la valutazione circa la necessità di subordinare l’approvazione delle modifiche degli strumenti urbanistici vigenti alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle aree comprese tra Orte (diga di Corbara) e Castel Giubileo nell'ambito della media valle del Tevere - per come recepita dal Comitato Regionale per il Territorio e, quindi, dalla Giunta Regionale - sarebbe stata effettuata da un’amministrazione incompetente, ossia l’Autorità di Bacino. Il compito di rendere il prescritto parere di conformità della Variante alle previsioni del Piano di Bacino, secondo quanto previsto dall’art. 5 delle relative N.T.A., rientrerebbe, infatti, nell’esclusiva sfera di attribuzioni dell’ARDIS (ex Ufficio Speciale per il Tevere e l’Agro Romano) che, nella specie, non sarebbe stato interpellato, da ciò discendendo un ulteriore profilo di illegittimità della delibera impugnata.

- “ b.1) Illegittimità dell'atto per illogicità della condizione sospensiva apposta, ed assenza di motivazione sul punto. Violazione dell'art. 3 L 241/90 in riferimento all'art. 24, 97 e 111, VI° comma Cost ”.

L'atto impugnato sarebbe, inoltre, viziato da illogicità manifesta, stante il palese contrasto interno tra l'attribuzione di determinate potenzialità edificatorie all'area e la simultanea apposizione di una condizione sospensiva – consistente nella progettazione, appalto e costruzione di un argine sul versante idraulico ricadente nel Comune di Monterotondo, nonché nella progettazione, appalto e costruzione di diverse casse di espansione, riconducibili ai Comuni di Castelnuovo di Porto, Capena, Riano e Fiano Romano - che paralizzerebbe a tempo indeterminato, l'effettiva edificazione.

- “b.2) Illegittimità dell'atto per contrasto esterno con il contenuto pianificatorio del P.I.

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